Circostanze attenuanti generiche: la Cassazione sulla specificità dei motivi
Il tema delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei punti più delicati nel processo penale, specialmente in fase di legittimità. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: non basta invocare uno sconto di pena, occorre dimostrare con precisione quali elementi di fatto il giudice avrebbe trascurato.
Il caso in esame
Un imputato, condannato nei gradi di merito per il reato di lesioni personali, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando l’omessa motivazione riguardo al diniego delle attenuanti previste dall’art. 62-bis del codice penale. La difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse adeguatamente giustificato la scelta di non concedere il beneficio, nonostante le istanze presentate.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha evidenziato come l’impugnazione fosse affetta da una genericità intrinseca. Il ricorrente, infatti, non ha saputo indicare quali elementi concreti fossero stati effettivamente pretermessi dal giudice di secondo grado. La Cassazione ha sottolineato che, per ribaltare un diniego, è necessario che la parte indichi fatti specifici e positivi, non potendosi limitare a una contestazione formale della sentenza impugnata.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sul rigore richiesto per l’ammissibilità dei motivi di ricorso. Il giudice di merito aveva già ampiamente tratteggiato una personalità negativa dell’imputato, giustificando così il diniego delle circostanze attenuanti generiche. In questo contesto, il ricorso per Cassazione non può limitarsi a dedurre un vizio di motivazione se non è in grado di contrapporre elementi fattuali certi che avrebbero potuto condurre a una decisione diversa. La genericità del motivo impedisce alla Suprema Corte di entrare nel merito della questione, rendendo l’atto nullo sul piano processuale.
Le conclusioni
Le conclusioni tratte dalla giurisprudenza di legittimità confermano che il riconoscimento delle attenuanti non è un automatismo. L’imputato ha l’onere di allegare circostanze specifiche che meritino una valutazione di favore. In assenza di tali indicazioni, e a fronte di un quadro probatorio che evidenzia la gravità del fatto o la pericolosità del soggetto, il ricorso viene inevitabilmente rigettato. Oltre alla conferma della condanna, l’inammissibilità comporta anche pesanti sanzioni pecuniarie, come la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre alle spese processuali.
Perché un ricorso sulle attenuanti può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non indica elementi concreti e specifici che il giudice di merito avrebbe ignorato, limitandosi a una critica generica della sentenza.
Qual è il ruolo della personalità dell’imputato nel diniego delle attenuanti?
Se il giudice di merito descrive una personalità negativa del reo, il diniego delle attenuanti è legittimo a meno che la difesa non provi l’esistenza di fatti positivi prevalenti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità in Cassazione?
Comporta il rigetto definitivo del ricorso, il pagamento delle spese processuali e spesso una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40554 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40554 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato a CUORGNE il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che l’imputato COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che deduce l’omessa motivazione sul motivo di appello afferente al diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62bis cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché, a fronte di una personalità negativa ampiamente tratteggiata dal giudice di secondo grado, non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero giustificato la concessione del beneficio;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 27/09/2023