Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 17606 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 17606 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a MONCALIERI il 09/12/1977
avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visto il ricorso di NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata (afferente ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 635 cod.
OSSERVA
ritenuto che il primo motivo, con cui si censura il vizio di motivazione in relazione all
configurabilità del reato di cui all’art. 635 cod. pen., è generico e riproduttivo di profilo di c adeguatamente vagliato e disatteso dal giudice di merito che ha correttamente ritenuto
ascrivibile al danneggiamento la condotta di alterazione della funzionalità dei beni;
ritenuto che analogo limite incontra il secondo motivo, con cui si censura il vizio d
motivazione in relazione alla configurabilità dei reati di cui all’art. 336 e 337 cod. pen., confrontandosi lo stesso con la puntuale motivazione del giudice di merito che, alla luce delle
risultanze probatorie, ha individuato l’atto d’ufficio nella condotta degli operanti finalizzat tutela dell’ordine pubblico;
ritenuto che il terzo motivo di ricorso è generico nonché manifestamente infondato, non
confrontandosi con la motivazione del giudice di merito che ha puntualmente esposto le ragioni dell’esclusione delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alle modalità dell’azione ed all’assenza di elementi positivamente valorizzabili (cfr. sent. impugnata, pagg. e 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/04/2025.