Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti della Motivazione
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più delicati del giudizio penale, in cui il giudice esercita un potere discrezionale per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un’importante chiave di lettura sui limiti dell’obbligo di motivazione quando tali circostanze vengono negate. Analizziamo insieme la decisione per comprendere meglio i principi applicati.
Il Contesto del Ricorso: Bancarotta Fraudolenta Documentale
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per il reato di bancarotta fraudolenta documentale. La sentenza, confermata sia in primo grado che in appello, riteneva l’imputato responsabile di aver manipolato le scritture contabili a danno dei creditori. L’unico motivo di ricorso presentato alla Corte di Cassazione riguardava proprio il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto ingiustificato dalla difesa.
La Questione Giuridica: I Criteri per il Diniego delle Attenuanti
Il cuore della questione verteva sui criteri che il giudice di merito deve seguire per motivare la decisione di non concedere le attenuanti. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente considerato tutti gli elementi favorevoli all’imputato, in particolare il suo stato di incensuratezza.
La Decisione dei Giudici di Merito
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano negato le attenuanti, pur tenendo conto della fedina penale pulita dell’imputato. Questa circostanza, infatti, era già stata valorizzata per comminare la pena nel minimo edittale. I giudici avevano però sottolineato la mancanza di altri elementi positivi di giudizio che potessero giustificare un’ulteriore riduzione della sanzione, confermando così la valutazione di colpevolezza e la relativa pena.
Le motivazioni: L’Orientamento Consolidato della Cassazione
La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha richiamato il suo consolidato orientamento in materia. Gli Ermellini hanno chiarito che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è obbligato a prendere in considerazione ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti o rilevabile dagli atti.
È sufficiente, infatti, che la motivazione si concentri sugli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la decisione. Nel momento in cui il giudice individua e argomenta su questi punti cruciali, tutti gli altri elementi non menzionati si considerano implicitamente disattesi o superati. Nel caso di specie, la mancanza di elementi positivi è stata ritenuta una ragione decisiva e sufficiente per giustificare il diniego, rendendo la motivazione della Corte d’Appello pienamente legittima e immune da censure.
Le conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma un principio di economia processuale e di logicità nella motivazione. Per la difesa, significa che non basta elencare una serie di elementi potenzialmente favorevoli (come l’incensuratezza), ma è necessario dimostrare come questi possano assumere un carattere di decisività nel quadro complessivo del giudizio. Per i giudici, ribadisce la libertà di concentrare la motivazione sugli aspetti salienti, senza dover redigere un trattato che confuti punto per punto ogni argomentazione difensiva. La decisione finale deve essere logica e coerente, e non necessariamente enciclopedica.
È necessario che il giudice analizzi tutti gli elementi a favore dell’imputato per negare le circostanze attenuanti generiche?
No, secondo la Corte di Cassazione non è necessario. È sufficiente che il giudice di merito faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti per la sua decisione, potendo così disattendere o superare tutti gli altri.
La mancanza di precedenti penali (incensuratezza) obbliga il giudice a concedere le attenuanti generiche?
No. Nel caso di specie, lo stato di incensuratezza è stato valutato e ha portato all’applicazione della pena nel minimo, ma non è stato ritenuto sufficiente per la concessione delle attenuanti a causa della mancanza di altri elementi positivi di giudizio.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione è dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte non esamina il merito della questione. Il provvedimento impugnato diventa definitivo e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45118 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45118 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il 19/08/1991
avverso la sentenza del 12/03/2024 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è per un verso consentito in sede di legittimità, in quanto affidato a deduzioni prive di confronto con il tenore della motivazione rassegnata a sostegno della statuizione censurata; la Corte di merito ha confermato quanto statuito dal giudice di primo grado, il quale ha specificato (pag. 5) gli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità penale dell’imputato e (pag. 7) le ragioni che hanno impedito la concessione delle circostanze attenuanti generiche, ossia la mancanza di elementi positivi di giudizio, ferma restando la valutabilità del suo stato di incensuratezza, che ha suggerito di comminare la pena nel minimo edittale; per altro verso, si rivela manifestamente infondato, stante il consolidato indirizzo di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di uro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 13 novembre 2024