Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale in materia di impugnazioni, specificando i limiti entro cui è possibile contestare il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La decisione sottolinea come un ricorso meramente riproduttivo di questioni già esaminate e rigettate nel merito sia destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. L’impugnazione si concentrava sulla richiesta di una sanzione più mite, contestando in particolare la decisione dei giudici di secondo grado di non concedere le circostanze attenuanti generiche. L’imputato, attraverso il suo difensore, ha portato le sue doglianze dinanzi alla Suprema Corte, sperando in una rivalutazione della sua posizione e, di conseguenza, in una riduzione della pena inflitta.
La Valutazione del Giudice di Merito e le Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte d’Appello aveva motivato il proprio diniego basandosi su due elementi cruciali. In primo luogo, il profilo personale dell’imputato, gravato da numerosi precedenti penali, uno dei quali commesso addirittura dopo il fatto per cui si procedeva. Questo elemento è stato ritenuto indicativo di una spiccata tendenza a delinquere. In secondo luogo, è stata considerata la gravità della condotta di reato, così come si era concretamente realizzata. Secondo i giudici di merito, questi fattori negativi prevalevano su ogni possibile elemento a favore dell’imputato, rendendo ingiustificata la concessione di uno sconto di pena.
Le Motivazioni della Decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha giudicato manifestamente infondato e, pertanto, inammissibile. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi proposti non introducevano nuovi profili di violazione di legge, ma si limitavano a riproporre la stessa identica questione già sottoposta al vaglio della Corte d’Appello. Quest’ultima, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione logica e congrua, valorizzando correttamente gli elementi a sfavore del ricorrente. La Suprema Corte ha quindi riaffermato che il suo compito non è quello di riesaminare il merito delle valutazioni fattuali compiute dai giudici dei gradi precedenti, ma solo di verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione. Un ricorso che si limita a criticare l’apprezzamento del giudice di merito, senza individuare un vizio di legittimità, non può trovare accoglimento.
Conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza consolida l’orientamento giurisprudenziale secondo cui non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario, invece, che il ricorso evidenzi specifici errori di diritto o vizi logici nella motivazione del provvedimento impugnato. La dichiarazione di inammissibilità del ricorso ha comportato non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di farsi carico delle spese del procedimento e di versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. La decisione serve da monito: le impugnazioni devono essere fondate su solide argomentazioni giuridiche e non su una mera speranza di riconsiderazione dei fatti.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato e riproduttivo di una identica questione già sottoposta e correttamente decisa dalla Corte d’Appello, senza presentare nuovi vizi di legittimità.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per negare le attenuanti generiche?
La Corte d’Appello ha negato le attenuanti generiche basandosi sul profilo personale negativo del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali, e sulla gravità della condotta di reato concretamente realizzata.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente dopo la dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6928 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6928 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TREVISO il 26/08/1986
avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di COGNOME NOMECOGNOME
OSSERVA
Ritenuto che i motivi con cui si rivolgono cesure al trattamento sanzionatorio anche con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato e riproduttivo di identica questione già sottoposta ai vaglio della Corte di appello ha valorizzato, al riguardo, sia il profilo personologico del ricorrente gravato da plurimi prece penali, uno, in particolare, posto in essere dopo quello contestato, sia la gravità della condo di reato per come in concreto realizzatasi;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 20/01/2025.