Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9262 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9262 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TARANTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Lecce sezione dist. di Taranto, ha confermato la condanna di NOME COGNOME, resa dal Tribunale in sede, in data 10 gennaio 2023, alla pena di mesi dieci e giorni venti di reclusione, sostituita con la pena pecuniaria di euro 1.600 di multa, per il reato di cui agli artt. 81 cod. pen., 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.
Considerato che i motivi dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod, pen. – prim motivo; violazione di legge e vizio di motivazione circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche – secondo motivo) sono inammissibili in quanto prospettano, per una parte, doglianze in punto di fatto (primo motivo) e, per altra parte, manifestamente infondate perché deducono asserito difetto o contraddittorietà della motivazione che non si ricava dalla lettura del provvedimento impugnato (primo motivo: cfr. p. 3 dove viene valorizzata, ai fini del giudizio circa l’entità no tenue dell’offesa, l’entità complessiva del disvalore del comportamento, ricavata dalla ripetitività della condotta in addebito, in tre occasioni, dunque considerata espressione di assoluto disinteresse rispetto alla misura applicata, come confermato, del resto, dall’esistenza di precedente penale per evasione).
Rilevato, inoltre, che la censura prospettata con il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 3 e 4).
Considerato, peraltro, che è incensurabile in sede di legittimità, il motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche in ragione anche dell’assenza di elementi favorevoli (Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826: nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità).
Rilevato, inoltre, che il richiamo alla gravità dei fatti soddisfa lo standard declinato dall’art. 133 cod. pen. (Sez. 1, n.3155 del 25/09/2013, dep.2014, COGNOME, Rv. 258410; conf. Rv. 211582) e giustifica, altresì, la negazione delle circostanze attenuanti generiche (Sez. 2, n.24995 del 14/05/2015, P.G., COGNOME, Rv. 264378; conf. n. 45623 del 2013, Rv. 257425; n. 933 del 2014, Rv. 258011), trattandosi di un dato polivalente, incidente sui diversi aspetti della valutazione del complessivo trattamento sanzionatorio.
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 8 febbraio 2024 Il Consigliere estensore COGNOME
Il Presidente