Circostanze Attenuanti Generiche: Ricorso Inammissibile se Generico e Ripetitivo
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 13263 del 2024, ha fornito importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi, in particolare quando si contestano il mancato riconoscimento del reato di lieve entità e la negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Questa pronuncia sottolinea come la genericità e la mera riproposizione di argomenti già respinti in appello conducano inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Processo: Ricorso contro la Sentenza d’Appello
Due soggetti, condannati nei gradi di merito, presentavano ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catania. La difesa lamentava due violazioni principali: il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità prevista dalla normativa sugli stupefacenti (art. 73, comma 5, d.p.r. 309/90) e l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo i ricorrenti, la Corte d’Appello aveva errato nella valutazione complessiva dei fatti, non concedendo loro i benefici richiesti. Tuttavia, come vedremo, la Suprema Corte ha ritenuto le loro doglianze non meritevoli di essere esaminate nel merito.
La Decisione della Cassazione sulle circostanze attenuanti generiche
La Settima Sezione Penale ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La decisione si fonda su principi consolidati in materia di ricorso per Cassazione.
La Genericità e Infondatezza dei Motivi
Il Collegio ha evidenziato che i ricorsi erano affetti da genericità e manifesta infondatezza. Invece di sollevare specifiche critiche alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti si erano limitati a riproporre le stesse censure già formulate in appello. La Cassazione ha ribadito che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito, ma un controllo sulla corretta applicazione della legge e sulla coerenza della motivazione. Un ricorso che costituisce una mera replica delle argomentazioni già disattese, senza confrontarsi criticamente con la decisione di secondo grado, è destinato all’inammissibilità.
La Valutazione del Giudice di Merito
La Corte ha sottolineato che la sentenza d’appello aveva una motivazione congrua e lineare, e pertanto non censurabile in sede di legittimità. I giudici di merito avevano accertato la destinazione illecita delle sostanze e la non lievità del fatto basandosi non solo sul dato ponderale (la quantità), ma anche su altri convergenti e significativi elementi indiziari, come le circostanze e le modalità dell’azione. Analogamente, la decisione di non concedere le circostanze attenuanti generiche era stata puntualmente ancorata a elementi concreti, quali la non occasionalità della condotta e l’assenza di elementi positivi di valutazione a favore degli imputati.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Cassazione si concentra sul corretto perimetro del giudizio di legittimità. I giudici supremi non possono riesaminare i fatti, ma solo verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o giuridici. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva compiuto una valutazione completa e coerente, sia per escludere la lieve entità del fatto, sia per negare le attenuanti generiche. I ricorsi, non riuscendo a scalfire la solidità di tale impianto motivazionale, si sono rivelati inefficaci. La decisione di condannare i ricorrenti al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende è la diretta conseguenza della manifesta infondatezza del ricorso, che ha inutilmente impegnato la macchina della giustizia.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza offre due lezioni fondamentali. La prima è che un ricorso per Cassazione, per avere successo, deve essere specifico e criticare puntualmente le eventuali lacune o contraddizioni della sentenza d’appello, non limitarsi a ripetere le difese precedenti. La seconda è che la valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche rientra nella piena discrezionalità del giudice di merito; tale decisione è insindacabile in Cassazione se supportata da una motivazione logica e adeguata, basata su elementi concreti relativi alla gravità del reato e alla personalità dell’imputato.
Perché il ricorso per Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi erano generici, manifestamente infondati e si limitavano a replicare le censure già formulate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere critiche specifiche alla motivazione della sentenza impugnata.
Su quali basi il giudice può negare le circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche sulla base di una valutazione discrezionale, purché motivata, che tenga conto di elementi come la non occasionalità della condotta e l’assenza di fattori positivi di valutazione a favore dell’imputato.
La sola quantità di sostanza stupefacente è sufficiente per escludere il reato di lieve entità?
No, la sentenza chiarisce che il giudice non deve limitarsi al mero dato ponderale (la quantità), ma deve valutare anche altri elementi convergenti e significativi, come le circostanze e le modalità del fatto, per determinare la gravità del reato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13263 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13263 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/11/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi di ricorso di COGNOME NOME e COGNOME NOME, che deducono, entrambi, il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73 dpr 30 e l’omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche;
I ricorsi sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza dei motivi, costituiscono mera replica delle censure formulate in appello, disattese in sentenza motivazione congrua e lineare, pertanto, non censurabile in questa sede.
Occorre osservare, quanto al primo motivo, che i ricorrenti propongono censure aspecifiche e di puro fatto, non correlate alla trama motivazionale della sentenza impugnata che h accertato in modo non censurabile sia la destinazione illecita delle sostanze detenute, limitandosi al mero dato ponderale, ma utilizzando altri convergenti e significativi el indiziari; sia la non lievità del fatto, basandosi anche stavolta non soltanto sul dato pond ma valorizzando le circostanze e le modalità del fatto.
La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è stata puntualmente ancorata alla non occasionalità della condotta e all’assenza di elementi positivi di valutazione.
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna d ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processua della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Cosi deciso il 2 novembre 2023