Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32744 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32744 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a NOTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/11/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
NOME COGNOME ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo con un primo motivo vizio motivazionale in relazione all’affermazione di responsabilità in relazione alle dichiarazioni rese dall’imputato reo confesso COGNOME NOME che scagionavano l’odierno ricorrente e con un secondo motivo violazione degli artt. 62 n. 4 e 62bis in punto di diniego della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità e delle circostanze attenuanti generiche.
Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolutamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.
Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. E, quanto al secondo, afferisce al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive
Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.
2.1. Quanto al primo motivo, il giudici del gravarne del merito, hanno dato infatti conto degli elementi di prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, ed in particolare, diversamente da quanto opina il ricorrente, si sono confrontate con le dichiarazioni rese da COGNOME NOME che, sentito all’udienza del 5.3.2018, riferiva di essere stato l’autore esclusivo del furto, di avere incontrato in loco NOME, con cui aveva scambiato qualche parola, consigliandogli subito di allontanarsi da lui per evitare di essere coinvolto nel furto. L’imputato era stato rinvenuto dagli operanti sul terreno del suo tutore, intento a lavorare, tanto che aveva dei legni in mano.
Tuttavia, con motivazione logica e congrua, la Corte catanese rileva che la versione resa dal COGNOME è del tutto incompatibile con quanto rilevato dalla p.g. intervenuta e riportato nel verbale di arresto, costituente, come noto, un atto fidefaciente, poiché il riferito ritrovamento del COGNOME sul terreno di NOME (tra l’altro, con l’ulteriore specificazione effettuata dal COGNOME, in ordine al fatto ch
l’imputato stesse lavorando, tanto che aveva dei legni in mano), contrasta irrimediabilmente con la fuga dello stesso, al momento del suo avvistamento al fianco del COGNOME che spingeva il mezzo appena rubato, riferita dagli operanti, che depone, invece, per il pieno concorso del COGNOME nel furto.
Tale ultima ricostruzione dei fatti, oltre ad essere, come detto, contenuta in un atto fidefaciente perchè attestante quanto oggetto di diretta e personale osservazione da parte degli agenti intervenuti, appare, del resto, secondo i giudici del gravame del merito assai più verosimile, anche alla luce della oggettiva difficoltà che il COGNOME avrebbe incontrato ad asportare da solo, dall’interno della proprietà privata delimitata da una recinzione, un mezzo con le ruote forate.
Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell’ennesimo giudice del fatto.
2.2. Pienamente motivati sono anche il diniego delle richieste circostanze attenuanti.
Per la Corte etnea la circostanza di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. non è concedibile nel caso che ci occupa trattandosi di mezzo funzionante, sebbene con le ruote bucate e senza benzina (cfr. deposizione teste COGNOME, udienza 3.5.2016) e in ragione del pregiudizio arrecato al proprietario del veicolo in considerazione del danneggiamento del muro perimetrale della proprietà cagioNOME dall’accesso al fondo (cfr. deposizione COGNOME, udienza 5.11.2014).
La sentenza, pertanto, si colloca nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini dell’accertamento della tenuità del danno – va qui riaffermato- è necessario considerare, oltre al valore in sé della cosa sottratta, anche il valore complessivo del pregiudizio arrecato con l’azione criminosa, valutando i danni ulteriori che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della “res”. (così Sez. 5, n. 24003 del 14/1/2014; COGNOME, Rv. 260201, relativamente ad una fattispecie in cui l’imputato si era impadronito della borsa della persona offesa contenente un cellulare e le chiavi di casa ed in cui questa Corte, confermando la decisione del giudice di appello, ha escluso l’applicabilità dell’attenuante in questione, ritenendo i beni sottratti, complessivamente valutati, di valore economico non irrilevante, anche tenuto conto degli ulteriori danni subìti dalla persona offesa, in relazione al furto delle chiavi della propria abitazione; conf. Sez. 6, n. 30177 del 4/6/2013, COGNOME ed altro, Rv. 256643).
Quanto alle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale rileva che non sono stati evidenziati elementi positivamente valutabili ai fini della invocata
concessione delle stesse, non potendo ritenersi tale la scelta del rito abbreviato, segnalata dal difensore per giustificare la richiesta.
I giudici del gravame del merito evidenziano che il COGNOME è soggetto dal rilevantissimo profilo personologico, ove si abbia riguardo alle risultanze del casellario giudiziale, che danno conto della esistenza a suo carico di numerosissimi precedenti penali per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, evasione e violazione della misura di prevenzione, certamente deponenti per la inaffidabilità del soggetto, evidentemente carente di autocontrollo.
Il provvedimento impugNOME appare collocarsi nell’alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. U., n. 27727 del 14/12/2023, dep. 2024, COGNOME, Rv. 286581 – 01, 02 e 03 a pag. 48 della motivazione, Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, RAGIONE_SOCIALE e altro, Rv. 256172-01, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell’imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale; conf. Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899-01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01; Sez. 3 – n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Rv. 282693 – 01). Pacifico, infine, è che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv. 283489 – 01) e che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo” (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 – 01; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018 D. Rv. 275440 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Ancora di recente si è ribadito che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione
di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02).
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 17/09/2025