Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 40309 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 40309 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: AMOROSO NOME COGNOME
Data Udienza: 14/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Messina il DATA_NASCITA COGNOME NOME, nato a Melito di Porto Salvo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza della Corte d’Appello di Messina del 20/02/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto dei ricorsi; udite le conclusioni dell’avvocato COGNOME NOME, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso; udite le conclusioni dell’avvocato NOME COGNOME, in difesa di COGNOME NOME, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.In data 7 luglio 2022, il G.i.p. del Tribunale di Messina, all’esito di giudizi abbreviato, ha dichiarato COGNOME NOME NOME COGNOME NOME colpevoli dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 73 comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ex
art. 80, comma 2, del medesimo d.P.R., per aver ceduto a COGNOME NOME 4476,35 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, e quest’ultimo colpevole del reato di cui all’art 73, comma 1-bis, aggravato ex art. 80 comma 2, del medesimo d.P.R., per avere acquistato dai primi, e detenuto, il citato quantitativo di stupefacente per uso non personale.
Esclusa la recidiva contestata al COGNOME, e operata la riduzione per il rito, il G.i.p. ha condannato ciascuno degli imputati alla pena di anni sette di reclusione ed euro 30.000 di multa. Ha altresì disposto la confisca e la distruzione della droga e degli strumenti di confezionamento e pesatura della stessa e la confisca del denaro in sequestro.
Con sentenza del 20/02/2023, la Corte d’Appello di Messina, adita dai ricorrenti, ha parzialmente riformato la sentenza del 7 luglio 2022, revocando la confisca della somma di 1.565 euro sequestrata al NOME, e ha confermato la decisione per il resto.
2.Avverso quest’ultimo provvedimento gli imputati NOME, COGNOME e NOME, tramite difensori, propongono ricorso per Cassazione.
3.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME è articolato in due motivi.
Col primo, si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Col secondo motivo si lamenta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla statuizione ablatoria operata ex art. 240-bis cod. pen.; il ricorrente censura che la Corte d’Appello abbia ritenuto sussistente una sproporzione tra le somme sequestrate e le accertate disponibilità finanziarie lecite del COGNOME, senza argomentare alcunché in ordine al contenuto della documentazione difensiva depositata (la lista dei movimenti e il saldo, dal 2004 al 2021, di un libretto postale intestato al COGNOME e gli estratti conto, dal 2014 al 2021, dei movimenti in entrata e in uscita dal conto corrente intestato al NOME ed alla di lui moglie) attestante, ad avviso della difesa, la proporzione tra le somme sequestrate e le entrate dei coniugi.
4.11 ricorso proposto nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, a firma congiunta degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, è articolato in quattro motivi. Col primo motivo, si lamenta il vizio di violazione di legge per aver, il giudic d’Appello, palesemente travisato le prove poste alla base del giudizio di conferma della sentenza di primo grado; si deduce altresì la manifesta illogicità e contraddittorietà COGNOME della COGNOME motivazione COGNOME in COGNOME relazione alla COGNOME dichiarazione di responsabilità dell’imputato per gli artt. 73 e 80, d.P.R. n. 309 del 1990.
Ad avviso della difesa, il travisamento riguarderebbe il contenuto del verbale d’arresto, da cui non sarebbe stato possibile desumere, come invece fatto dai giudici di secondo grado, che gli operatori di polizia giudiziaria si trovassero in una posizione idonea a consentirgli di percepire lo scambio di sostanza stupefacente in occasione del monitorato incontro tra gli imputati.
Il dedotto travisamento riguarderebbe, inoltre, il dato, ad avviso della difesa oggettivo, del mancato riscontro, in relazione alla autovettura Golf intestata al COGNOME, dell’esistenza di un vano collocato all’interno della portiera situata a lato del conducente funzionale al trasporto di sostanza stupefacente.
