Circostanze Attenuanti Generiche: Non Basta l’Assenza di Precedenti per Ottenerle
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche è uno degli aspetti più discrezionali e dibattuti del diritto penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. 7, n. 7563/2024) ribadisce un principio fondamentale: per ottenere una riduzione di pena non è sufficiente non avere elementi negativi a proprio carico, ma è necessario dimostrare la presenza di elementi positivi. Analizziamo insieme questa importante decisione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da un ricorso presentato da un imputato condannato in Corte d’Appello per spaccio di sostanze stupefacenti. La condanna si basava su prove solide: le dichiarazioni degli acquirenti, l’attività di osservazione delle forze dell’ordine e gli esiti di una perquisizione domiciliare che aveva portato al sequestro di dosi di marijuana, banconote di vario taglio e un trita-tabacchi.
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione basandosi su due motivi principali:
1. Un presunto vizio di motivazione della sentenza d’appello, ritenuta generica e fattuale.
2. La violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e per l’eccessività della pena inflitta.
L’Analisi della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, respingendo entrambi i motivi. Per quanto riguarda il primo punto, i giudici hanno ritenuto che la Corte d’Appello avesse motivato la propria decisione in modo logico e coerente, basandosi su un quadro probatorio completo e non manifestamente illogico. Le prove raccolte, dalle testimonianze all’osservazione diretta, erano più che sufficienti a confermare la responsabilità penale dell’imputato.
Il Principio sulle Circostanze Attenuanti Generiche
Il fulcro della decisione risiede nel secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha confermato l’operato della Corte di merito nel negare le circostanze attenuanti generiche. Gli Ermellini hanno chiarito che la concessione di tali attenuanti non è un diritto che scaturisce automaticamente dall’assenza di elementi negativi sulla personalità del soggetto (come, ad esempio, l’assenza di precedenti penali).
Al contrario, la loro applicazione richiede la presenza di elementi di segno positivo, ovvero circostanze concrete che possano giustificare una mitigazione della pena. Nel caso specifico, la difesa non aveva allegato né dimostrato alcun elemento di questo tipo. Di conseguenza, il diniego da parte del giudice di merito è stato ritenuto legittimo e corretto.
La Congruità della Pena
Anche la censura sull’eccessività della pena è stata respinta. La Corte ha osservato che la sanzione inflitta era prossima al minimo edittale previsto dalla legge e, pertanto, adeguata alla gravità della condotta e alla personalità dell’imputato, così come valutate dai giudici di merito.
Le motivazioni della decisione
La Corte di Cassazione ha motivato la propria decisione di inammissibilità sulla base di principi consolidati. Il ricorso è stato giudicato generico e fattuale, tentando di ottenere una nuova valutazione del merito delle prove, compito che non spetta alla Corte di legittimità. La motivazione della Corte d’Appello è stata considerata completa e priva di vizi logici.
Sul punto cruciale delle circostanze attenuanti generiche, la motivazione si fonda su una giurisprudenza costante (richiamando la sentenza n. 24128 del 2021), secondo cui il giudice ha il potere discrezionale di negare le attenuanti se non emergono elementi positivi e meritevoli di considerazione. La mera assenza di aspetti negativi non è, di per sé, sufficiente a fondare un diritto alla riduzione della pena. Infine, l’inammissibilità ha comportato, come previsto dall’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni
Questa ordinanza della Cassazione offre un importante promemoria: le circostanze attenuanti generiche non sono un automatismo. La difesa ha l’onere di allegare e provare l’esistenza di specifici elementi positivi (come il comportamento processuale, la confessione, il ravvedimento, l’impegno in attività socialmente utili) che possano convincere il giudice a mitigare la pena. L’assenza di precedenti penali o di altri fattori negativi, pur essendo un dato di partenza, non è da sola sufficiente a giustificare la concessione del beneficio. La decisione sottolinea la necessità di una valutazione complessiva e concreta della condotta e della personalità dell’imputato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano generici e fattuali. Il primo motivo contestava la valutazione delle prove, un’attività che non spetta alla Corte di Cassazione. Il secondo motivo, relativo alle attenuanti generiche e alla pena, è stato respinto perché la Corte d’Appello aveva correttamente applicato i principi di legge.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le circostanze attenuanti generiche non sono state concesse perché la loro applicazione non è un diritto automatico basato sull’assenza di elementi negativi (come precedenti penali). La legge richiede la presenza di elementi positivi che giustifichino una riduzione della pena, elementi che nel caso di specie non sono stati né allegati né dimostrati dalla difesa.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7563 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7563 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che il primo motivo del ricorso datato 22 settembre 2023 promosso nell’interesse NOME COGNOME, che deduce il vizio di motivazione, è inammissibile in quanto generico fattuale, avendo la Corte territoriale, con una valutazione di merito non manifestame illogica, ribadito l’affermazione della penale responsabilità sulla base sia delle dichia degli acquirenti dello stupefacente, sia dell’attività di osservazione da parte degli operan ebbero modo di notare l’attività di spaccio al minuto posta in essere dal ricorrente, sia g della perquisizione domiciliare, nel corso della quale furono sequestrate diverse dos marijuana, banconote di diverso taglio e un trita-tabacchi (cfr. p. 5 della sentenza impugnat considerato che il secondo motivo del ricorso datato 22 settembre 2023, che deduce il vizio violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento d circostanze attenuanti generiche, motivo ripreso dal ricorso datato 14 settembre 2023, ch censura anche l’eccessività della pena, è parimenti inammissibile, avendo la Corte di merit con una valutazione di fatto non manifestamente illogica, per un verso escluso i presuppos per una mitigazione della pena, non essendo emersi – né allegati – elementi a tale scop valutabili, in ciò facendo corretta applicazione del principio secondo cui l’applicazione circostanze in esame non costituisce un diritto conseguente all’assenza di elementi negati connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (Sez. 3, n. 24128 d 18/03/2021, dep. 21/06/2021, COGNOME Crescenzo, Rv. 281590), per altro verso ribadito la congruità della pena, peraltro inflitta in prossimità dei minimo edittale, in relazione alla della condotta e alla personalità dell’imputato;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisa assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 1 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2024.