Circostanze Attenuanti Generiche: la Discrezionalità del Giudice
Nel sistema penale italiano, la determinazione della pena è un momento cruciale che segue l’accertamento della colpevolezza. Un ruolo fondamentale è giocato dalle cosiddette circostanze attenuanti generiche, strumenti che permettono al giudice di adeguare la sanzione alla specifica realtà del fatto e alla personalità dell’imputato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 12843/2024) ci offre l’occasione per approfondire i limiti entro cui la decisione del giudice su questo punto può essere contestata.
I Fatti del Caso: il Ricorso contro la Condanna per Furto Aggravato
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo, condannato in primo grado e in appello per il reato di furto pluri-aggravato e recidivo. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado, ritenendo l’imputato responsabile. L’unico motivo di ricorso per Cassazione verteva sul trattamento sanzionatorio: l’imputato lamentava, in particolare, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenendo la decisione dei giudici di merito carente di motivazione.
La Decisione della Corte: Ricorso Inammissibile
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputato, ma la blocca a monte, ritenendola non proponibile in quella sede. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Principio della Discrezionalità del Giudice di Merito
Il cuore della decisione risiede in un principio consolidato della giurisprudenza: la graduazione della pena è espressione del potere discrezionale del giudice di merito. La Corte Suprema ha chiarito che la scelta di concedere o negare le circostanze attenuanti generiche, così come la fissazione della pena base e la gestione degli aumenti e delle diminuzioni per le altre circostanze, rientrano in questa sfera di autonomia valutativa.
Questa discrezionalità non è assoluta, ma deve essere esercitata nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 132 e 133 del codice penale, che impongono al giudice di motivare la propria decisione tenendo conto della gravità del reato e della capacità a delinquere del colpevole.
Nel caso specifico, la Cassazione ha ritenuto che il giudice d’appello avesse adempiuto al proprio onere motivazionale. La decisione impugnata faceva riferimento a elementi concreti, ritenuti decisivi e rilevanti, per giustificare la mancata concessione delle attenuanti. Pertanto, non essendo riscontrabile un vizio di motivazione palesemente illogico o una sua totale assenza, il ricorso non poteva trovare accoglimento in sede di legittimità, il cui compito non è quello di riesaminare i fatti, ma di verificare la corretta applicazione della legge.
Conclusioni: Limiti al Sindacato di Legittimità sulla Pena
L’ordinanza in esame ribadisce un concetto fondamentale per chi opera nel diritto penale: non è possibile appellarsi alla Corte di Cassazione per una semplice ‘rivalutazione’ della pena. Il ricorso per legittimità può essere proposto solo per vizi di legge o per difetti di motivazione gravi ed evidenti. La decisione sulla concessione o meno delle circostanze attenuanti generiche è, e rimane, una prerogativa quasi esclusiva del giudice che ha esaminato i fatti nel dettaglio, a meno che la sua decisione non sia supportata da una giustificazione logica e coerente con le prove emerse nel processo.
È possibile contestare in Cassazione la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche?
No, di regola non è consentito. La valutazione sulla concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito e può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
Cosa si intende per ‘discrezionalità del giudice’ nella determinazione della pena?
Significa che il giudice, pur dovendo rimanere entro i limiti minimi e massimi previsti dalla legge per un certo reato, ha il potere di scegliere la pena concreta da applicare, basando la sua decisione su criteri come la gravità del fatto e la personalità del colpevole, come indicato dagli artt. 132 e 133 del codice penale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva e non può più essere modificata. Inoltre, il ricorrente è condannato a pagare le spese del procedimento e una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12843 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12843 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LIVORNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
42215/2023
Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l’imputato era stato ritenuto responsabile del delitto di furto pluri-aggravato, anche dalla recidiva.
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizi di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, lamentando – in particolare – la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità, perché, secondo l’indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciat negli artt. 132 e 133 cod. pen. Nella specie, l’onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Il consigliere estensore Così deciso il 28 febbraio 2024