Circostanze attenuanti generiche: Quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
La valutazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice di merito. Tuttavia, la sua decisione non è insindacabile. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare il diniego di tali circostanze, dichiarando inammissibile un ricorso basato su motivi generici e non specifici. Analizziamo insieme questa importante pronuncia.
Il Contesto del Caso Giudiziario
La vicenda trae origine dalla condanna di due imputati da parte del Tribunale di Genova per il reato di furto aggravato in concorso (artt. 110, 624 bis, 625 cod. pen.). La Corte di Appello di Genova, successivamente adita, aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado, intervenendo sulla disapplicazione della recidiva e sul trattamento sanzionatorio per uno degli imputati. Nonostante la riforma parziale, entrambi gli imputati decidevano di proporre ricorso per Cassazione.
I Motivi del Ricorso e le Circostanze attenuanti generiche
I ricorsi presentati alla Suprema Corte si basavano su argomentazioni distinte, ma entrambe sono state ritenute infondate.
La contestazione sul diniego delle attenuanti
Il primo ricorrente lamentava la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e) del codice di procedura penale, ossia la mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nello specifico, contestava la decisione della Corte di Appello di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. Secondo la difesa, tale diniego era ingiustificato.
La critica alla determinazione della pena
Il secondo ricorrente, invece, denunciava la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione alla rideterminazione della pena. Pur avendo ottenuto dalla Corte d’Appello l’esclusione dell’aumento per la recidiva, riteneva che la sanzione finale fosse comunque eccessiva e meritasse un’ulteriore diminuzione.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità dei Ricorsi
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Questa decisione si fonda su principi consolidati del giudizio di legittimità, che non consente un riesame del merito delle valutazioni compiute dai giudici dei gradi precedenti.
Le motivazioni
La Corte ha spiegato in modo chiaro le ragioni dell’inammissibilità. Per quanto riguarda il primo ricorso, i giudici hanno sottolineato che la motivazione della Corte di Appello sul diniego delle circostanze attenuanti generiche era pienamente logica. I giudici di secondo grado avevano infatti fatto riferimento ai precedenti penali dell’imputato. La Cassazione ha ribadito che l’esistenza di precedenti penali è un fattore negativo che può legittimamente incidere sulla valutazione del giudice e giustificare la mancata concessione delle attenuanti. Pertanto, il motivo di ricorso si risolveva in una richiesta di nuova valutazione di merito, preclusa in sede di legittimità.
Relativamente al secondo ricorso, la Corte lo ha ritenuto altrettanto inammissibile per genericità. L’imputato si era limitato a lamentare il trattamento sanzionatorio senza specificare perché, al di là dell’eliminazione dell’aumento per la recidiva, avrebbe meritato un’ulteriore riduzione della pena. Un ricorso in Cassazione non può limitarsi a una critica astratta della sanzione inflitta, ma deve indicare specifiche violazioni di legge o vizi logici nel percorso argomentativo del giudice di merito. Di conseguenza, entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le conclusioni
Questa ordinanza riafferma un principio fondamentale: il ricorso per Cassazione non è un terzo grado di giudizio. Non si può chiedere alla Suprema Corte di rivalutare i fatti o la congruità della pena se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente. In particolare, per contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, è necessario dimostrare una palese illogicità nel ragionamento del giudice, e non semplicemente sperare in un giudizio più favorevole. I precedenti penali restano un elemento di valutazione cruciale e, se correttamente ponderati, costituiscono una solida base per negare il beneficio. Analogamente, la critica alla pena deve essere puntuale e giuridicamente argomentata, non una mera doglianza.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi?
Perché i motivi presentati erano generici e non basati su vizi di legittimità. Un ricorso lamentava il diniego delle attenuanti generiche senza contestare validamente la motivazione basata sui precedenti penali, mentre l’altro si limitava a criticare l’entità della pena senza spiegare perché meritasse un’ulteriore riduzione.
I precedenti penali di un imputato possono giustificare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Sì. Secondo l’ordinanza, l’esistenza di precedenti penali può essere un fattore negativo che incide legittimamente sulla valutazione del giudice e giustifica il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
È sufficiente lamentare che la pena è troppo alta per ottenere una sua riduzione in Cassazione?
No. Il ricorso deve specificare perché la quantificazione della pena sarebbe errata o immotivata, andando oltre una semplice richiesta di diminuzione. L’ordinanza chiarisce che il ricorso non può limitarsi a lamentare il difetto motivazionale senza spiegare perché l’imputato meritasse una sanzione inferiore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31478 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31478 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 16/05/2024
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a VILLARICCA il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che gli imputati NOME e NOME NOME ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Genova ha parzialmente riformato, in relazione alla disapplicazione della recidiva e al trattamento sanzionatorio inflitto a NOME, la sentenza emessa dal Tribunale di Genova di condanna del reato di cui agli artt. 110, 624/2 bis, 625 c. 2 e 5 e 61 n. 7 cod. pen.;
Rilevato che il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente RAGIONE_SOCIALE denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche – e il motivo unico del ricorso – con cui il ricorrente COGNOME NOME denunzia inosservanza dell’art. 606 comma 1 lett. e) e b) cod. proc. pen. in relazione alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio – sono entrambi inammissibili perché, dal complesso delle valutazioni della Corte di Appello, si evince la motivazione sia del diniego delle circostanze attenuanti generiche sia della quantificazione della pena;
Considerato, quanto al ricorso di NOME, che la Corte distrettuale ha menzionato i suoi precedenti, sia pure per chiarire la mancata disapplicazione della recidiva, il che spiega il vaglio negativo anche quanto alle circostanze attenuanti generiche, su cui l’esistenza di precedenti penali può incidere quale fattore negativo;
Considerato, quanto al ricorso di COGNOME, che esso, a parte lamentare il difetto motivazionale, ricollegandolo all’esclusione della recidiva, non spiega perché, al di là dell’eliminazione dell’aumento di penale applicato ex art. 99 cod. pen., l’imputato meritasse un’ulteriore diminuzione della sanzione inflittagli;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Così deciso in Roma, il 16 maggio 2024.