La motivazione sarebbe inoltre illogica nella parte in cui ha reputato irrilevante la circostanza che l’unità cinofila di cui si sono avvalsi gli operanti no abbia segnalato la presenza di sostanza stupefacente nella suddetta Golf, sull’assunto che i panetti di cocaina erano custoditi all’interno dell’involucro a più strati, composti da nastro da imballaggio e plastica trasparente, che avrebbe impedito ai cani di percepirne le tracce.
Nel medesimo motivo di ricorso la difesa osserva, altresì, che dal contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento nr. 1833 del 2021 R.g.n.r. (n. 4906 del 2021 R.G.i.p.) del 27/02/2023 sarebbero emerse delle prove dalle quali desumere la veridicità della versione fornita da COGNOME RAGIONE_SOCIALE a giustificazione dell’incontro osservato dagli agenti di p.g.
In base a tale ordinanza, si evincerebbe che la contesta cessione di sostanza stupefacente in data 18/12/2021, si sarebbe, invece, perfezionata in data 27/11/2021, e che l’incontro del 18/12/21 osservato dalle forze dell’ordine, sarebbe stato funzionale non ad una compravendita di droga, ma alla risoluzione delle problematiche derivanti dallo scambio di stupefacente del 27/11/2021: l’incontro tra gli imputati, infatti, sarebbe avvenuto per la restituzione del somma di 71.000 euro, ricevuta in pagamento dal NOME, a causa della pessima qualità della droga già ceduta il 27/11/2021.
Col secondo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990.
Col terzo motivo di ricorso si lamenta l’incostituzionalità dell’articolo 80 comma secondo, n. 309 del 1990, per contrarietà agli artt. 25, comma 2, Cost. e 117 e 7 CEDU.
Col quarto motivo di ricorso si lamenta la violazione di legge in relazione all’articolo 62-bis cod. pen. relativamente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME NOME dall’ AVV_NOTAIO.
Il primo motivo lamenta il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione nell’iter argomentativo di cui al punto 2.2. della sentenza impugnata. Si lamenta, in particolare, l’illogicità della motivazione in ordine alla mancata acquisizione, ex art. 603 cod. proc. pen., dei filmati tratti dal sistema di videosorveglianza presente nel luogo dell’incontro, prova asseritamente decisiva giacché le immagini sarebbero state utili a dimostrare l’inesistenza di cenni di intesa tra i ricorrenti e la distanza intercorrente tra le vetture degli imputati e quelle a bordo delle quali si trovavano gli agenti di p.g., al fine di dimostrare che questi ultimi trovavano in una posizione che non avrebbe consentito di percepire in maniera inequivoca un eventuale scambio di droga e stupefacente.
Il secondo motivo deduce il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione al punto 2.3 della sentenza impugnata con riferimento alla sussistenza della circostanza aggravante dell’ingente quantità. Secondo la prospettazione difensiva l’aggravante contestata sarebbe inesistente dal punto di vista oggettivo, e comunque non imputabile al ricorrente che non avrebbe avuto contezza dell’esatto quantitativo del principio attivo e pertanto del superamento dei limiti consentiti.
Col terzo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in relazione al punto 14 della sentenza in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Col quarto motivo di ricorso si deduce la violazione di legge e la carenza di motivazione nella determinazione della pena irrogata all’imputato, ad avviso della difesa, sorretta da mere formule di stile.
6.Nel ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME, a firma dell’AVV_NOTAIO, si lamenta nel primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione e travisamento della prova.
In particolare si deduce che la Corte territoriale avrebbe fondato il giudizio di colpevolezza sul presupposto che il COGNOME sia stato sorpreso dalle forze dell’ordine mentre tentava di occultare gli involucri in plastica contenenti i denaro all’interno di un pannello della portiera posteriore della propria vettura, e quindi avrebbe basato il giudizio di colpevolezza reputando attendibile l’informativa di polizia giudiziaria su una circostanza (l’esistenza di un vano ricavato nella portiera) invece smentita dalle emergenze istruttorie.
Nel secondo motivo di ricorso si deduce il vizio di violazione di legge in relazione all’art. 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990. La Corte d’Appello avrebbe riconosciuto la circostanza in oggetto esclusivamente sulla base del superamento dei parametri enucleati dalla sentenza “COGNOME” (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.G. e COGNOME, Rv. 253151 – 01) senza considerazione della
COGNOME
)(
valutazione “in concreto” della pericolosità della condotta e dell’evento di pericolo che costituiscono la tipicità dell’aggravante medesima.
Nel terzo motivo di ricorso si lamenta il vizio di violazione di legge in relazione, da un lato, all’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’articolo 62-bis cod. pen., nonostante l’indicazione, da parte della difesa, di elementi positivi valorizzabili a tal fine quali la giovane età e l’occasionalità del condotta, e, dall’altro, alla commisurazione della pena, asseritamente non sorretta da una motivazione ispirata ai criteri di cui all’articolo 133 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
1.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché generico.
Come infatti ripetutamente affermato da Questa Corte, incorre nella censura di inammissibilità il ricorso per cassazione fondato su motivi generici ed indeterminati o che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, dep. 2012, COGNOME, Rv.; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, dep. 2013, Leonardo, Rv. 254584; Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 – 01).
La Corte d’Appello ha debitamente considerato e disatteso la questione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con argomentazioni immuni da censure di ordine logico, evidenziando, da un lato, l’esistenza a carico del NOME di due condanne irrevocabili per rapina aggravata e armi ed una per il reato di tentata estorsione, dall’altro l’insussistenza, non smentita dalla difesa, di elementi positivi da prendere in considerazione in favore dell’imputato.
La Corte ha dunque fatto buon governo del consolidato principio enunciato da Questa Corte in base al quale, al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è sufficiente l’assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma si richiedono invece elementi di segno positivo (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, COGNOME, 283489 – 01; Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, COGNOME, Rv. 281590-01; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/1993, COGNOME ed altro, Rv. 195339).
1.2. Il secondo motivo di ricorso, relativo alla statuizione ablatoria operata ex articolo 240-bis cod. pen., è manifestamente infondato.
Il provvedimento impugnato illustra, con motivazione articolata e non manifestamente illogica alle pagg. 11, 12, e 13, le ragioni della ritenuta
COGNOME
sproporzione, evidenziando altresì a pag.13 le ragioni dell’inidoneità della documentazione prodotta dalla difesa a superare tale valutazione in quanto non indicativa di entrate lecite ulteriori da parte del nucleo familiare.
Il provvedimento impugnato è pertanto, su questo punto, congruamente motivato.
2.11 ricorso proposto nell’interesse di NOME, a firma congiunta degli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME.
2.1. Il primo motivo, relativo al lamentato travisamento della prova, è manifestamente infondato, posto che la Corte d’Appello, in maniera coerente e logica, dopo essersi soffermata sulla natura di atto fidefacente del verbale di arresto, con ragionamento immune da censure, ha reputato destituita di fondamento la doglianza difensiva.
Si evidenzia, a pag. 8 della decisione impugnata, uno specifico passaggio del verbale d’arresto in cui gli ufficiali di p.g. chiariscono di trovarsi in una posizio utile a svolgere proficuamente il servizio di osservazione
Insussistente è, dunque, il lamentato travisamento del citato verbale, posto che la Corte territoriale, lungi dall’introdurre nell’iter motivazionale u informazione rilevante non esistente nel processo o dall’omettere la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia, ha specificato, con motivazione non manifestamente illogica, di aver desunto che le forze dell’ordine si trovassero in luogo utile alla percezione della condotta in contestazione dalla lettura del verbale d’arresto nella parte in cui si attesta che, dopo che la golf era entrata all’interno del complesso di San Domenico, gli ufficiali procedenti “si appartavano in una zona a monte, ma comunque in un ambiente che consentiva agli operatori di proseguire, senza soluzione di continuità il servizio di osservazione”.
Anche la doglianza difensiva relativa al mancato riscontro dell’esistenza, nell’autovettura del COGNOME, di un vano collocato all’interno della portiera funzionale al trasporto di sostanza stupefacente, è inammissibile perché manifestamente infondata.
Nella decisione impugnata, a pag. 8, la Corte d’Appello evidenzia, con ragionamento immune da censure, che dalla relazione del consulente della difesa espletata sulla Volkswagen Golf del COGNOME posta in sequestro, e dagli allegati rilievi fotografici, è emerso che la portiera in questione risultava con il pannell parzialmente smontato, circostanza che riscontrava pienamente quanto riferito dagli operanti nel verbale di sequestro.
Inammissibile è anche la doglianza inerente all’illogicità della motivazione nella parte in cui ha reputato irrilevante la circostanza che l’unità cinofila, cui stato affidato il controllo del veicolo Golf dopo il sequestro dello stupefacente, non abbia ivi riscontrato presenza di tracce di droga. La censura si risolve in una
rivalutazione di fatto non consentita in questa sede, posto che, con ragionamento non manifestamente illogico, la Corte d’Appello ha sostenuto che la causa della mancata percezione da parte dei cani di tracce di stupefacenti andava rinvenuta nella circostanza che la sostanza era custodita all’interno di involucri a più strati.
Inammissibile è anche la censura inerente alla mancata considerazione, da parte della Corte d’Appello, della versione alternativa prospettata dalla difesa, secondo la quale dal contenuto dell’ordinanza di custodia cautelare emessa nell’ambito del procedimento nr. 1833 del 2021 R.g.n.r. e n. 4906 del 2021 R.G.i.p. del 27/02/2023 si sarebbe potuto desumere che l’episodio di cessione di sostanza stupefacente in contestazione sarebbe invece avvenuto in data 27/11/2021, e che nell’incontro monitorato si sarebbe proceduto, a differenza di quanto affermato dai verbalizzanti di p.g., alla mera restituzione della somma data in pagamento al NOME di 71.000 euro per la cessione del 27/11/2021 attesa la pessima qualità della sostanza scambiata in quella occasione.
Si tratta di considerazioni di fatto non valutabili in sede di legittimità in quan volte a prospettare una versione dell’accaduto diversa da quella posta a fondamento del giudizio di merito.
2.2. Il secondo motivo di ricorso, in cui si lamenta il vizio di violazione di legge relazione al riconoscimento dell’aggravante di cui all’articolo 80, comma secondo, d.P.R. n. 309 del 1990, è inammissibile poiché manifestamente infondato.
I giudici d’appello precisano che all’esito della consulenza chimico tossicologica espletata su incarico del p.m. è risultato che la sostanza complessiva contenuta nei quattro involucri posti in sequestro era cocaina del peso netto di grammi 3.982,72, con un principio attivo, pari a grammi 3.357,27 dai quali erano ricavabili 22.281,77 dosi medie singole, superiore di 4.476,35 volte il valore-soglia determinato per la cocaina, e superiore al doppio del quantitativo di principio attivo individuato dalla giurisprudenza di Questa Corte per la configurabilità dell’aggravante. In presenza di tale principio attivo correttamente la decisione impugnata ha considerato applicabile l’aggravante contestata (Sez. U. n.36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253150; Sez. U. n. 14722 del 30/01/2020 COGNOME, Rv. 279005-01).
Quanto al principio di diritto evocato dalla difesa, secondo il quale il giudice per accertare la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di cui all’articolo 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, può legittimamente tenere conto degli elementi di fatto indicativi del pericolo di aggravamento del pregiudizio per la salute pubblica (Sez. 3 n. 19441 del 19/03/2014, Aquino, Rv. 259753-01) va ricordata la sua applicabilità solo nel caso di lieve superamento
della soglia limite, situazione non sussistente nel caso di specie per le ragioni evidenziate.
2.3. COGNOME Manifestamente COGNOME infondata è anche la questione COGNOME relativa alla incostituzionalità dell’articolo 80, comma secondo, del d.P.R. n. 309 del 1990 per contrarietà agli articoli 25, comma 2, Cost e 117 e 7 CEDU, prospettata nel terzo motivo di ricorso.
La Quarta Sezione, con la sentenza n. 40792 del 10/07/2008, Tsiripidis, Rv. 241366, ha ritenuto, condivisibilmente, manifestamente infondata la questione di costituzionalità – sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, comma secondo, 25, comma secondo, 111, comma sesto, della Costituzione – della aggravante di cui al comma 2 dell’art. 80 del d.P.R. 309 dei 1990 a cagione della sua pretesa indeterminatezza, osservando che…” è noto che il principio di determinatezza trova il suo fondamento costituzionale negli artt. 25, comma secondo, e 13, comma secondo, Cost. (ma esso risulta desumibile, negli stessi termini, dal testo dell’art. 7 della CEDU, in quanto espressione del più ampio principio di legalità) ed ha richiamato diverse pronunzie di costituzionalità con le quali è stata negata l’indeterminatezza di talune fattispecie sottoposte al vaglio di legittimit costituzionale, in quanto ha ritenuto la Corte che competa all’interprete rendere certe e determinate quelle fattispecie che, in astratto, possono apparire prive di contorni sicuri e definiti (Corte cost. n. 247 del 1997 e n. 69 del 1999). I compito della giurisprudenza è (anche) quello di rendere concrete, calandole nella realtà fenomenica, previsioni legislative, non solo astratte, ma apparentemente indeterminate e ciò va fatto attraverso il richiamo al diritto vivente, che si manifesta nella interpretazione giurisprudenziale, concludendo che… “I valori numerici, per tutto quel che si è detto, in quanto “misuratori d grandezza”, costituiscono necessariamente l’oggetto dell’attività valutativa del giudice che sia chiamato a pronunziarsi sulla conformità di tali grandezze rispetto ad (elastici) parametri normativi, cui deve dare concretezza”. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.4. Il quarto motivo di ricorso, in cui si lamenta la violazione di legge i relazione all’art. 62-bis cod. pen., relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, è inammissibile per genericità, costituendo la doglianza mera reiterazione di quella già sollevata davanti alla Corte di appello e da questa debitamente considerata e disattesa con argomentazioni immuni da censure di ordine logico.
I giudici di appello hanno, infatti, evidenziato che COGNOME NOME NOME stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con obbligo di soggiorno per la durata di anni due, in ragione della ritenuta pericolosità sociale e che difettano, né il ricorrente li ha prospettati, element positivi che possano essere presi in considerazione in favore dello stesso al fine della concessione delle circostanze invocate.
Ricorso proposto nell’interesse di NOME dall’AVV_NOTAIO.
3.1. La censura articolata nel primo motivo è da ritenersi manifestamente inammissibile.
La disposizione dì cui all’art. 603 cod. proc. pen. è fondata sulla presunzione di completezza dell’indagine probatoria esperita in primo grado e subordina la rinnovazione del dibattimento alla ricorrenza della sua necessità, che il legislatore qualifica come “assoluta” per sottolinearne l’oggettività e l’insuperabilità col ricorso agli ordinari espedienti processuali, e, dall’altra, a condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come tale, vale a dire come un ostacolo all’accertamento della verità del caso concreto, insormontabile senza il ricorso alla rinnovazione totale o parziale del dibattimento. La discrezionalità dell’apprezzamento, dalla legge rimesso al giudice di merito, determina su altro versante l’incensurabilità in sede di legittimità di una valutazione correttamente motivata (Sez. 6, n. 4089 del 03/03/1998 Rv. 210217 Masone e altri).
Nella specie risulta incensurabile la motivazione fondata sulla irrilevanza della richiesta acquisizione delle riprese effettuate mediante le telecamere dell’impianto di videosorveglianza installato presso l’imbarcadero dei traghetti della compagnia Caronte a fine di verificare l’assenza di “cenni d’intesa tra il NOME, conducente della autovettura fiat 500, ed il NOME, che era alla guida della Volkswagen Golf.
In proposito la Corte d’Appello, con motivazione lineare e non manifestamente illogica, evidenzia la non decisività del dato, affermando che, a prescindere dall’esistenza dei suddetti cenni d’intesa, l’accordo tra il NOME e il NOME di incontrarsi a bordo delle proprie vetture nel luogo ove avrebbero incontrato il NOME emerge, con assoluta evidenza, dal percorso seguito dalle vetture medesime e dalla descrizione dell’incontro contenuto nel verbale di arresto.
