Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34900 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34900 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a APRICENA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo stato chiarito che il difensore che non abbia sollecitato l’esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l’avviso di cui all’art. 545bis, comma 1, cod. proc. pen. e che il giudice del merito non deve proporre, in ogni caso, l’applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l’omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell’avviso di cui all’art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un’implicita valutazione dell’insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (cfr., in tal senso, Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412);
ritenuto che il secondo motivo, con cui la difesa deduce violazione di legge con riguardo all’art. 640 cod. pen., è formulato in termini non consentiti in questa sede in quanto, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, la doglianza contesta il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale mentre il motivo di ricorso avrebbe dovuto essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto – come ricostruito dai giudici di merito – nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale;
rilevato che il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato alla luce della puntuale e corretta motivazione con cui la Corte d’appello ha disatteso l’omologo motivo di gravame (cfr., pag. 3 della sentenza) dovendosi peraltro avere cura di distinguere tra lo “stato di insolvenza” (consistente in una situazione che non consente in alcun modo di adempiere l’obbligazione) rispetto al raggiro consistente nell’indurre la controparte ad accettare uno strumento di pagamento inidoneo (anche per ragioni di natura transitoria);
ritenuto che anche il quarto ed il quinto motivo del ricorso sono manifestamente infondati avendo la Corte d’appello evocato i precedenti penali dell’imputato che ha tuttavia, collocato all’interno di una complessiva valutazione della sua personalità consentendo di argomentare sia in ordine alla qualificazione del fatto per cui si procede come espressione di íngravescente pericolosità
criminale sia, anche, ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generi essendo appena il caso di ribadire che il giudice di merito, nel motivare il dini della concessione delle attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle part rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo in tal modo disattesi o superat tutti gli altri da tale valutazione (cfr., Sez. 2 – , n. 23903 del 15/07 Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 3 – , n. 1913 del 20/12/2018, Carillo Rv. 275509 – 03; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 9 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente