Circostanze attenuanti e recidiva: la discrezionalità del giudice
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e il loro bilanciamento con le aggravanti, come la recidiva, rappresentano uno dei momenti più delicati del processo penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per approfondire i limiti del potere discrezionale del giudice in questa materia e i confini del successivo controllo di legittimità. La decisione sottolinea come una motivazione logica e coerente sia sufficiente a rendere insindacabile la scelta del giudice di merito.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per il reato di furto in abitazione, previsto dall’art. 624 bis del codice penale. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la gestione delle circostanze del reato. Nello specifico, si contestava la mancata concessione della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla contestata recidiva. Secondo il ricorrente, il giudice d’appello non avrebbe adeguatamente motivato la sua decisione, limitandosi a un giudizio di equivalenza tra le circostanze contrapposte e negando così un trattamento sanzionatorio più favorevole.
La Decisione della Corte di Cassazione e le circostanze attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse basata su una motivazione adeguata, non illogica e pienamente conforme ai principi consolidati in materia. La Corte ha chiarito che il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto rientra nella valutazione discrezionale tipica del giudice di merito. Tale valutazione sfugge al sindacato della Cassazione se non risulta frutto di un mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico. Nel caso specifico, la motivazione fornita dal giudice di secondo grado è stata giudicata sufficiente e coerente.
Le Motivazioni della Sentenza
Il cuore della motivazione risiede nel richiamo alla pericolosità sociale dell’imputato, un elemento che il giudice d’appello ha legittimamente desunto da specifici precedenti penali. In particolare, sono stati considerati un precedente specifico per furto in abitazione e una condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare. Questi elementi, secondo la Corte, giustificavano ampiamente la decisione di non concedere la prevalenza delle circostanze attenuanti, impedendo una rimodulazione della pena in senso più favorevole.
La Cassazione ha inoltre richiamato un importante principio espresso dalle Sezioni Unite (sentenza n. 10713 del 2010), secondo cui, per giustificare la soluzione dell’equivalenza tra le circostanze, è sufficiente una motivazione che la ritenga la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto. Di conseguenza, il ragionamento del giudice distrettuale, basato su elementi concreti e coerente con le risultanze processuali, è stato ritenuto inattaccabile.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
La decisione in esame conferma un orientamento giurisprudenziale consolidato: l’ampia discrezionalità del giudice di merito nel bilanciare le circostanze aggravanti e attenuanti. Per gli operatori del diritto, ciò significa che un ricorso in Cassazione su questo punto ha scarse probabilità di successo se non è in grado di dimostrare un vizio logico macroscopico o una totale assenza di motivazione. La mera contestazione della valutazione operata dal giudice non è sufficiente. La sentenza ribadisce che la pericolosità sociale, desunta dai precedenti penali, è un fattore determinante che può legittimamente orientare il giudice verso un giudizio di equivalenza o di prevalenza delle aggravanti, anche a fronte della richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Quando il giudice può negare la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva?
Il giudice può negare la prevalenza quando, con una motivazione adeguata e non illogica, ritiene che il giudizio di equivalenza tra le circostanze sia la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Fattori come la pericolosità sociale dell’imputato, desumibile da precedenti penali, possono giustificare tale decisione.
È possibile impugnare in Cassazione la decisione del giudice sul bilanciamento delle circostanze?
Sì, ma il sindacato della Corte di Cassazione è limitato alla verifica della logicità e della sufficienza della motivazione. La Corte non può entrare nel merito della scelta discrezionale del giudice, ma solo controllare che non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento palesemente illogico.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, quantificata in tremila euro nel caso di specie, a favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 12579 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 12579 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a SAN GIOVANNI ROTONDO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, reca l’affermazione di penale responsabilità in ordine al reato di cui all’art. 624 pen. è inammissibile.
L’unico motivo, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuan generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata recidiva, afferisce all motivazionale richiesto al Giudice di merito il quale, nella specie, lo ha asso adeguata e non illogica motivazione, tenuto conto della pericolosità soc dell’imputato, ricavabile da un precedente penale per furto in abitazione e d condanna per il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiar impedivano una rimodulazione del trattamento sanzioNOMErio in senso più favorevol
Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente co risultanze processuali ed è conforme al principio consolidato secondo cui le statui relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindaca legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giusti la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a re l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/20 COGNOME, Rv. 245931 – 01).
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorre al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende che si stima equo quantificare nella somma di euro tremila a titolo sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa d ammende.
Così deciso il 20 marzo 2024
Consigli re estensore
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