Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Pericolosità Sociale Giustifica il Diniego
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri discrezionali più significativi del giudice penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui criteri che ne giustificano il diniego, sottolineando il peso della pericolosità sociale e dell’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato. Il caso riguarda un cittadino straniero condannato per essere rientrato illegalmente nel territorio nazionale poco dopo un provvedimento di allontanamento.
I Fatti del Caso in Analisi
Un individuo, già destinatario di un provvedimento di espulsione, veniva nuovamente trovato illegalmente in Italia a breve distanza di tempo. Il Tribunale prima, e la Corte d’Appello poi, lo condannavano per il reato previsto dall’art. 13, comma 13, del D.Lgs. 286/1998, infliggendo una pena di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione. La difesa decideva di ricorrere in Cassazione, lamentando un unico motivo: la violazione dell’art. 62-bis del codice penale, ovvero il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, e un vizio di motivazione su tale punto.
La Decisione della Corte e le circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi. In primo luogo, il ricorso presentava censure non ammesse in sede di legittimità, in quanto mirava a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio, scelta discrezionale del giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta sufficiente e non manifestamente illogica. In secondo luogo, e nel merito della questione, la Corte ha ritenuto pienamente giustificato il diniego delle attenuanti.
Le Motivazioni della Cassazione sul Diniego delle Attenuanti
La Corte ha specificato che il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche solo sull’assenza di elementi di segno positivo meritevoli di considerazione. Nel caso di specie, i giudici di merito avevano correttamente valorizzato elementi negativi di rilievo:
*   La pervicacia: L’imputato aveva dimostrato un’ostinazione nel commettere reati della stessa indole, rientrando in Italia poco dopo essere stato allontanato.
*   La gravità del fatto: Il rientro illegale, avvenuto nonostante un rigetto del ricorso contro l’espulsione, è stato considerato un fatto di particolare gravità.
*   La pericolosità sociale: I precedenti penali dell’imputato sono stati considerati una conferma della sua pericolosità sociale, un fattore che osta alla concessione del beneficio.
La Corte ha ribadito un principio consolidato, citando una propria precedente sentenza (n. 44071/2014), secondo cui il giudice può negare le attenuanti basandosi sull’assenza di circostanze positive, senza la necessità di individuare specifici elementi negativi, a maggior ragione quando il quadro generale, inclusi i precedenti penali, depone a sfavore dell’imputato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
Questa ordinanza conferma un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di circostanze attenuanti generiche. La loro concessione non è un diritto dell’imputato, ma una valutazione discrezionale del giudice che deve essere ancorata a elementi concreti. L’assenza totale di fattori positivi, unita a indicatori di pericolosità sociale come i precedenti penali e la recidiva specifica, costituisce una base solida e sufficiente per negare la riduzione di pena. La decisione evidenzia come il percorso di vita e la condotta complessiva dell’imputato, e non solo il singolo reato, siano determinanti nel giudizio sulla meritevolezza del beneficio.
 
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le censure sollevate riguardavano il trattamento sanzionatorio, che è una valutazione di merito del giudice, e non erano consentite in sede di legittimità. Inoltre, la motivazione della corte d’appello era stata giudicata sufficiente e logica.
Quali sono i motivi principali per cui le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse?
Le attenuanti non sono state concesse a causa della pervicacia dell’imputato nel commettere reati simili, della gravità del fatto, dei suoi precedenti penali e della conseguente valutazione di pericolosità sociale, unita alla totale assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione.
È sufficiente l’assenza di elementi positivi per negare le attenuanti generiche?
Sì, secondo la Corte di Cassazione, il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato dalla sola assenza di elementi di segno positivo, senza che il giudice debba necessariamente individuare e motivare su elementi negativi specifici.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4086 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4086  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME ( CODICE_FISCALE ) nato a GJORICE( ALBANIA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Rilevato che, che con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna, resa dal Tribunale in sede, nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 13, comma 13, del D. Lgs. 286/1998, alla pena di anni 1 mesi 1 e giorni 10 di reclusione.
Reputato che il motivo dedotto, a mezzo del difensore, AVV_NOTAIO (violazione dell’art. 62-bis cod. pen. e contestuale vizio di motivazione motivo unico) è inammissibile in quanto si devolvono censure non consentite in sede di legittimità perché relative al trattamento sanzionatorio benché questo risulti sorretto da sufficiente e non manifestamente illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (cfr. p. 2 della sentenza di appello ove si valorizza la pervicacia di COGNOME nel commettere reati della stessa indole, nonché la gravità del fatto illecito, risultando l’imputato rientrato illegalmente in Ital brevissima distanza di tempo dal materiale allontanamento e nonostante il rigetto del ricorso avverso il provvedimento di espulsione).
Considerato, in ogni caso, per quanto concerne la mancata concessione delle circostanze ex art. 62 bis cod. pen., che a contrario di quanto affermato dalla difesa, la Corte distrettuale ha ritenuto, in ossequio al principio secondo cui il diniego può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi di segno positivo (cfr. tra le altre, Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610), insussistenti circostanze o situazioni meritevoli di particolare considerazione per la concessione del beneficio, tenuto conto anche dei precedenti penali dell’imputato a conferma della di lui pericolosità sociale.
Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l’inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente