Circostanze attenuanti: i limiti al sindacato della Cassazione
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti costituiscono uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, rappresentando un esercizio cruciale del potere discrezionale del giudice. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini invalicabili di tale potere, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a ottenere una rivalutazione della pena proprio su questo punto. La decisione sottolinea come, a fronte di una motivazione logica e coerente, la scelta del giudice di merito non sia sindacabile in sede di legittimità.
Il caso: la condanna e il ricorso in appello
Il caso trae origine da una condanna per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, aggravato da specifiche previsioni normative. In primo grado, l’imputato veniva condannato a una pena detentiva e pecuniaria. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, rideterminava la sola pena pecuniaria, confermando nel resto la condanna. La difesa dell’imputato, non soddisfatta della decisione, decideva di adire la Suprema Corte di Cassazione.
Il ricorso in Cassazione e le doglianze
Le doglianze sollevate nel ricorso per cassazione si concentravano su due aspetti principali:
1. La violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con un giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante.
2. L’errata determinazione della pena complessiva.
In sostanza, il ricorrente chiedeva alla Cassazione di rivedere il giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti, sperando in un trattamento sanzionatorio più mite.
La valutazione delle circostanze attenuanti e il potere del giudice
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, definendolo ‘manifestamente infondato’. La decisione si basa su principi consolidati in giurisprudenza riguardo l’ambito del potere discrezionale del giudice di merito e i limiti del controllo di legittimità.
Il divieto di comparazione
Un punto chiave della motivazione riguarda il riferimento al ‘divieto di comparazione’ tra le circostanze attenuanti generiche (previste dall’art. 62-bis del codice penale) e la specifica aggravante contestata (art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998). Questa norma speciale, introdotta per contrastare più efficacemente i reati legati all’immigrazione, impedisce al giudice di effettuare il consueto giudizio di bilanciamento che potrebbe portare le attenuanti a prevalere, neutralizzando di fatto l’inasprimento sanzionatorio voluto dal legislatore.
La logicità della motivazione
La Corte ha inoltre osservato che il giudice d’appello aveva fornito una motivazione adeguata, logica e coerente. Pur tenendo conto di elementi favorevoli all’imputato, come l’assenza di precedenti penali (incensuratezza) e la condotta collaborativa, il giudice ha ritenuto di non dover modificare il trattamento sanzionatorio nei termini richiesti dalla difesa. Questa conclusione, essendo frutto di un corretto esercizio del potere discrezionale, non è suscettibile di censura in Cassazione. Il ricorso, infatti, si traduceva in una richiesta di una ‘diversa e alternativa lettura’ dei fatti, inammissibile in sede di legittimità.
Le motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile poiché le censure sollevate erano manifestamente infondate e miravano a una rivalutazione del merito della vicenda, preclusa al giudice di legittimità. La decisione del giudice d’appello è stata considerata immune da vizi logici o giuridici. È stato ribadito che il potere discrezionale nella determinazione della pena, se esercitato con motivazione congrua, non può essere oggetto di una nuova valutazione in Cassazione. La coerenza del ragionamento del giudice di merito, che ha correttamente applicato i criteri di legge e considerato tutti gli elementi del caso, rende la sua decisione definitiva.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame conferma un principio fondamentale: il giudizio di merito sulla quantificazione della pena e sul bilanciamento tra circostanze è insindacabile in Cassazione se sorretto da una motivazione non manifestamente illogica. Le parti non possono utilizzare il ricorso di legittimità come un ‘terzo grado’ di giudizio per ottenere una semplice riconsiderazione delle valutazioni già compiute. La declaratoria di inammissibilità ha comportato, come conseguenza di legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
È possibile contestare in Cassazione la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche?
No, se la decisione del giudice di merito è logicamente motivata e coerente. La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile se adeguatamente giustificata.
Perché in questo caso il giudice non ha fatto prevalere le attenuanti generiche sull’aggravante?
Il giudice ha applicato il divieto di comparazione previsto da una norma specifica (art. 12, comma 3-quater, d.lgs. 286/1998), che impedisce di considerare le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla specifica aggravante contestata, al fine di garantire un trattamento sanzionatorio più severo per quel tipo di reato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro, in questo caso tremila euro, in favore della cassa delle ammende, presumendo la colpa nella proposizione di un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1407 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1407 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 04/12/2025
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME
– Relatore – ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da: NOME nato in TUNISIA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte d’appello di Palermo dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Marsala l’8 maggio 2024 ha rideterminato la pena pecuniaria in euro 181.333,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di NOME COGNOME, in relazione al reato di cui all’art. 12, comma 3, lett. A), B), 3bis e 3ter d.lgs. 286 del 1998;
Rilevato che con il ricorso, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante e alla determinazione della pena;
Rilevato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello, rinviando alla motivazione sul punto del giudice di primo grado e con lo specifico riferimento al divieto di comparazione tra le circostanze ex art. 62bis cod. pen. e la ritenuta aggravante di cui all’art. 12, comma 3quater , d.lgs 286 del 1998 e ai criteri applicati per la determinazione della pena in concreto nel caso in esame, ha dato adeguato conto dell’esercizio del potere discrezionale allo stesso riconosciuto nella determinazione della pena e che tale conclusione, che pure tiene conto della incensuratezza e della condotta collaborativa tenuta, appare logica e coerente e non Ł quindi sindacabile in questa sede (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266818 – 01);
Ritenuto pertanto che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure in questo esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Ord. n. sez. 17605/2025
CC – 04/12/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 04/12/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME