Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Criteri per il Diniego
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano uno strumento fondamentale nel diritto penale, consentendo al giudice di adeguare la pena alla specifica personalità dell’imputato e alle peculiarità del fatto commesso. Tuttavia, la loro concessione non è automatica. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con chiarezza quali elementi possono giustificare il loro diniego, focalizzandosi sul peso dei precedenti penali e sulla mancanza di pentimento.
Il Contesto del Caso: Ricorso per Ricettazione
Il caso in esame riguarda un soggetto condannato in Corte d’Appello per il reato di ricettazione, previsto dall’art. 648 del codice penale. Non accettando la sentenza, l’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sollevando due principali motivi di doglianza.
La Contestazione sulla Responsabilità Penale
Il primo motivo di ricorso mirava a contestare la valutazione della sua responsabilità penale. Tuttavia, la Suprema Corte lo ha rapidamente archiviato, dichiarandolo inammissibile. Le argomentazioni sono state ritenute generiche e prive di un’adeguata base fattuale e giuridica, requisiti essenziali per poter essere esaminate in sede di legittimità.
Il Nodo Cruciale e le Circostanze Attenuanti Generiche
Il secondo motivo, invece, è il cuore della decisione. L’imputato lamentava la carenza di motivazione e l’errata applicazione della legge penale da parte della Corte d’Appello nel negargli la concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questo punto ha offerto alla Cassazione l’opportunità di riaffermare un principio giurisprudenziale consolidato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso interamente inammissibile, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’interpretazione rigorosa dei poteri valutativi del giudice di merito.
Le Motivazioni: La Valutazione Discrezionale del Giudice
La Corte ha spiegato che, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice non è obbligato a prendere in considerazione e ad analizzare ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole emerso dagli atti o dedotto dalle parti. È invece sufficiente che fondi la sua decisione su quegli elementi che ritiene decisivi e rilevanti.
Nel caso specifico, la sentenza impugnata aveva evidenziato due fattori determinanti: i numerosi precedenti penali dell’imputato, anche per reati di grave entità, e la totale assenza di qualsivoglia segno di ravvedimento o pentimento (la cosiddetta resipiscenza). Questi due elementi, secondo la Cassazione, sono stati correttamente ritenuti sufficienti a giustificare la decisione, superando e rendendo irrilevanti tutti gli altri eventuali fattori a favore dell’imputato.
Le Conclusioni: Precedenti Penali e Mancanza di Pentimento
L’ordinanza ribadisce un principio di grande importanza pratica: una storia criminale significativa e l’incapacità di mostrare un sincero pentimento sono elementi di per sé sufficienti a escludere il beneficio delle circostanze attenuanti generiche. La decisione del giudice di merito, se logicamente motivata su questi aspetti, non è censurabile in sede di Cassazione. Questo orientamento sottolinea come la valutazione sulla concessione delle attenuanti non sia un mero calcolo matematico, ma un giudizio complesso sulla personalità dell’imputato e sulla sua condotta complessiva, passata e presente.
Un giudice deve considerare tutti gli elementi a favore dell’imputato per concedere le attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, senza dover analizzare singolarmente tutti i fattori favorevoli o sfavorevoli emersi dagli atti.
Quali fattori possono giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto decisivi e sufficienti per il diniego i plurimi precedenti penali dell’imputato, anche per reati gravi, e la completa assenza di segni di pentimento (resipiscenza).
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, come in questo caso perché ritenuto generico e infondato, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11446 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11446 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine al giudizio di penale responsabilità del ricorrente per il reato di cui all’a 648, comma secondo, cod. pen., è inammissibile in quanto prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste;
considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce la carenza della motivazione e l’erronea applicazione della legge penale con riferimento al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferiment quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all’assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (sul punto, la senten impugnata ha evidenziato i plurimi precedenti penali, anche per gravi reati, da cui il ricorrente risulta gravato e l’assenza di qualsivoglia resipiscenza);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle amnnende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore