Circostanze Attenuanti Generiche: La Discrezionalità del Giudice è Insindacabile?
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Ma fino a che punto questa discrezionalità è libera da controlli? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un’importante occasione per fare chiarezza, ribadendo principi consolidati sulla determinazione della pena e sui limiti del sindacato di legittimità.
Il caso analizzato riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte d’Appello, lamentando sia il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) sia il diniego delle attenuanti generiche, con conseguente pena ritenuta eccessiva.
I Fatti del Caso: un Ricorso contro la Pena
L’imputato, dopo la condanna in appello, ha deciso di rivolgersi alla Corte di Cassazione, basando il suo ricorso su due motivi principali:
1. Errata applicazione dell’art. 131-bis c.p.: Sosteneva che i giudici di merito avessero sbagliato nel non applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, con una motivazione carente.
2. Mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche: Lamentava il diniego delle attenuanti e, più in generale, l’eccessiva entità della sanzione penale inflitta.
L’obiettivo del ricorrente era chiaro: ottenere una riduzione della pena o, nel migliore dei casi, una pronuncia di non punibilità. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto completamente le sue argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo entrambi i motivi manifestamente infondati. Questa decisione non entra nel merito specifico del reato commesso, ma si concentra sui principi procedurali e sostanziali che regolano il giudizio di legittimità, in particolare riguardo alla valutazione della pena e delle circostanze.
L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una conseguenza tipica dei ricorsi ritenuti inammissibili.
Le Motivazioni: la Discrezionalità del Giudice sulle circostanze attenuanti generiche
La Corte ha spiegato in modo dettagliato perché le censure del ricorrente non potessero essere accolte, basandosi su un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Il Diniego della Particolare Tenuità del Fatto
Sul primo punto, la Cassazione ha sottolineato che i giudici d’appello avevano fornito una motivazione adeguata e non illogica per escludere l’applicabilità dell’art. 131-bis c.p. La Corte ha chiarito che non è suo compito riesaminare i fatti, ma solo verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione della sentenza impugnata. Se la motivazione esiste ed è congrua, come nel caso di specie, la decisione di merito non può essere messa in discussione.
Il Mancato Riconoscimento delle Attenuanti e la Determinazione della Pena
È sul secondo motivo che l’ordinanza offre gli spunti più interessanti. La Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali:
Nessun diritto al minimo della pena: L’imputato non ha un ‘diritto’ a ricevere la pena minima prevista dalla legge. La determinazione della pena (la cosiddetta graduazione*) è un potere discrezionale del giudice di merito.
* Il ruolo degli artt. 132 e 133 c.p.: Questa discrezionalità non è arbitraria, ma deve essere esercitata seguendo i criteri indicati negli articoli 132 e 133 del codice penale (gravità del reato, capacità a delinquere del colpevole).
* Insindacabilità in Cassazione: La valutazione sulla congruità della pena non può essere oggetto di un nuovo esame in Cassazione. Il ricorso è ammissibile solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, palesemente illogica o contraddittoria.
Per quanto riguarda specificamente le circostanze attenuanti generiche, la Corte ha precisato che il loro mancato riconoscimento può essere legittimamente giustificato anche solo con l’assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Non è necessario che il giudice individui elementi negativi specifici. Addirittura, la sola presenza di precedenti penali può essere sufficiente a negare il beneficio, come confermato da numerosa giurisprudenza.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza conferma un caposaldo del nostro sistema penale: la valutazione del trattamento sanzionatorio è di competenza esclusiva dei giudici di merito (Tribunale e Corte d’Appello). Il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti o sulla congruità della pena.
Per la difesa, ciò significa che le argomentazioni a favore della concessione delle attenuanti generiche o di una pena più mite devono essere solidamente presentate e provate nei primi due gradi di giudizio. In Cassazione, è possibile contestare solo vizi di legittimità, come una motivazione inesistente o manifestamente illogica, un compito notoriamente arduo quando si tratta della discrezionalità del giudice.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo se la motivazione del giudice di merito è totalmente assente, contraddittoria o manifestamente illogica. Non è possibile chiedere alla Corte di Cassazione una nuova e diversa valutazione degli elementi già considerati dal giudice di grado inferiore.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche se non ci sono elementi negativi a carico dell’imputato?
No. La Corte ribadisce che il diniego delle attenuanti generiche può essere giustificato anche solo dalla semplice assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La presenza di precedenti penali, ad esempio, può essere da sola sufficiente per escluderle.
La determinazione della misura della pena da parte del giudice di merito può essere riesaminata dalla Corte di Cassazione?
No, la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito. La Cassazione non può effettuare una nuova valutazione sulla congruità della pena, a meno che la decisione non sia frutto di arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4125 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il 03/10/1980
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno fornito una adeguata e non illogica motivazione sul punto, esplicando congruamente le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali non possono ritenersi sussistenti i presuppost necessari per l’operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in riferimento alla eccessiva entità della pena, è manifestamente infondato, perché l’odierno ricorrente, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena (dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142); inoltre, anche per quanto attiene al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., a fronte di una compiuta motivazione che anche su questo specifico punto esente dai vizi lamentati dal ricorrente, deve ribadirsi il principio secondo cui la mancata applicazione delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071. del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.