Circostanze attenuanti: perché la Cassazione non può ricalcolare la pena?
La valutazione delle circostanze attenuanti è un momento cruciale del processo penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Tuttavia, i margini per contestare questa valutazione dinanzi alla Corte di Cassazione sono molto stretti. Una recente ordinanza della Suprema Corte chiarisce i limiti del ricorso, confermando che i giudici di legittimità non possono trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito. Analizziamo il caso per comprendere meglio questi principi.
I Fatti del Caso
Un imputato, condannato nei primi due gradi di giudizio, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un trattamento sanzionatorio a suo dire ingiusto. Le sue doglianze si concentravano su due punti specifici:
1. L’entità della diminuzione di pena: All’imputato era stata riconosciuta un’attenuante speciale legata alla sua collaborazione, ma egli riteneva lo ‘sconto’ di pena concesso dalla Corte d’Appello troppo esiguo.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche: L’imputato contestava la decisione dei giudici di non applicare le circostanze attenuanti generiche, che avrebbero ulteriormente ridotto la sua condanna.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte d’Appello avesse erroneamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato, chiedendo di fatto alla Cassazione una nuova e più favorevole valutazione.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle circostanze attenuanti
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della ‘giustizia’ della pena, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e giuridica della sentenza impugnata. La Cassazione ha stabilito che entrambi i motivi proposti dall’imputato non superavano la soglia di ammissibilità perché miravano a una rivalutazione delle prove e del merito, attività preclusa al giudice di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha spiegato in modo chiaro perché le argomentazioni della difesa non potevano trovare accoglimento.
Per quanto riguarda l’attenuante speciale per la collaborazione, i giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione logica e coerente. La collaborazione era avvenuta tardivamente, quando gli investigatori avevano già raccolto prove significative a carico dell’imputato. Il suo contributo, quindi, non aveva svelato scenari ignoti, ma si era limitato a rafforzare un quadro probatorio già solido. Di conseguenza, era pienamente giustificata una riduzione di pena contenuta.
Sul fronte delle circostanze attenuanti generiche, la decisione era stata giustificata dalla Corte d’Appello sulla base del fatto che non erano emersi elementi concreti e positivi che potessero giustificarne il riconoscimento. La Cassazione ha ritenuto questa motivazione adeguata e non censurabile, poiché il diniego non era arbitrario ma basato sull’assenza di presupposti fattuali.
Conclusioni: Limiti alla Valutazione in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro ordinamento: la Corte di Cassazione non è un ‘terzo giudice’ del fatto. Il suo compito è assicurare l’esatta osservanza della legge e la coerenza logica della motivazione delle sentenze, non sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento delle prove o a proporre una lettura alternativa delle stesse, senza evidenziare un vizio logico manifesto o un errore di diritto, è destinato a essere dichiarato inammissibile. L’imputato è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
È possibile chiedere alla Corte di Cassazione di rivalutare le prove per ottenere uno sconto di pena maggiore?
No, la Corte di Cassazione ha chiarito che il suo ruolo non è quello di rivalutare le prove o la loro capacità dimostrativa. Un ricorso che mira a questo scopo viene dichiarato inammissibile, in quanto la valutazione del merito spetta esclusivamente ai giudici dei gradi precedenti.
Perché la collaborazione dell’imputato ha portato a una diminuzione di pena limitata in questo caso?
La Corte territoriale ha ritenuto che la collaborazione fosse tardiva, essendo sopraggiunta quando a carico dell’imputato erano già stati raccolti elementi significativi. Di conseguenza, il suo contributo è servito più a rafforzare un quadro probatorio già esistente che a svelare scenari inediti, giustificando così una riduzione di pena contenuta.
Quali elementi sono necessari per ottenere le circostanze attenuanti generiche?
Per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, devono emergere elementi concreti e positivi che giustifichino un trattamento sanzionatorio più mite. Nel caso specifico, la Corte ha negato il beneficio proprio perché non sono stati individuati tali elementi positivi da poter essere valorizzati a favore dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 16727 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 16727 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GELA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/03/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME, ritenuto che entrambi i motivi proposti, inerenti il trattamento sanzionatorio, non superano la soglia di ammissibilità in quanto diretti a rivalutare la capa dimostrativa delle prove poste a sostegno della definizione del trattamen sanzionatorio con specifico riguardo (a) all’entità della diminuzione correlat riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 416-bis. comma 3, cod. pen., in relazione alla quale la Corte territoriale rilevava c collaborazione era sopraggiunta dopo che a carico dell’imputato erano già sta raccolti significativi elementi e, quindi, era valsa più ad incrementare il qu probatorio esistente, che ha svelare scenari ignoti, (b) alla mancata concessi delle circostanze attenuanti generiche, che era stata giustificata dalla Corte base del fatto che non erano emersi elementi concreti e positivi che potesse essere valorizzati per giustificare il riconoscimento del beneficio.
Ritenuto che, in entrambi i casi, la motivazione della sentenza impugnata non si presta ad alcuna censura in questa sede;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M
Dichiara inammissibile ìl ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Roma, 20 febbraio 2024