Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4125 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4125 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell’art.131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno fornito una adeguata e non illogica motivazione sul punto, esplicando congruamente le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali non possono ritenersi sussistenti i presuppost necessari per l’operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda, in particolare, pag. 4 della impugnata sentenza);
ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e, più in generale, in riferimento alla eccessiva entità della pena, è manifestamente infondato, perché l’odierno ricorrente, nella sostanza, ha rivendicato un inesistente diritto al minimo della pena (dovendosi, invece, a tal proposito, sottolineare che, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, COGNOME, Rv. 276288; Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, COGNOME, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, COGNOME, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 259142); inoltre, anche per quanto attiene al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti ex art.62-bis cod. pen., a fronte di una compiuta motivazione che anche su questo specifico punto esente dai vizi lamentati dal ricorrente, deve ribadirsi il principio secondo cui la mancata applicazione delle suddette circostanze può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071. del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610), potendo anche i soli precedenti penali essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle attenuanti (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269); Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.