Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 21475 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21475 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a REGGIO CALABRIA il 24/06/1992
avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
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Motivi della decisione
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminato il ricorso proposto da COGNOME NOMECOGNOME ritenuto responsabile, nelle sentenze di merito conformi, del reato di cui all’art. 73, commi 1, d.P.R.
309/90 per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso di kg. 1,130.
Rilevato che la difesa ha articolato i seguenti motivi di ricorso: 1.
Inosservanza, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche 2. Inosservanza
della legge penale, vizio di motivazione con riferimento all’art. 99 cod. pen. per mancata esclusione della ritenuta recidiva.
Ritenuto che la sentenza gravata è sostenuta da conferente apparato motivazionale sotto ogni profilo dedotto dal ricorrente e che le doglianze
difensive, oltre ad essere riproduttive di censure attentamente vagliate dalla
Corte di merito sono palesemente versate in fatto.
Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di
merito posto in evidenza la negativa personalità dell’imputato, gravato da un recente precedente specifico, e la gravità del fatto;
considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è
richiesto al giudice di merito la considerazione di tutti gli elementi all’uop valutabili contenuti nell’art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente
richiamo soltanto ad uno o ad alcuni di essi, ritenuti prevalenti rispetto agli altr elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 – 02:”Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente”; ); considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 – 04/02/2014, COGNOME, Rv. 259142);
considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo in ordine al riconoscimento della contestata recidiva, avendo la Corte di merito evidenziato l’accresciuta pericolosità sociale dell’imputato, in ragione del recente precedente penale specifico annoverato dallo stesso ed in considerazione della gravità del fatto per cui è intervenuta condanna.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20 maggio 2025
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Il Consigliere estensore