Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40997 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40997 Anno 2025
Presidente: NOME
Data Udienza: 03/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 03/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a Tolmezzo il DATA_NASCITA avverso la sentenza in data 11/07/2025 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale secondo quanto disposto dagli artt. 610, commi 1 e 5 e 611, comma 1, cod. proc. pen.; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni scritte depositate dal Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l’ulteriore corso il rigetto del ricorso; dato atto che l’AVV_NOTAIO, difensore del ricorrente, non ha depositato conclusioni scritte.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte di appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa in data 28/03/2024 dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, all’esito di giudizio dibattimentale, aveva dichiarato COGNOME NOME responsabile del delitto di truffa, con condanna alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 350,00 di multa.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 181 e 546 cod. proc. pen. con conseguenza nullità della sentenza impugnata per omessa sottoscrizione da parte del giudice estensore e del presidente del collegio.
Deduce la difesa ricorrente che, all’esito del giudizio di secondo grado celebrato in forma scritta, in data 11 luglio 2025 aveva ricevuto tramite mail pec inviata dalla cancelleria della Corte di appello la sentenza pronunciata nei confronti del proprio assistito NOME COGNOME con relativa motivazione (allegata al presente ricorso), priva tuttavia della firma del presidente del collegio e dell’estensore.
2.2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b ed e), cod.
proc. pen., la violazione di legge con riferimento agli artt. 62 bis e 163 cod. pen., nonchØ l’illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di diniego di circostanze attenuanti generiche e di mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Rileva la difesa ricorrente che la Corte di appello ha omesso di considerare, quali elementi positivi idonei al riconoscimento dell’invocata diminuente e a formulare una prognosi favorevole circa l’astensione per il futuro dalla commissione di ulteriori reati, la documentata offerta risarcitoria in favore della persona offesa e le scuse formulate che avrebbe dovuto interpretare come sintomo di resipiscenza e non già come iniziativa semplicemente strumentale ad ottenere la remissione di querela; il collegio di merito ha anche attribuito rilievo negativo alle sentenza annotate sul certificato penale che, tuttavia, riguardano reati dichiarati non punibili per particolare tenuità del fatto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso Ł inammissibile.
Il primo motivo, con il quale si deduce la nullità della sentenza impugnata per mancata sottoscrizione da parte del presidente del Collegio e del giudice estensore, Ł manifestamente infondato.
Dall’esame del fascicolo di merito, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale della questione prospettata, risulta che la sentenza originale pronunciata all’esito del giudizio di appello Ł stata regolarmente depositata con relativa attestazione della cancelleria e reca, in calce al dispositivo, la firma del presidente del collegio e del consigliere estensore il quale ha anche sottoscritto ogni singola pagina di cui essa Ł composta.
Il secondo motivo, con il quale si prospetta la violazione di legge e illogicità nonchØ contraddittorietà della motivazione in punto di diniego generiche e di mancata sospensione condizionale della pena, Ł generico e meramente reiterativo di censure che la Corte di appello ha disatteso con un costrutto argomentativo non manifestamente illogico e corretto sul piano giuridico.
Quanto al diniego di circostanze attenuanti generiche, il collegio ha rilevato l’assenza di elementi positivamente valutabili evidenziando che il mero tentativo di contatto con la persona offesa per un’azione risarcitoria della cui realizzazione non vi era traccia non poteva essere valutata come indice di effettiva resipiscenza in quanto espressamente finalizzato ad ottenere la remissione della querela (pag. 6 della sentenza impugnata) .
Va ribadito il consolidato orientamento di questa Corte per il quale l’applicazione della diminuente prevista dall’art. 62 bis cod. pen., oggetto di un giudizio di fatto, non costituisce un diritto conseguente alla assenza di elementi negativi connotanti la personalità dell’imputato, ma richiede concreti elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle circostanze in parola (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnier, Rv 283489; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, COGNOME, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, COGNOME, Rv. 260610).
Quanto al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la Corte di appello ha compiutamente motivato in ordine alla impossibilità di una prognosi favorevole ai sensi dell’art. 163 cod. pen. (pag. 6 della sentenza impugnata) alla luce della propensione a delinquere dell’imputato, come desunta dalle plurime sentenze per reati specifici riportate nel certificato penale, seppure di natura assolutoria in ragione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Da tali appostazioni, attestanti comunque la pregressa materiale commissione di illeciti della medesima indole, ha tratto concreti elementi fattuali che giustificavano una valutazione negativa della sua personalità e una prognosi di ulteriore recidiva, formulando un giudizio discrezionale che, in quanto immune da vizi, non sindacabile in sede di legittimità.
Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME
NOME COGNOME