Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1599 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1599 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NOME COGNOME VETERE il 28/06/1974
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna, resa dal Tribunale di Torre Annunziata nei confronti di NOME COGNOME alla pena di mesi sei di arresto ed euro mille di ammenda, in relazione al reato di cui all’art. 4 legge n. 110 del 1975, per aver portato senza giustificato motivo, fuori dalla propria abitazione, due coltelli con lame di 11 e 7 centimetri.
Considerato che i motivi dedotti (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 4 legge n. 110 del 1975, contraddittorietà della motivazione per travisamento delle prove – primo motivo; inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 133 e 131-bis cod. pen., e vizio di motivazione derivante da travisamento delle prove – secondo motivo; vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. nella massima estensione – terzo motivo) non sono consentiti in sede di legittimità perché devolvono censure volte a prefigurare una rivalutazione e un’alternativa lettura delle fonti probatorie, senza pertinente individuazione di specifici travisamenti, peraltro inammissibili nel caso al vaglio, in quanto si tratta di cd. doppia conforme affermazione di responsabilità (primo motivo).
Reputato, inoltre, quanto al secondo motivo, che la sentenza impugnata (cfr. p. 3 e 4) rende sufficiente motivazione, censurata in base ad alternativa ricostruzione dei fatti (presenza nella vettura condotta dal ricorrente, di altro soggetto) e attaccata in modo non specifico, dunque in modo non consentito in questa sede.
Rilevato, peraltro, che le censure formulate attengono al trattamento sanzionatorio, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione, nonché da adeguato esame delle deduzioni difensive (terzo motivo).
Reputato, altresì, che tale ultima censura investe il potere discrezionale del giudice di merito esercitato, nella specie, in aderenza ai principi fissati dagli artt. 132 e 133 cod. pen., dandone conto con ragionamento che non risulta frutto di mero arbitrio né illogico, posto che il diniego delle circostanze attenuanti generiche fonda sull’assenza di elementi positivi di valutazione (nel senso che è sufficiente che il giudice di merito indichi le ragioni ostative alla concessione delle circostanze, ritenute di preponderante rilievo e, ancora, che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, COGNOME, Rv. 265826; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Rv. 260610).
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 dicembre 2023
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Il Consigliere estensore
Il Presidente