Circostanze attenuanti generiche e recidiva: la Cassazione conferma la linea dura
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli ambiti di maggiore discrezionalità del giudice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce ancora una volta i criteri che portano a negare questo beneficio, soprattutto in presenza di una personalità dell’imputato ritenuta negativa e di una condotta grave. Analizziamo insieme la decisione per capire quando il passato criminale di un soggetto e le modalità del reato possono precludere sconti di pena.
I Fatti del Caso
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguarda un ricorso presentato da un imputato contro la decisione della Corte d’Appello di Napoli. I giudici di secondo grado avevano confermato il diniego sia delle circostanze attenuanti generiche sia della sospensione condizionale della pena.
L’imputato contestava la motivazione della sentenza, ritenendola carente. Tuttavia, la sua posizione era aggravata da due elementi chiave:
1. La gravità della condotta: L’uomo era stato trovato in possesso di un coltello non a scatto di circa 18 cm, che teneva occultato nei pantaloni.
2. La personalità negativa: L’imputato non era alla sua prima esperienza criminale, avendo precedenti penali.
La difesa sosteneva che tali elementi non fossero stati valutati correttamente, ma sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto che non vi fossero elementi di valutazione positiva tali da giustificare una riduzione della pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, definendo le censure sollevate dalla difesa “manifestamente infondate e reiterative”. In altre parole, l’imputato si era limitato a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e respinte dai giudici di merito, senza introdurre nuovi elementi validi per la discussione in sede di legittimità.
Di conseguenza, l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale in caso di inammissibilità del ricorso.
Le Motivazioni: Perché le circostanze attenuanti generiche sono state negate?
La Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente sufficiente e logica. Le ragioni del diniego delle attenuanti e della sospensione condizionale sono state articolate su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, i giudici di merito hanno correttamente evidenziato l’assenza di elementi positivi da valorizzare. Al contrario, hanno sottolineato la gravità intrinseca del comportamento dell’imputato – il porto occulto di un’arma potenzialmente letale – e la sua “personalità negativa”, desunta dai suoi precedenti. Questi fattori indicavano una propensione a delinquere che non meritava alcun trattamento di favore.
In secondo luogo, per quanto riguarda la sospensione condizionale della pena, la Corte ha confermato l’impossibilità di concederla per la seconda volta. La legge richiede, per questo beneficio, una prognosi positiva sulla futura condotta del reo, ovvero una ragionevole previsione che si asterrà dal commettere ulteriori reati. Data la recidività dell’imputato e la natura del reato commesso, i giudici hanno concluso che tale prognosi favorevole non poteva essere formulata.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza penale: la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale non è un diritto automatico, ma una valutazione discrezionale del giudice basata su un’analisi complessiva della vicenda e della personalità dell’imputato.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
– Un passato criminale pesa in modo significativo sulla valutazione del giudice e può, da solo, giustificare il diniego di benefici.
– La gravità concreta della condotta, anche per reati non gravissimi, è un elemento centrale per valutare la pericolosità sociale del soggetto.
– Per ottenere la sospensione condizionale della pena, specialmente per la seconda volta, è necessario che emergano elementi concreti che inducano il giudice a credere in un futuro ravvedimento, una prognosi che nel caso di specie è stata motivatamente esclusa.
In base a quali elementi i giudici possono negare le circostanze attenuanti generiche?
I giudici possono negarle basandosi sull’assenza di elementi di valutazione positiva, sulla gravità della condotta tenuta dall’imputato (come l’aver occultato un coltello di 18 cm) e sulla sua personalità negativa, desunta da precedenti esperienze criminali.
Perché la sospensione condizionale della pena non è stata concessa per la seconda volta?
Non è stata concessa perché i giudici hanno ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva riguardo alla futura astensione dell’imputato dal commettere ulteriori reati, condizione indispensabile per la concessione di questo beneficio, soprattutto se non è la prima volta.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43497 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43497 Anno 2024
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a TORRE ANNUNZIATA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di NOME AVV_NOTAIO – nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena oltre a non essere consentite in sede di legittimità, perché inerenti al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione, sono manifestamente infondate e reiterative di profili già valutati dai Giudici di merito.
Invero, con riferimento alle circostanze attenuanti generiche, nel provvedimento impugnato si evidenzia l’assenza di elementi di positiva valutazione, soprattutto tenendo conto della gravità della condotta tenuta dall’imputato, il quale ha occultato nei pantaloni un coltello non a scatto di circa 18 cm, e della sua negativa personalità, dal momento che il NOME non è un soggetto alla sua prima esperienza criminale. Inoltre, la Corte di appello ritiene condivisibile la decisione del primo Giudice di non concedere per la seconda volta la sospensione condizionale della pena, in ragione dell’impossibilità di pervenire ad una prognosi positiva in ordine alla futura astensione dalla commissione di ulteriori reati.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2024.