Circostanze attenuanti: la discrezionalità del giudice confermata dalla Cassazione
La concessione delle circostanze attenuanti generiche e la loro quantificazione rappresentano uno dei momenti più delicati del processo penale, in cui il giudice è chiamato a personalizzare la pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 47469/2023, ci offre l’occasione per approfondire i limiti del sindacato di legittimità su questa delicata valutazione, ribadendo un principio fondamentale: il potere discrezionale del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Napoli. L’unico motivo di doglianza sollevato dal ricorrente riguardava il vizio di motivazione e la violazione di legge in merito alla concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nello specifico, l’imputato lamentava che i giudici di secondo grado non avessero applicato tali circostanze nella loro massima estensione possibile, ritenendo la motivazione fornita a sostegno della quantificazione della pena insufficiente.
L’appellante sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente ponderato tutti gli elementi a suo favore, limitando ingiustamente il beneficio della riduzione di pena.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle circostanze attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione, sebbene tecnicamente non entri nel merito della questione, ha un peso sostanziale enorme. Dichiarando l’inammissibilità, la Cassazione ha stabilito che il motivo di ricorso non era meritevole di essere esaminato, in quanto si fondava su una critica che esulava dalle competenze del giudice di legittimità.
Di conseguenza, la sentenza della Corte d’Appello è stata confermata in toto. Oltre a vedere il proprio ricorso respinto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione prevista per chi promuove un’impugnazione ritenuta infondata a priori.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della decisione della Cassazione risiede nel richiamo alla sua giurisprudenza consolidata. I giudici hanno sottolineato che il cosiddetto ‘giudizio di bilanciamento’ tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti costituisce un’espressione del potere valutativo riservato esclusivamente al giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello).
Questo potere è ‘insindacabile in sede di legittimità’, il che significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella dei giudici che hanno analizzato i fatti e le prove. Il suo compito è solo verificare che la decisione sia ‘congruamente motivata’, anche se ciò avviene facendo riferimento solo ad alcuni dei parametri previsti dall’articolo 133 del codice penale (gravità del danno, intensità del dolo, ecc.), senza la necessità di un’esposizione analitica di tutti i criteri presi in considerazione.
Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata, per quanto sintetica, fosse sufficiente a giustificare la quantificazione della pena e la misura delle circostanze attenuanti concesse, e che pertanto non presentasse alcun vizio logico o giuridico censurabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro sistema processuale: la netta distinzione tra il giudizio di merito e quello di legittimità. Chi intende contestare una sentenza non può sperare di ottenere dalla Cassazione una nuova valutazione dei fatti o della personalità dell’imputato. Il ricorso in Cassazione deve concentrarsi su precise violazioni di legge o su vizi di motivazione palesi e manifestamente illogici.
L’implicazione pratica per la difesa è chiara: tutte le argomentazioni relative alla quantificazione della pena e alla concessione delle circostanze attenuanti devono essere sviluppate e provate in modo esaustivo nei primi due gradi di giudizio. Tentare di sollevare tali questioni per la prima volta, o riproporle in modo generico davanti alla Suprema Corte, si traduce quasi inevitabilmente in una declaratoria di inammissibilità, con l’ulteriore aggravio di spese e sanzioni.
È possibile contestare in Cassazione come un giudice ha valutato le circostanze attenuanti generiche?
Generalmente no. La Corte di Cassazione ha ribadito che la valutazione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti sono un potere discrezionale del giudice di merito. Il suo giudizio è insindacabile in sede di legittimità se la motivazione è congrua, anche se fa riferimento solo ad alcuni dei parametri previsti dalla legge.
Cosa significa che un ricorso è dichiarato ‘inammissibile’?
Significa che la Corte non entra nel merito della questione, ma lo respinge perché i motivi presentati non sono tra quelli che la legge consente di esaminare in sede di legittimità. In questo caso, il ricorso contestava una valutazione di merito, che è riservata ai giudici delle fasi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come in questa vicenda, al versamento di una somma di denaro alla Cassa delle ammende. Questa sanzione pecuniaria punisce l’aver intrapreso un’impugnazione senza validi presupposti legali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47469 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47469 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a VILLA LITERNO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/02/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione ex arl:t. 62 bis e 133 cod. pen. in quanto non si confronta coni aconsolidata giurisprudenza secondo cui in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Conf. n. 10379/1990, Rv. 184914; n. 3163/1988, Rv. 180654). Nel caso in esame la motivazione posta a sostegno della quantificazione della pena inflitta al ricorrente non si presta ad alcuna censura in questa sede (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10/10/2023
Il Consigliere Estensore