Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma la Linea Dura
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei temi più dibattuti nel diritto penale, poiché affida al giudice un’ampia discrezionalità nella determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11435/2024, offre importanti chiarimenti sui limiti di questa discrezionalità e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi che ne contestano il diniego. La pronuncia sottolinea come la genericità dei motivi e la presenza di precedenti penali possano precludere non solo la concessione del beneficio, ma anche l’esame nel merito del ricorso.
Il Caso: Dal Diniego in Appello al Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Milano, che aveva confermato un giudizio di responsabilità penale a carico di un’imputata. La difesa della ricorrente aveva presentato ricorso per Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: in primo luogo, la presunta scorrettezza della motivazione a fondamento della condanna; in secondo luogo, la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
I Motivi del Ricorso: Una Critica Apparente
Il ricorso presentato alla Suprema Corte si fondava su argomentazioni che, secondo i giudici di legittimità, non costituivano una critica specifica e argomentata alla sentenza d’appello. Piuttosto, si risolvevano in una ‘pedissequa reiterazione’, ovvero una semplice ripetizione, di questioni già sollevate e respinte nel precedente grado di giudizio. Questo approccio, come vedremo, è stato decisivo per l’esito del procedimento.
La Decisione della Corte e le Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro. La decisione si articola su due pilastri fondamentali, entrambi legati alla corretta formulazione dei motivi di ricorso.
Le Motivazioni
La Corte ha innanzitutto stabilito che il motivo di ricorso relativo alla responsabilità penale era inammissibile perché non specifico. Invece di contestare puntualmente le argomentazioni della Corte d’Appello, la difesa si era limitata a riproporre le stesse doglianze, venendo meno alla funzione tipica del ricorso di legittimità, che è quella di una critica mirata e argomentata. Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, i giudici hanno ritenuto il motivo manifestamente infondato. La Corte d’Appello aveva correttamente motivato il diniego, richiamando principi consolidati della giurisprudenza. La Cassazione ha ricordato che, a seguito della riforma dell’art. 62-bis del codice penale, il solo stato di incensuratezza non è più sufficiente per ottenere il beneficio. È necessaria la presenza di elementi di segno positivo, che nel caso di specie erano assenti. Anzi, la motivazione del diniego era ulteriormente rafforzata dalla presenza di ‘molteplici indici di disvalore’, inclusi diversi precedenti penali a carico della ricorrente.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce due principi cardine del processo penale. Il primo è di natura processuale: un ricorso per Cassazione deve essere specifico e non può limitarsi a ripetere le argomentazioni già respinte. La mancanza di specificità porta inevitabilmente all’inammissibilità. Il secondo è di natura sostanziale e riguarda le circostanze attenuanti generiche: la loro concessione non è un diritto automatico. Il giudice può legittimamente negarle non solo in presenza di elementi negativi (come i precedenti penali), ma anche semplicemente in assenza di elementi positivi meritevoli di considerazione. Questa pronuncia serve da monito sulla necessità di formulare ricorsi tecnicamente ineccepibili e di non dare per scontata l’applicazione di benefici la cui concessione è rimessa alla valutazione discrezionale, seppur motivata, del giudice.
È sufficiente ripetere in Cassazione gli stessi motivi già presentati in appello?
No, la Corte di Cassazione ha stabilito che la ‘pedissequa reiterazione’ di motivi già esaminati e respinti, senza una critica specifica e argomentata contro la decisione impugnata, rende il ricorso generico e, di conseguenza, inammissibile.
La sola assenza di precedenti penali garantisce la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
No, la Corte ha ribadito che, specialmente dopo la riforma dell’art. 62-bis del codice penale, lo stato di incensuratezza dell’imputato non è più, da solo, sufficiente per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche. È necessaria la presenza di elementi positivi.
Come può un giudice motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche?
Un giudice può legittimamente negare le attenuanti generiche motivando la sua decisione con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La motivazione è ancora più solida se, come nel caso di specie, si tiene conto di indici negativi come la presenza di precedenti penali a carico dell’imputato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11435 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11435 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME, ritenuto che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già cedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di rico-so;
rilevato peraltro che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità (si veda pag. 3 della sentenza impugnata), anche considerato che la Corte d’appello motiva richiamando in modo corretto il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice per un verso con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art. 62-bis, disposta con il dl. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986) e, per altro, tenuto conto dei molteplici indici di disvalore comunque riferibili alla posizione della ricorrente che è indicata annoverare diversi precedenti penali;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024
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