Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10469 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10469 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 12/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
COGNOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 28/05/2025 COGNOMEa Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Ritenuto che con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma in riforma COGNOMEa sentenza del Giudice COGNOME‘Udienza preliminare del Tribunale di Roma, esclusa l’aggravante COGNOMEa premeditazione, previo giudizio di equivalenza COGNOMEe circostanze attenuanti di cui all’art. 62bis e 62, n. 6 cod. pen., con la residua circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 2 cod. pen., ha rideterminato la pena nei confronti NOME COGNOME nella misura di anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 6.000,00 di multa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Considerato che le doglianze in ordine al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto il giudice d’appello ha dato adeguato e coerente conto COGNOME‘esercizio del potere discrezionale nella determinazione COGNOMEa pena in ordine al diniego del giudizio di prevalenza COGNOMEe circostanze attenuanti generiche;
che i giudici di appello hanno motivato detto diniego indicando la gravità COGNOME‘episodio, i precedenti penali anche specifici del ricorrente, il mancato accertamento del movente, il contributo fornito all’accertamento dei fatti dalla vittima, elementi non ritenuti fondanti un giudizio di prevalenza;
che in tema di concorso di circostanze, il giudizio di comparazione risulta sufficientemente motivato quando il giudice, nell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art. 69 cod. pen. scelga la soluzione COGNOME‘equivalenza, anzichØ COGNOMEa prevalenza COGNOMEe attenuanti, ritenendola quella piø idonea a realizzare l’adeguatezza COGNOMEa pena irrogata in concreto. (Sez. 2, n. 31531 del 16/05/2017, Pistilli, Rv. 270481 – 01);
che, pertanto, che il ricorso Ł inammissibile poichØ le censure esposte, tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura degli elementi fattuali, non sono consentite e sono comunque manifestamente infondate (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062) ;
– Relatore –
Ord. n. sez. 4202/2026
CC – 12/03/2026
RNUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO
che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali, nonchØ – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione COGNOMEa causa di inammissibilità – al versamento COGNOMEa somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento COGNOMEe spese processuali e COGNOMEa somma di euro tremila in favore COGNOMEa cassa COGNOMEe ammende. Così Ł deciso, 12/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME