Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Cassazione le Nega?
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame offre importanti chiarimenti sui presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e sull’ammissibilità dei ricorsi. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la decisione della Corte d’Appello e sottolineando principi fondamentali del diritto processuale penale. Analizziamo i dettagli della vicenda per comprendere le ragioni dietro questa decisione.
I Fatti di Causa: Dal Diniego in Appello al Ricorso in Cassazione
Il ricorrente si era opposto a una sentenza della Corte d’Appello di Milano, sollevando due questioni principali. In primo luogo, contestava la mancata applicazione del ‘vincolo di continuazione’ tra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (oggetto del presente giudizio) e un precedente reato di ricettazione. A suo dire, i due delitti erano legati da un unico disegno criminoso. In secondo luogo, lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Corte d’Appello aveva già respinto entrambe le richieste, motivando ampiamente le sue decisioni. Il ricorso per Cassazione, secondo i giudici di legittimità, si è limitato a riproporre le stesse argomentazioni, senza muovere una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata.
L’inammissibilità del Ricorso sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per diverse ragioni, fornendo spunti essenziali sulla corretta redazione di un atto di impugnazione e sui limiti del sindacato di legittimità.
Il Principio della Continuazione tra Reati
Il primo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile perché considerato una ‘pedissequa reiterazione’ di quanto già esposto in appello. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una semplice riproposizione delle stesse difese, ma deve contenere una critica puntuale e argomentata contro le motivazioni della sentenza di secondo grado. Nel caso specifico, la Corte d’Appello aveva correttamente evidenziato come il reato di resistenza a pubblico ufficiale fosse frutto di una condotta ‘successiva ed estemporanea’, nata dalla richiesta di fermarsi da parte delle forze dell’ordine, e non parte di un ‘disegno criminoso unitario’ con la precedente ricettazione.
Il Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo, relativo alle circostanze attenuanti generiche, è stato ritenuto manifestamente infondato. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: il giudice di merito, nel negare le attenuanti, non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, ma è sufficiente che motivi la sua decisione facendo riferimento agli elementi ritenuti decisivi. La Corte d’Appello aveva correttamente basato il diniego sull’ ‘insussistenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile’. Inoltre, è stato chiarito che la scelta dell’imputato di definire il procedimento con il rito abbreviato non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per la concessione delle attenuanti.
Le Motivazioni della Corte
Le motivazioni della Corte si fondano su due pilastri. Il primo è la non specificità del ricorso: un’impugnazione che si limita a ripetere argomenti già disattesi senza criticare la logica della decisione precedente è destinata all’inammissibilità. Il secondo pilastro riguarda l’autonomia del giudice di merito nella valutazione delle circostanze attenuanti generiche. Questa valutazione è un giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è logica e non presenta vizi evidenti. La Corte d’Appello ha fornito una motivazione coerente, ritenuta adeguata e sufficiente dalla Cassazione.
Le Conclusioni
L’ordinanza conferma che per ottenere una revisione in Cassazione, è indispensabile presentare motivi di ricorso specifici, che attacchino la struttura logico-giuridica della sentenza impugnata, e non meramente ripropositivi. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la decisione di concederle o negarle rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. La scelta di un rito processuale vantaggioso per l’imputato, come il rito abbreviato, non si traduce automaticamente in un diritto a un ulteriore sconto di pena. La valutazione deve basarsi su elementi concreti e positivi relativi alla condotta e alla personalità dell’imputato, elementi che nel caso di specie sono stati ritenuti assenti. La decisione si conclude con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Quando un ricorso in Cassazione viene considerato inammissibile?
Un ricorso è inammissibile quando è fondato su motivi che rappresentano una semplice reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, senza formulare una critica argomentata e specifica contro la motivazione della sentenza impugnata.
La scelta del rito abbreviato garantisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, la concessione delle attenuanti non può basarsi sulla sola scelta dell’imputato di definire il procedimento con il rito abbreviato, ma deve fondarsi sulla presenza di elementi positivamente apprezzabili che nel caso di specie non sono stati riscontrati.
Perché la Corte ha escluso il ‘vincolo di continuazione’ tra il reato di ricettazione e quello di resistenza a pubblico ufficiale?
La Corte ha ritenuto che il reato di resistenza a pubblico ufficiale fosse il risultato di una condotta successiva ed estemporanea, intervenuta a seguito della richiesta di fermarsi da parte delle forze dell’ordine, e quindi non circoscrivibile in un disegno criminoso unitario rispetto al precedente delitto di ricettazione.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15780 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15780 Anno 2024
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME,
Ritenuto che il primo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell’esclusione della sussistenza del vincolo di continuazione tra il fatto sub iudice e il precedente penale a carico del ricorrente , è inammissibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, in particolare, il giudice di merito ha adeguatamente motivato a pagina 2 della sentenza impugnata, ove ha sostenuto che, il reato di resistenza a pubblico ufficiale oggetto della sentenza n.3250/2020 del Tribunale di Milano, sebbene commesso nello stesso luogo e nello stesso momento in cui è stata accertata la ricettazione è frutto di una condotta successiva ed estemporanea intervenuta a seguito della richiesta di fermarsi, non circoscrivibile in un disegno criminoso unitario rispetto al delitto di ricettazione;
considerato che il secondo motivo di ricorso con cui si contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficie che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;
che, il giudice di appello ha motivato a pagina 2 della sentenza impugnata circa il diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art.62-bis cod. pen. relazione all’insussistenza di qualsivoglia elemento positivamente apprezzabile, non potendosi soprattutto basare la concessione delle stesse sulla scelta dell’imputato di definire il procedimento con il rito abbreviato;
Rilevato che la richiesta deve essere dichiarata inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 aprile 2024
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Il Consigliere Estensore
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