Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11697 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11697 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PIAZZA ARMERINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO
Rilevato che l’imputata NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta che ha confermato la sentenza del Tribunale di Enna di condanna per il reato di furto pluriaggravato;
Rilevato che il ricorso – con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizi motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 n.4 e n. 6 cod.pen. – è inammissibile;
Rilevato, in particolare, quanto alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4) cod. che il motivo è manifestamente infondato perché in contrasto con la condivisibile giurisprudenza di legittimità in materia (Sez. 5, n. 34310 del 19/01/2015, Di Munno, Rv. 265669), secondo cui «Ai fini della concessione dell’attenuante di cui all’art. 62, comma primo, n. 4 cod. pen. può rilevare anche il criterio sussidiario del riferimento alle condi economiche del soggetto passivo, ma solo quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa rappresentare un pregiudizio per la persona offesa, in ragione delle sue disagiate condizioni economiche»; in motivazione il criterio è meglio esplicitato: «Va anche rilevato che la speciale tenuità deve essere valutata oggettivamente, in relazione al valor della cosa, rapportato al livello economico medio della comunità, mentre il riferimento al condizioni economiche del soggetto passivo costituisce criterio puramente sussidiario, che può esercitare influenza negativa, nel senso che, pur essendo il danno di speciale tenuità, può aver provocato un danno notevole alla vittima, in condizioni economiche particolarmente disagiate (sez. 4 n. 6057 cit.). Questo specifico orientamento sull’oggettività della valutazione del dan è stato ribadito da questa corte, nel senso che il criterio sussidiario del riferimento condizioni economiche del soggetto passivo può rilevare solo in pregiudizio all’imputato, quando il danno, pur essendo di speciale tenuità oggettiva, possa costituire un danno per la vittima, attese le sue disagiate condizioni economiche (Sez. 5, n. 20729 del 24.3.2010, rv 247475)». Ne consegue che le condizioni economiche della persona offesa non rappresentano un criterio concorrente da valutare, ma vanno prese in considerazione solo quando, assodata l’esiguità oggettiva del danno, quest’ultima va, tuttavia, ulteriormente scrutinata riguardan le eventuali situazioni soggettive di impossidenza della persona offesa, che possono indurre a ridimensionare il giudizio di esiguità già svolto; questa interpretazione trova ulteriore confe in Sez. 2, n. 2993 del 01/10/2015, dep. 2016, Sciuto, Rv. 265820, laddove, in motivazione, si legge che la condizione economica della persona offesa costituisce un «valore sussidiario e viene in considerazione soltanto quando il primo, da solo, non appare decisivo o quando la perdita del bene, nonostante il modesto valore dello stesso, può rappresentare, in relazione alle condizioni particolarmente disagiate della persona offesa, un pregiudizio non trascurabile quindi tale da escludere l’applicabilità dell’attenuante (v. Cass. sez.2 21/01/1992 n. 2001 P.M., in Ced Cass. Rv 189163)», Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Rilevato, quanto alla doglianza relativa alla circostanza attenuante di cui all’art. 62 cod.pen., che essa è aspecifica in quanto non fa altro che ribadire un tema censorio già sconfessato dalla Corte di merito, che ha escluso che il mero riconoscimento del debito e l’impegno alla rateizzazione possano equivalere al risarcimento del danno indicato dal legislatore; a questo riguardo, va ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli Rv. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittim secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l’atto di impugnazione eisiedono nel fatto che quest’ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 28 febbraio 2024.