3.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono perfettamente sovrapponibili al secondo ed al quarto motivo del ricorso a firma dell’AVV_NOTAIO; si fa, pertanto, rinvio a quanto già affermato ai punti 2.2 e 2.4 in diritto.
3.3. Il quarto motivo di ricorso relativo alla dosimetria della pena è inammissibile. Esso è infatti, infatti, ripropositivo della medesima censura sollevata in sede d’appello e reputata infondata con ragionamento immune da vizi. La Corte territoriale ha osservato che la pena base, determinata con un aumento relativamente contenuto rispetto al minimo edittale, è ampiamente giustificata dal quantitativo della sostanza stupefacente oggetto di contestazione, dal suo grado di purezza e dal suo valore di mercato.
COGNOME
Ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME.
4.1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile in base alle considerazioni già rese al punto 2.1. in diritto cui si fa integrale rinvio.
4.2. Il secondo motivo di ricorso è da considerare inammissibile in base alle considerazioni già rese al punto 2.4. in diritto cui si fa integrale rinvio.
4.3. Il terzo motivo è fondato e merita accoglimento.
Osserva la Corte che la motivazione sul punto della sentenza impugnata appare, in particolare con riguardo a COGNOME, che pure aveva invocato la giovane età e la occasionalità della condotta, avere, da un lato, implicitamente affermato la non compatibilità delle circostanze attenuanti generiche con la circostanza aggravante di cui all’art. 80 d.p.r. n. 309 del 1990, e, dall’altro, al netto de stato di incensuratezza, di per sé configurante un dato neutro successivamente alla modifica dell’art. 62 bis cod. pen., ritenuto ostativo il fatto di avere e negato di avere trasportato e consegnato la sostanza stupefacente, rendendo così “dichiarazioni palesemente inverosimili”.
Entrambe le affermazioni, tuttavia, specificamente censurate dal motivo di ricorso, non appaiono collimanti con i principi più volte affermati da questa Corte; non la prima, atteso che una tale conclusione già solo contrasterebbe con la possibilità dello stesso giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e l’aggravante di cui all’art. 80 cit. riconosciuto come possibile da questa Corte (Sez. 3, n. 2134 del 16/12/2008, dep. 2009, Lo Vasco, Rv. 242178); non la seconda, giacché si perverrebbe in tal modo a censurare lo stesso diritto di difendersi negando il fatto, quale condotta evidentemente diversa dai “comportamenti processualmente obliqui e fuorvianti” indicati invece da questa Corte a Sezioni Unite come specifiche condotte valorizzabili negativamente (Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, COGNOME, Rv. 253152).
In altri termini, la opzione circa il riconoscimento o meno delle circostanze attenuanti generiche non può dipendere di per sé dal comportamento processuale dell’imputato di negazione dell’addebito e di mancata conferma delle proprie responsabilità, trattandosi di atteggiamenti che costituiscono, come già detto, mera esplicazione del legittimo esercizio del diritto di difesa.
Sotto un ulteriore aspetto, poi, la motivazione non appare contenere specifiche valutazioni di sorta sulle componenti soggettive evocate dal ricorrente con l’atto di appello e sopra ricordate.
La decisione impugnata va dunque annullata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina, fermo restando che la stessa potrà pervenire, ove ritenga la persistenza di ragioni ostative, alle medesime conclusioni della impugnata sentenza sulla base di un percorso motivazionale diverso, esente dalle qui segnalate incongruenze.
5.Per questi motivi la sentenza impugnata va annullata nei confronti di COGNOME NOME, limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche con rinvio per nuovo giudizio, sul punto, ad altra sezione della Corte d’Appello di Messina. Il resto del ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile. Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla concedibilità delle circostanze attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di Appello di Messina. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso di COGNOME NOME. Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME e COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, in data 14/05/2024
Il Consigliere estensore
Il Pres ente