Circostanze Attenuanti Generiche: i Limiti al Potere Discrezionale del Giudice
La concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei momenti più significativi della valutazione del giudice nel determinare la pena. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale: la decisione del giudice di merito su questo punto è ampiamente discrezionale e può essere contestata solo in casi eccezionali. Analizziamo la vicenda per comprendere la portata di questa pronuncia.
I Fatti del Caso
Un soggetto, condannato per reati legati agli stupefacenti in concorso con altri, presentava ricorso alla Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna. Quest’ultima, pur riformando parzialmente la decisione di primo grado del Tribunale di Rimini, aveva confermato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. L’unico motivo di ricorso si fondava proprio su una presunta carenza di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo a tale diniego, con conseguente violazione delle norme procedurali.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la determinazione del trattamento sanzionatorio, inclusa la valutazione delle attenuanti, è una prerogativa del giudice di merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Potere Discrezionale del Giudice sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nella natura del potere del giudice di merito. La Cassazione chiarisce che la valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere oggetto di una nuova analisi nel merito in sede di legittimità. Il ricorso in Cassazione non serve a ottenere una valutazione più favorevole, ma a controllare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici di legittimità hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione pienamente adeguata e non illogica per giustificare il suo diniego. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, spiegava chiaramente gli elementi che avevano portato a escludere le attenuanti, dimostrando un corretto esercizio del potere discrezionale. Quando la motivazione del giudice di merito non è né arbitraria né manifestamente illogica, essa diventa incensurabile in Cassazione. Non spetta alla Suprema Corte sostituire la propria valutazione a quella, ben ponderata, dei giudici dei gradi precedenti.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma che per contestare con successo il diniego delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente lamentare una severità eccessiva da parte del giudice. È necessario, invece, dimostrare un vizio logico palese nel suo ragionamento o un’assoluta arbitrarietà nella decisione. La pronuncia serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi concreti della sentenza e non su una mera speranza di ottenere un trattamento sanzionatorio più mite. La discrezionalità del giudice, se esercitata correttamente e con una motivazione coerente, rimane un pilastro del sistema giudiziario penale.
È possibile fare ricorso in Cassazione se il giudice non concede le circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo se si dimostra che la motivazione del giudice è manifestamente illogica o arbitraria. Non è sufficiente essere in disaccordo con la sua valutazione discrezionale.
Per quale motivo il ricorso in questo caso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello, nel negare le attenuanti, fosse completa, logica e non arbitraria, rientrando quindi nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Comporta la conferma della decisione impugnata e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1158 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1158 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME ( CUI CODICE_FISCALE nato il 04/06/1981
avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, della Corte di appello di Bologna che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Rimini, ha ridotto la pena inflitta all’imputato per il rea di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (così riqualificata l’originaria imputazione).
Ritenuto che l’unico motivo sollevato (Carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente violazione dell’art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.) è inammissibile perché è incensurabile la determinazione del trattamento sanzionatorio, naturalmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di arbitrio o sia assistita da motivazione manifestamente illogica. Nella fattispecie, la motivazione (p. 4) dà pienamente conto degli elementi fondanti il mancato riconoscimento delle invocate circostanze, costituendo pertanto compiuta rappresentazione del corretto esercizio del potere discrezionale da parte dei Giudici del gravame.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 settembre 2024
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Il Consigliere estensore
Il Pr idente