Circostanze Attenuanti Generiche: Quando la Motivazione del Giudice è Insindacabile
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità per il giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce i confini entro cui questa discrezionalità può essere esercitata e i limiti del sindacato di legittimità. Il caso analizzato riguarda un ricorso avverso una condanna per rissa aggravata, in cui l’imputato lamentava proprio il mancato riconoscimento di tali circostanze.
I Fatti di Causa
La vicenda processuale ha origine da una condanna per il delitto di rissa aggravata emessa dal Tribunale di Ravenna. La decisione è stata successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Bologna. L’imputato, non rassegnandosi all’esito dei primi due gradi di giudizio, ha proposto ricorso per cassazione, affidando le sue speranze a un unico motivo: un presunto vizio di motivazione da parte della Corte d’Appello riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il Ricorso sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente motivato la loro decisione di non concedere il beneficio previsto dalla legge, che avrebbe potuto comportare una riduzione della pena. Secondo la difesa, la Corte d’Appello avrebbe omesso di considerare elementi favorevoli all’imputato, fornendo una giustificazione generica e non sufficientemente ancorata al caso concreto. L’obiettivo del ricorso era, quindi, ottenere un annullamento della sentenza con un nuovo esame sulla questione.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della concessione o meno delle attenuanti, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza formale e logica della sentenza impugnata. Con questa pronuncia, la Corte di Cassazione condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni alla base dell’Inammissibilità
Il cuore dell’ordinanza risiede nelle motivazioni che hanno portato alla dichiarazione di inammissibilità. La Corte chiarisce un principio fondamentale del processo penale di legittimità: non è compito della Cassazione riesaminare i fatti o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito. Il suo ruolo è verificare che la decisione impugnata sia immune da vizi logici o violazioni di legge.
Nel caso specifico delle circostanze attenuanti generiche, i giudici supremi hanno ribadito che, in presenza di una motivazione logica e corretta, il giudice di merito non è obbligato a prendere in considerazione e a confutare analiticamente tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti o emergenti dagli atti. È sufficiente che il giudice fondi la sua decisione su quelli ritenuti decisivi o, comunque, più rilevanti. La scelta di valorizzare alcuni elementi implica, implicitamente, la svalutazione di tutti gli altri, che vengono così ritenuti ‘disattesi o superati’.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale ben preciso. La valutazione sulla concessione delle attenuanti generiche è un’attività squisitamente discrezionale del giudice di merito. Per contestare efficacemente un diniego in sede di Cassazione, non basta lamentare che il giudice non abbia considerato alcuni aspetti potenzialmente favorevoli. È necessario, invece, dimostrare che la motivazione fornita sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su presupposti errati. In assenza di tali vizi, la decisione del giudice di merito diventa, di fatto, insindacabile, e il ricorso è destinato all’inammissibilità.
Per quale motivo il ricorso sulle circostanze attenuanti generiche è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione della corte d’appello, nel negare le attenuanti, fosse logica e corretta. In questi casi, il giudizio di merito non è sindacabile in sede di legittimità.
Un giudice è tenuto a considerare ogni singolo elemento a favore dell’imputato quando decide sulle circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo questa ordinanza, il giudice non è tenuto a considerare tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli. È sufficiente che faccia riferimento a quelli che ritiene decisivi e rilevanti per la sua decisione, implicitamente superando tutti gli altri.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32666 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32666 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Ravenna ha affermato la penale responsabilità dell’imputato in ordine al delitto di rissa aggravata;
Considerato che l’unico motivo, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazion ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità in presenza di una motivazione logica e corretta, nel corpo della qua giudice di merito, nel motivare il diniego del beneficio, non è tenuto a prender considerazione tutti gli elementi, favorevoli o non favorevoli, dedotti dalle parti o r d’ufficio, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o, comunque, r rimandendo disattesi o superati tutti gli altri;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13 giugno 2024
Il consigliere estensore
Il Presidente