Circostanze attenuanti generiche: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno dei poteri più discrezionali del giudice penale. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata e la sua gestione può diventare oggetto di ricorso. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ribadisce i confini invalicabili del proprio giudizio, chiarendo quando e perché un ricorso fondato su questo motivo non può trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello. Un’imputata era stata riconosciuta colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato, e condannata a una pena di un anno e sei mesi di arresto, oltre a un’ammenda di 4.000,00 euro.
Tramite il proprio difensore, l’imputata ha presentato ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta manifesta illogicità della motivazione con cui i giudici di merito avevano negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della richiesta dell’imputata, ma si concentra su un aspetto puramente processuale: il motivo del ricorso non era proponibile in sede di legittimità. Di conseguenza, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di un’ulteriore somma di 3.000,00 euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: Il Giudizio di Merito sulle circostanze attenuanti generiche
Il cuore della decisione risiede nella distinzione tra giudizio di merito e giudizio di legittimità. La Corte di Cassazione ha il compito di verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione (giudizio di legittimità), ma non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici dei gradi precedenti (giudizio di merito).
La valutazione circa la concessione o il diniego delle circostanze attenuanti generiche è un tipico apprezzamento di merito. Il giudice di primo e secondo grado ha il dovere di motivare la sua scelta, spiegando le ragioni per cui ritiene o meno di applicare la riduzione di pena.
Nel caso specifico, la Cassazione ha osservato che la motivazione della Corte d’Appello era ben argomentata, priva di vizi logici e coerente con le prove emerse nel processo. Di fronte a una motivazione immune da censure di manifesta illogicità, il sindacato della Suprema Corte si deve arrestare. Contestare la decisione, sperando in una diversa valutazione, equivale a chiedere alla Cassazione un nuovo giudizio sui fatti, compito che per legge non le spetta. Citando un precedente consolidato (Cass. n. 42688/2008), la Corte ha ribadito che una motivazione logicamente valida sul diniego delle attenuanti è insindacabile in questa sede.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un importante monito pratico. Proporre ricorso per cassazione basandosi unicamente sulla contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una strategia processuale ad alto rischio. Affinché un simile ricorso abbia una minima possibilità di successo, non è sufficiente dissentire dalla valutazione del giudice di merito; è necessario dimostrare che la sua motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente.
In assenza di tali vizi, il ricorso sarà quasi certamente dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria. La decisione conferma l’ampia discrezionalità dei giudici di merito in materia e i rigorosi limiti del controllo esercitato dalla Corte di Cassazione.
È possibile contestare in Cassazione il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, ma solo a condizione che la motivazione del giudice di merito sia manifestamente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Non è possibile chiedere alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti che hanno portato alla decisione di negarle.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato, come in questo caso, al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende.
Per quale motivo specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la motivazione della Corte d’Appello, nel negare le attenuanti, è stata giudicata logica, coerente con le emergenze processuali e ben giustificata. Pertanto, non era sindacabile dalla Corte di Cassazione, che svolge un controllo di legittimità e non di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47713 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47713 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a SASSUOLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 27 aprile 2022 la Corte di appello di Bologna ha confermato la decisione del Tribunale di Modena del 25 maggio 2021 con cui NOME era stata condannata alla pena di anni uno, mesi sei di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda in ordine al reato di cui all’art. 186, commi 2 lett. c) e 2-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputata, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudice secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputata, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
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