Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Giudice Può Negarle? Il Ruolo del Passato dell’Imputato
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica situazione personale dell’imputato. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del potere discrezionale del giudice e i motivi che possono giustificarne il diniego, specialmente in presenza di una condotta di vita e precedenti penali negativi.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un individuo condannato dalla Corte d’appello di Perugia. L’imputato lamentava la violazione di legge per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il giudice di secondo grado non avesse valutato correttamente alcuni elementi a suo favore. La difesa puntava su presunte ammissioni di responsabilità e su difficili condizioni di vita che avrebbero dovuto mitigare il trattamento sanzionatorio.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche e la Decisione della Cassazione
La Corte d’appello aveva respinto la richiesta di attenuanti sulla base di una serie di elementi negativi ben precisi. In primo luogo, le ammissioni di responsabilità dell’imputato erano state giudicate solo parziali. In secondo luogo, le presunte difficili condizioni di vita erano state meramente affermate dalla difesa, senza essere supportate da prove concrete.
Elementi ancora più gravi, però, provenivano dal passato e dalla condotta processuale dell’imputato: egli presentava precedenti penali specifici, era stato inizialmente latitante e, dopo l’applicazione di un divieto di dimora, aveva violato anche tale misura, rendendosi nuovamente irreperibile. Di fronte a questo quadro, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse inammissibile perché non si confrontava adeguatamente con le solide argomentazioni della sentenza impugnata.
le motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha sottolineato che la valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un tipico esercizio del potere discrezionale del giudice di merito. Tale potere, se adeguatamente motivato, non è sindacabile in sede di legittimità. Nel caso di specie, la Corte d’appello aveva fornito una giustificazione logica e completa per il suo diniego, basata su elementi concreti e non su mere supposizioni.
La condotta complessiva dell’imputato, inclusi i precedenti penali, la latitanza e la violazione delle misure cautelari, delineava una personalità non meritevole del beneficio. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
le conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale: per ottenere le circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente addurre genericamente condizioni di vita difficili o fornire ammissioni parziali. Il giudice è tenuto a compiere una valutazione globale della personalità dell’imputato, che comprende la sua condotta pregressa, quella contemporanea e quella successiva al reato. La presenza di precedenti penali, lo stato di latitanza e il mancato rispetto delle prescrizioni dell’autorità giudiziaria sono tutti indicatori negativi che possono legittimamente portare al diniego del beneficio, confermando la piena discrezionalità del giudice quando la sua decisione è supportata da una motivazione congrua e logica.
A quali condizioni il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare le attenuanti generiche basandosi su una valutazione discrezionale della personalità complessiva dell’imputato. Elementi come precedenti penali specifici, stato di latitanza, violazione di misure cautelari e ammissioni di responsabilità solo parziali possono giustificare pienamente il diniego.
Perché il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non contestava in modo specifico le argomentazioni logiche e dettagliate fornite dalla Corte d’appello per negare le attenuanti. Il ricorso era troppo generico e non riusciva a scalfire la motivazione della sentenza impugnata.
La presenza di precedenti penali impedisce sempre di ottenere le attenuanti generiche?
Sebbene non sia un ostacolo assoluto, l’ordinanza dimostra che avere precedenti penali, soprattutto se specifici (cioè per reati della stessa natura), è un fattore fortemente negativo che il giudice considera attentamente e che può legittimamente portare all’esclusione del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32480 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32480 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME in MAROCCO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 07/02/2025 della Corte d’appello di Perugia.
Ritenuto che, nel dedurre violazione di legge circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, il ricorso non si confronta con la argomentazione dedotta dalla Corte di appello, poiché nella sentenza impugnata la Corte ha valutato che le ammissioni di responsabilità sono state solo parziali, mentre le circostanze relative alle condizioni di vita sono state soltanto addotte, e, per altro verso, che l’imputato presenta precedenti penali anche specifici, è rimasto inizialmente latitante e poi ha violato divieto di dimora applicatogli, rendendosi nuovamente latitante;
ritenuto, pertanto, che la Corte di appello ha adeguatamente giustificato l’esercizio del suo potere discrezionale circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’11/07/2025