Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 13596 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 4 Num. 13596 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 25/03/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 10/12/1968
avverso la sentenza del 17/09/2024 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni scritte per l’udienza non partecipata dl PG in persona del Sostituto Procuratore gen. NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensor,e, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. per non aver il giudice di appello riconosciuto tale circostanza attenuante, dal momento che l’evento lesivo non è stato determinato esclusivamente dalla guida ad alta velocità e in stato di ebbrezza alcolica dell’imputato, ma anche dalla condotta di guida imprevedibile e imprudente della persona offesa. Il ricorrente deduce, altresì, con un secondo motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il PG ha reso le conclusioni scritte riportate in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il proposto ricorso va rigettato.
2. Ed invero, il primo motivo di ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, è costituito da mere doglianze in punto di fatto ed è volto a prefigurare una rivalutazione o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da una pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito.
I giudici del gravame del merito, infatti, hanno dato conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare hanno escluso il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all’art. 590 bis, comma 7, cod. pen. non essendo stata provata la condotta imprevedibile della persona offesa (sul punto la Corte territoriale si esprime esplicitamente a pag. 7 della sentenza impugnata).
Dunque, non essendo emersi in sede istruttoria elementi dimostrativi di un concorso di colpa, e non essendo state contestate dall’imputato le violazioni delle regole cautelari previste dal codice della strada (a lui imputate) che hanno determinato l’evento lesivo, la corte territoriale ha confermato la responsabilità penale dell’odierno.k , w A ~
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.
Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
Infondata, invece, è la doglianza in punto di mancata motivazione sul motivo di appello allo specifico motivo di appello in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Orbene, è vero che vi era sul punto uno specifico motivo di appello (cfr. pag. 3 dell’atto di appello del 6/10/2023 a firma dell’Avv. NOME COGNOME, terzo motivo, in cui si chiede di tener conto ai fini della concedibilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis cod. pen. al COGNOME della circostanza che lo stesso «si sia adoperato per soccorrere gli occupanti del veicolo antagonista delle quali la signora COGNOME che il COGNOME non sembrasse in stato di alterazione») e che manca nella motivazione del provvedimento impugnato una esplicita risposta allo stesso.
Si trattava, tuttavia, di un motivo manifestamente infondato in quanto, diversamente da quanto scriveva l’appellante, il giudice di primo grado aveva esplicitamente valutato il prestato soccorso, ritenendolo subvalente rispetto ad altri elementi (si legge alle pagg. 6-7: « Non si ritengono concedibili, nel caso di specie, le circostanze attenuanti generiche, non potendosi valorizzare, in favore dell’imputato, elementi ulteriori rispetto al tentativo di soccorso operato in favore delle persone offese, circostanza che, peraltro, in seguito ad una valutazione complessiva dell’accaduto, risulta soccombente rispetto agli ulteriori dati emersi, tutti di segno contrario, quali l’essersi posto il COGNOME, alla guida della propria autovettura, in grave stato di ebbrezza alcolica, su un veicolo privo di assicurazione obbligatoria e mantenendo una velocità non consona rispetto allo stato dei luoghi) ,
Tutto ciò legittima la mancata risposta da parte della Corte territoriale nel solco del dictum di questa Corte di legittimità secondo cui, in sede di giudizio di legittimità, non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame da parte del giudice di appello di un motivo che per la sua manifesta infondatezza o per la sua genericità avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (cfr. tra le tante Sez. 4 n. 18 del 28/11/2024, dep. 2025, Sala, non mass.; Sez. 4 n. 39130 del 15/09/2022, COGNOME, non mass.; conf. Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012 dep. 2013, COGNOME ed altro, Rv. 256314; Sez. 4, n. 24973 del 17/4/2009, COGNOME ed altri, Rv. 244227; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998 n. 1982, COGNOME, Rv. 213230; Sez. 5, n. 3952 del 18/02/1992, COGNOME, Rv. 189818).
In altra condivisibile pronuncia si è affermato che, in tema di impugnazioni, il mancato esame, da parte del giudice di secondo grado, di un motivo di appello non comporta l’annullamento della sentenza quando la censura, se esaminata, non sarebbe stata in astratto suscettibile di accoglimento, in quanto l’omessa motivazione sul punto non arreca alcun pregiudizio alla parte e, se trattasi di questione di diritto, all’omissione può porre rimedio, ai sensi dell’art. 619 cod. proc. pen., la Corte di cassazione quale giudice di legittimità (Sez. 3, n. 21029 del 3/2/2015, COGNOME, Rv. 263980).
E più recentemente si è affermato un altrettanto condivisibile orientamento secondo cui, in tema d’impugnazioni, è inammissibile, per carenza d’interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile “ah origine” per manifesta infondatezza, in quanto l’eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (così Sez. 3, n. 46588 del 3/10/2019, COGNOME, Rv. 277281, in un caso di mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in cui l’imputato si doleva della mancata pronuncia della Corte di Appello, a fronte di un motivo di appello manifestamente inammissibile perché non specificava le ragioni poste alla base dell’invocato riconoscimento delle stesse circostanze e non adduceva una motivata censura all’argomento al riguardo impiegato dal giudice di primo grado; conf. Sez. 2, n. 35949 del 20/6/2019, COGNOME, Rv. 276745).
Al rigetto del ricorso consegue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 26/03/2025