Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4929 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4929 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (COGNOME) nato a (GHANA) il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 24/03/2025 della Corte d’appello di Firenze
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’art. 62, comma 1, n. 4 cod. pen., non è consentito in questa sede perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disat dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;
che, la Corte territoriale ha motivato il diniego della suddetta circostanza evidenziando sia il valore del bene sottratto alla persona offesa, sia le concrete modalità della condotta, attraverso un giudizio che, quando non scade nell’illogicità come nel caso in esame, non è censurabile in sede di legittimità (sul punto, si vedano le pagg. 7-8 della sentenza impugnata);
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che censura la mancata concessione dell’attenuante del fatto di lieve entità così come configurato a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 86/2024, afferisce alla prospettazione
di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con consolidata giurisprudenza di legittimità;
che, secondo la giurisprudenza, infatti, «non è deducibile con ricorso per cassazione l’omessa motivazione del giudice di appello in ordine al denegato riconoscimento di una diminuente ove la questione – già proponibile in sede di appello (perché successivo alla sentenza della Consulta) – non sia stata prospettata con Motivi aggiunti ovvero in sede di formulazione delle conclusioni»;
nel caso di specie, infatti, dalla lettura del riepilogo dei motivi di appel risulta che la difesa abbia invocato la speciale attenuante nel giudizio di sec grado (nemmeno in sede di presentazione delle conclusioni), né che questo aspetto sia stato oggetto di uno specifico motivo di ricorso da parte del coimput (si vedano, pagg. 4-5), inoltre non è stato allegato in questa sede che qu specifica deduzione sia stata introdotta nel giudizio di Appello;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 13/01/2026