Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 10485 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 10485 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a STANGHELLA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
COGNOME NOME propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Venezia, indicata in epigrafe, di conferma della pronuncia del Tribunale di Rovigo datata 22/07/2022, deducendo con il primo motivo mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto all’effettività del tasso alcolemico rilevato, avendo i giudici di merito trascurato di verificare l’omologazione e le verifiche periodiche dell’etilometro.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione quanto all’effettività del tasso alcolemico rilevato nel sangue dell’imputato, essendo quest’ultimo assuntore di terapia con Cipralex e Zantipres e dovendosi tenere conto dell’interazione tra farmaci e alcol. La Corte di appello, si assume, ha omesso di valutare i sintomi manifestati dal ricorrente, non coincidenti con quelli riconducibili al tasso accertato, la documentazione richiamata nell’atto di impugnazione, le dichiarazioni rilasciate dall’imputato nell’immediatezza dei fatti, quanto riportato sui foglietti illustrativi dei farmaci.
Con il terzo motivo deduce manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nonostante la difesa avesse elencato una serie di circostanze inerenti alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere da valutare ai fini della concessione del beneficio, la Corte territoriale ha illogicamente negato che vi fossero elementi di segno positivo.
Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.
NOME COGNOME è stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art.186, commi 2 lett. c) e 2 -bis, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 per avere circolato alle ore 18:25 alla guida di un’autovettura Fiat 500 in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, con concentrazione alcolemica pari a gli 2,18 nella prima misurazione e pari a g/I 2,16 nella seconda; con l’aggravante di aver causato un incidente stradale. In Stanghella il 13 luglio 2020.
Il primo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto inerisce a questione proposta per la prima volta dinanzi alla Corte di legittimità; si richiama, sul punto, Sez.4, n.10611 del 4/12/2012, dep. 7/03/2013, COGNOME, Rv.256631. Dalla lettura degli artt.606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen. in combinato disposto con l’art.609, comma 1, cod. proc. pen., che limita la cognizione di questa Corte ai motivi di ricorso consentiti, si evince
l’inammissibilità delle censure che non siano state, pur potendolo essere, sottoposte al giudice di appello, la cui pronuncia sarà inevitabilmente carente con riguardo ad esse (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, COGNOME, Rv. 270316 – 01; Sez. 5, n.28514 del 23/04/2013, COGNOME NOME, Rv. 255577; Sez.2, n.40240 del 22/11/2006, COGNOME, Rv.235504; Sez.1, n.2176 del 20/12/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv.196414).
Il secondo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale, in replica ad analoga censura sottoposta al suo esame, ha fatto corretta applicazione del principio interpretativo secondo il quale spetta alla difesa introdurre riscontri probatori dai quali si possa desumere la riconducibilità del tasso alcolemico rilevato all’effetto di farmaci.
Ma ciò che più rileva sul punto, atteso che per stessa ammissione dell’imputato non è contestata l’assunzione di alcolici, è che l’obbligo del conducente di mettersi alla guida in stato di efficienza psico fisica include quello di tener conto degli effetti dei farmaci assunti e della loro interazione con l’assunzione di sostanze alcoliche (Sez. 4, n. 2868 del 05/12/2019, dep.2020, Frizzi, Rv. 278028 – 01; Sez. 4, n. 19386 del 05/04/2013, COGNOME, Rv. 255835 – 01).
Il terzo motivo di ricorso, inerente al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è fondato.
6.1. Va premesso che il vizio di motivazione apparente è configurabile tutte le volte in cui la struttura argomentativa sia caratterizzata da affermazioni apodittiche, tautologiche o da formule di stile, e si riveli priva di concr elementi riferibili alla realtà processuale e alle emergenze sulle quali si fonda la decisione, così da impedire il controllo di legittimità della decisione stessa.
6.2. La pronuncia risulta, sul punto, connotata da motivazione apparente. La Corte territoriale ha, infatti, apoditticamente affermato che gli elementi allegat dalla difesa non fossero idonei a sostenere l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche senza indicare le ragioni per le quali prevalessero elementi di segno negativo (e quali essi fossero) sui plurimi elementi posti a sostegno della censura, segnatamente l’ora e il luogo del sinistro (INDIRIZZO stretta a senso unico), l’entità del danno cagionato (ammaccatura frontale dell’auto senza coinvolgimento di terzi, urto leggero e mancanza di ferite), il grado della colpa (trattandosi di persona sessantanovenne in cura con farmaci ipotensivi e antidepressivi messosi alla guida per tornare dal centro del paese all’abitazione distante INDIRIZZO attraverso vie meno battute), l’assenza di precedenti penali, l’atteggiamento collaborativo, lo stile di vita.
6.3. Se è vero che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ritenuto sufficiente una motivazione nella quale il giudice di merito si sia limitato a indicare gli elementi di segno negativo ritenuti ostativi alla concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero ad affermare l’insussistenza di elementi positivi, nel caso in esame dalla motivazione non è possibile evincere se l’articolata e specifica doglianza svolta dalla difesa sia stata concretamente presa in esame.
Conclusivamente, la sentenza deve essere annullata limitatamente all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche ai sensi dell’art.62 bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Venezia e con rigetto del ricorso nel resto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alle circostanze attenuanti generiche ex art.62 bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio iad altra sezione della Corte di appello di Venezia.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 29 febbraio 2024
Il C GLYPH igliere estensore
Il Presidente