Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13256 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13256 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a PESCARA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso
Ritenuto che il motivo con il quale si contesta l’omesso riconoscimento della causa di non punibilità d all’art. 131-bis cod, pen. è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di cen adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di appello, che, dopo a sottolineato in sentenza le modalità della condotta dell’imputato (ripetute assenze non giustifica domicilio in giorni diversi), ha ritenuto che, anche in considerazione dei suoi precedenti penali spe ciò inducesse a ritenere la stessa non di lieve tenuità.
Considerato che I motivo relativo alla quantificazione della pena, ritenuta eccessiva, e alla man concessione delle circostanze attenuanti, è, anch’esso generico (si veda, in particolare, pag. 3).
La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circost aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così c fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congru della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. del 30/09/2013, deo. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che – nel caso di specie – non ricorre in pres di pena determinata in misura pari al minimo edittale.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, e, pertanto, insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Caridi 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, pren considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo dis superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n.3609 del 18/1/2011, COGNOME, Rv. 249163; Sez. 34364 del 16/6/2010, COGNOME, Rv. 248244) e, nel caso in esame, la sentenza impugnata si è attenuta a tali regole, avendo avuto riguardo alla assenza di elementi positivi di valutazione e alla presen precedenti penali.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrent pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 2 novembre 2023
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