Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36005 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36005 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
v
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia resa in data 2 febbraio 2024 dal Tribunale di Prato, con l’imputato NOME COGNOME è stato condannato alla pena, aumentata per la recidiva, di anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa, in ordine ai reati di cui agli artt. 624, 625, co 1 nn. 2 e 7, e 707 cod. pen., commessi in Prato il 19 gennaio 2022.
Avverso tale sentenza l’imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.
Con il primo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. violazione di legge e vizio della motivazione, in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis cod. pen.
Con il secondo deduce, ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione di legge e vizio della motivazione relativamente all’applicazione del misura di sicurezza di espulsione dell’imputato dal territorio nazionale a pena espiata d cui all’art. 15, comma 1, d. Igs. n. 286/1998.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte territoriale, alla stregua del consolidato orientamento de giurisprudenza di legittimità, ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti di all’art. 62 bis cod. pen. richiamando la sua capacità di delinquere ( il ricorrente ri gravato da 9 condanne irrevocabili, di cui una per furto tentato) e considerando altres che non poteva riscontrarsi alcun atteggiamento collaborativo da valorizzare, posto che l’imputato era stato arrestato in quasi flagranza di reato con schiaccianti elementi a su carico (fogli 3 e 4 della sentenza impugnata). La Corte territoriale ha quindi fatto corre applicazione del consolidato principio secondo cui al fine di ritenere o escludere l circostanze attenuanti generiche il giudice può infatti limitarsi a prendere in esame, t gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed at determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzi di esso può risultare all’uopo sufficiente ( ex multis sez. 2, n. 23903 del 15/07/202 Marigliano, Rv. 279549). Costituisce inoltre approdo consolidato della giurisprudenza di questa Corte il principio per cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo (Sez. 4 – n. 32872 del 08/06/2022, Rv.283489-01;Sez. 1, Sentenza n. 39566 del 16/02/2017, GLYPH Rv. 270986 GLYPH – GLYPH 01; Sez. 3, Sentenza n. 44071 del 25/09/2014 GLYPH Rv. 260610 GLYPH – GLYPH 01, GLYPH cfr. GLYPH anche Sez. 3 – n. 1913 del 20/12/2018 Rv. 275509 – 03).
Anche in riferimento al secondo motivo di ricorso, i giudici del gravame adeguatamente motivato circa la pericolosità sociale dell’imputato rilevando ch privo di valido titolo di soggiorno nel territorio dello Stato, di stabile dimora lecita attività lavorativa, risulta inserito in un contesto di allarme sociale, e alla commissione di reati, come risulta dalle condanne definitive riportate pe furto in abitazione e per illecita detenzione di stupefacenti. Si tratta di arg congrue, non illogiche e conformi ai principi, come tali incensurabili nella pres di legittimità.
GLYPH All’inammissibilità del ricorso a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla di euro 3.000, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, non ravvisandosi ragioni di e (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell processuali e della somma di euro 3.000 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 7 ottobre 2025
ente