Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso è Inammissibile
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e la sua contestazione in sede di legittimità richiede motivi specifici e non generici. Con la recente ordinanza n. 39952/2024, la Corte di Cassazione ribadisce questo principio, dichiarando inammissibile un ricorso basato su doglianze manifestamente infondate e volte a una rivalutazione del merito.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della condanna in appello, proponeva ricorso per cassazione, lamentando principalmente due aspetti: l’entità della pena inflitta e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. A suo avviso, i giudici di merito non avevano valutato adeguatamente alcuni elementi a suo favore, tra cui una confessione resa durante il procedimento.
La Decisione della Corte e il diniego delle circostanze attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno stabilito che i motivi addotti dall’imputato non rientravano tra quelli consentiti dalla legge per un giudizio di legittimità. In sostanza, il ricorso non evidenziava vizi di legge o difetti logici evidenti nella motivazione della sentenza d’appello, ma si limitava a criticare la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito, chiedendone un riesame che è precluso in Cassazione.
La Corte ha sottolineato come la decisione sulla pena e sulle attenuanti sia frutto di una valutazione ampiamente discrezionale, che in questo caso era stata esercitata in modo corretto e con una motivazione logica e coerente. La genericità e la manifesta infondatezza dei motivi hanno quindi portato a una declaratoria di inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su alcuni pilastri argomentativi chiari.
In primo luogo, ha ribadito che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di merito, sindacabile in Cassazione solo in presenza di una motivazione mancante, palesemente illogica o contraddittoria. Nel caso di specie, i giudici di appello avevano adeguatamente motivato il loro diniego richiamando la gravità del fatto, desunta da elementi concreti come la purezza della sostanza stupefacente e l’elevato numero di dosi che se ne sarebbero potute ricavare. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano pienamente una valutazione di sfavore.
In secondo luogo, è stato analizzato il valore della confessione. La difesa sosteneva che essa dovesse portare a un trattamento sanzionatorio più mite, magari attraverso l’applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dal comma 7 dell’art. 73. Tuttavia, la Cassazione ha avallato il ragionamento dei giudici di merito: la confessione, per le sue modalità e i suoi contenuti, non era stata ritenuta un ‘fattivo contributo’ e non aveva prodotto effetti positivi per le indagini. Di conseguenza, il diniego dell’attenuante speciale era logico ed esauriente, in linea con la giurisprudenza consolidata (citando Cass. Pen. n. 3946/2021).
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre un importante insegnamento pratico: un ricorso per cassazione non può essere una semplice riproposizione delle argomentazioni già respinte nei gradi di merito. Per avere successo, deve individuare vizi specifici di violazione di legge o difetti logici macroscopici nel ragionamento del giudice. Criticare la valutazione discrezionale del giudice sulla gravità del reato o sulla concessione delle attenuanti, senza dimostrare un’evidente illogicità, equivale a chiedere un terzo grado di giudizio sul fatto, non consentito dalla legge. La decisione rafforza la stabilità delle sentenze di merito quando la motivazione è coerente e ancorata a dati fattuali concreti, condannando i ricorsi ‘esplorativi’ a una sicura inammissibilità con aggravio di spese per il ricorrente.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e manifestamente infondati. L’imputato non ha sollevato specifiche violazioni di legge, ma ha tentato di rimettere in discussione la valutazione dei fatti compiuta dai giudici di merito, attività non consentita nel giudizio di legittimità.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché i giudici di merito hanno ritenuto prevalente la gravità del fatto, desunta da elementi concreti come la purezza della sostanza stupefacente e l’elevato numero di dosi ricavabili. Tale valutazione, essendo ampiamente discrezionale e adeguatamente motivata, non è stata censurata dalla Cassazione.
La confessione dell’imputato non avrebbe dovuto garantire uno sconto di pena?
No. Secondo la Corte, la confessione, per le sue modalità e i suoi contenuti, non è stata ritenuta un ‘fattivo contributo’ utile alle indagini. Pertanto, non è stata considerata idonea a integrare la specifica circostanza attenuante prevista dall’art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990, e il diniego di tale beneficio è stato giudicato logico ed esauriente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39952 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39952 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di NOME COGNOME; dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché generici e manifestamente infondati: la misura della pena applicata e il diniego delle circostanze attenuanti generiche, in relazione ad una valutazione ampiamente discrezionale rimessa ai giudici del merito, sono stati adeguatamente motivati, senza evidente cadute logiche, richiamando la gravità del fatto (connessa alla purezza della sostanza e all’elevato numero di dosi ricavabili), né sono stati acquisiti ulteriori elementi valutabili a fav dell’imputato. La stessa confessione, per modalità e contenuti, neppure è stata ritenuta idonea ad integrare un “fattivo” contributo, foriero di effetti positivi pe indagini in corso: da qui il diniego di applicazione della circostanza di cui all’ar 73, comma 7, d.PR. 309/1990. La motivazione della sentenza impugnata a tal riguardo è immune da censure perché logica ed esaustiva sulla insussistenza di utilità e proficuità delle dichiarazioni dell’imputato (cfr. Sez. 4, n. 3946 d 19/01/2021, Rv. 280385), che costituiscono i canoni di apprezzamento ai fini dell’applicazione dell’attenuante in parola;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso l’11 ottobre 2024
Il Consigliere relatore
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