Circostanze attenuanti generiche: un beneficio, non un diritto
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione dell’imputato. Tuttavia, come chiarisce una recente ordinanza della Corte di Cassazione, questo beneficio non è un diritto automatico. Un precedente penale specifico e la conseguente assenza di pentimento possono legittimamente portare al suo diniego. Analizziamo insieme la decisione per capire meglio i principi applicati.
I Fatti del Caso: La Condanna per Spaccio e il Ricorso
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, seppur in una fattispecie di lieve entità. L’imputato ha deciso di presentare ricorso alla Corte di Cassazione, non per contestare la sua colpevolezza, ma per un aspetto specifico della determinazione della pena: il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la Corte d’Appello aveva errato nel negare questo beneficio. Il ricorso, tuttavia, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte, poiché basato su motivi non consentiti in sede di legittimità, ovvero la rivalutazione di aspetti già correttamente analizzati e motivati dal giudice di merito.
La Decisione della Corte: perché negare le attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha confermato la linea dei giudici di secondo grado, ribadendo un principio fondamentale: le attenuanti generiche non sono un diritto dell’imputato. La loro concessione deve essere supportata da elementi positivi concreti, che nel caso di specie erano del tutto assenti.
Il semplice consenso alla lettura degli atti di polizia giudiziaria durante il processo, ad esempio, non è stato ritenuto un elemento sufficiente a dimostrare una meritevolezza tale da giustificare una riduzione di pena.
Le Motivazioni: Recidiva e Assenza di Pentimento
Il punto centrale della motivazione risiede nella valutazione della personalità dell’imputato, desunta da un suo precedente penale specifico e molto recente. Secondo la Corte, questo precedente non solo giustificava pienamente il riconoscimento della recidiva (una condizione che può aggravare la pena), ma era anche un chiaro sintomo di una totale “assenza di resipiscenza”, ovvero di mancanza di pentimento e di volontà di cambiare condotta.
In altre parole, il fatto di aver commesso un reato simile a breve distanza di tempo dalla precedente condanna dimostrava una persistenza nel delinquere che rendeva del tutto ingiustificata la concessione di un beneficio premiale come le circostanze attenuanti generiche. La Corte d’Appello aveva, quindi, operato una valutazione logica e corretta, immune da censure in sede di legittimità.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza ribadisce che la valutazione per la concessione delle attenuanti generiche deve basarsi su un’analisi complessiva della condotta processuale ed extraprocessuale dell’imputato. La presenza di precedenti penali, specialmente se specifici e recenti, gioca un ruolo cruciale. Dimostra una tendenza a delinquere che si scontra con la logica del beneficio, pensato per chi mostra segnali di ravvedimento. Per la difesa, è quindi fondamentale portare in giudizio elementi concreti e positivi che possano testimoniare un effettivo cambiamento, poiché la sola assenza di elementi negativi non è sufficiente a ottenere una riduzione della pena.
Le circostanze attenuanti generiche sono un diritto automatico per l’imputato?
No, la Corte chiarisce che non costituiscono un diritto dell’imputato, ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, che dimostrino la meritevolezza del beneficio.
Un precedente penale recente può impedire la concessione delle attenuanti generiche?
Sì, l’ordinanza evidenzia come un precedente specifico e “recentissimo” possa essere interpretato come sintomatico di totale assenza di resipiscenza (pentimento), giustificando così il diniego delle attenuanti.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si basa su motivi già valutati e motivati dal giudice di merito?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione, in quanto giudice di legittimità, non può riesaminare nel merito i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39252 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39252 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/02/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
18/ RG 18910
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
NOME ha presentato ricorso avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la condanna per il delitto di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio ex art. 73 co 5 d.P.R. del 9 ottobre 1990 n. 309.
Il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede legittimità, in quanto costituiti da profili di censura già adeguatamente vagliati e disatt corretti argomenti logico-giuridici dal giudice di merito.
2.1. La sentenza impugnata ha spiegato congruamente le ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche che, come è noto, non costituiscono un diritto dell’imputato ma devono essere fondate su elementi positivi non emersi, tale non potendo essere considerato il consenso alla lettura della relazione di Pg a corredo del verbale di arresto in flagranza di reato. Sul la Corte distrettuale ha congruamente rilevato come il “recentissimo” precedente specifico d cui l’imputato risulta gravato, oltre a giustificare il riconoscimento della contestata recid sintomatico di totale assenza di resipiscenza e come tale non giustifichi il beneficio richies
Dagli argomenti che precedono consegue l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 07 novembre 2025
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Il Consiglief estensore
Il Presidente