Circostanze attenuanti generiche: quando la condotta le esclude
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più discrezionali a disposizione del giudice per adeguare la pena alla specifica situazione del reo e del fatto commesso. Tuttavia, tale discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre un chiaro esempio di come la condotta dell’imputato, anche al momento dell’accertamento del reato, possa essere decisiva per escludere questo beneficio.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro la sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la decisione del giudice di primo grado di non concedergli le circostanze attenuanti generiche. L’argomento centrale della difesa si basava sulla richiesta di un trattamento sanzionatorio più mite.
Tuttavia, un elemento fattuale si è rivelato cruciale: al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine, l’imputato aveva gettato contro gli agenti la sostanza stupefacente che deteneva. Questo gesto era stato interpretato dai giudici di merito non come un atto di poco conto, ma come un indicatore di una maggiore gravità della condotta e di una certa protervia nei confronti dell’autorità.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla negazione delle circostanze attenuanti generiche
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza o meno dell’imputato, ma si concentra sulla correttezza giuridica del percorso logico seguito dalla Corte d’Appello.
Secondo gli Ermellini, il ricorso presentato era meramente ‘riproduttivo’, ovvero si limitava a riproporre le stesse questioni e le stesse lamentele già esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva fornito una motivazione logica e coerente per negare le attenuanti, fondata su dati probatori concreti e adeguatamente valutati.
Le Motivazioni della Decisione
La motivazione della Cassazione si fonda su due pilastri fondamentali del processo penale:
1. La natura del giudizio di legittimità: La Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio dove si possono rivalutare i fatti. Il suo compito è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione delle sentenze impugnate. Nel caso di specie, la valutazione della Corte d’Appello sulla gravità della condotta dell’imputato è stata considerata un apprezzamento di merito, fondato su prove concrete (il gesto di lanciare lo stupefacente), e come tale non sindacabile in sede di legittimità. La motivazione è stata giudicata né illogica né contraddittoria.
2. Il valore della condotta dell’imputato: La Corte ha confermato che il comportamento tenuto dall’imputato al momento del fatto è un elemento rilevante per il giudizio sulla sua personalità e sulla gravità complessiva del reato. L’atto di gettare la droga contro gli operanti è stato legittimamente interpretato come un elemento negativo, tale da giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche, che presupporrebbero elementi positivi di valutazione a favore del reo.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio consolidato: per ottenere una revisione in Cassazione, non è sufficiente lamentare un disaccordo con la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito. È necessario individuare vizi di legge o palesi illogicità nella motivazione. Inoltre, il provvedimento sottolinea come ogni azione dell’imputato, specialmente quelle che manifestano opposizione o spregio verso l’autorità, possa avere un peso determinante nella commisurazione della pena, precludendo l’accesso a benefici come le attenuanti generiche. La decisione finale ha comportato, oltre alla dichiarazione di inammissibilità, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre la stessa identica questione già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte di Appello, senza sollevare nuove questioni di diritto o vizi logici nella motivazione della sentenza impugnata.
In che modo la condotta dell’imputato ha inciso sulla decisione?
La condotta dell’imputato, che al momento del controllo aveva gettato la sostanza stupefacente contro gli agenti, è stata considerata un indice di maggiore gravità del fatto. I giudici hanno ritenuto questo comportamento incompatibile con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, che richiedono elementi positivi a favore del reo.
Cosa significa che la motivazione del giudice non è ‘sindacabile in sede di legittimità’?
Significa che la Corte di Cassazione non può sostituire la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito (come la Corte d’Appello), a meno che la motivazione di quest’ultimo non sia palesemente illogica, contraddittoria o basata su una errata applicazione della legge. In questo caso, la motivazione è stata ritenuta logica e ben fondata.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 36324 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 36324 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI OONQFY2) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 08/07/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; visto il ricorso di NOME
OSSERVA
Ritenuto che il ricorso con cui si censura l’omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è riproduttivo di identica questione adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha rilevato come la condotta del ricorrente, che all’atto del controllo aveva gettat contro gli operanti lo stupefacente poi sequestrato, depone per una maggiore gravità dei fatti, così mostrando di condividere gli apprezzamenti svolti dal primo giudice in ordine alle negate circostanze attenuanti, motivazione non illogica fondata sui dati probatori adeguatamente apprezzati, non sindacabile in sede di legittimità;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 06/10/2025.