Circostanze attenuanti generiche: la parola alla Cassazione
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione è tornata a fare chiarezza sui criteri che guidano questa valutazione, confermando un orientamento rigoroso. Il caso riguarda un individuo condannato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, il cui ricorso mirava a ottenere uno sconto di pena proprio attraverso il riconoscimento di tali attenuanti. La Suprema Corte, tuttavia, ha dichiarato il ricorso inammissibile, offrendo importanti spunti di riflessione.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato in primo grado e in appello per il reato di detenzione ai fini di spaccio di hashish e marijuana. I giudici di merito, oltre a ritenerlo colpevole, avevano anche applicato l’aggravante della recidiva, condannandolo a una pena detentiva. L’imputato decideva quindi di ricorrere in Cassazione, lamentando principalmente due aspetti: la misura della pena ritenuta eccessiva e, soprattutto, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile. Secondo i giudici, i motivi presentati dall’imputato erano generici, non si confrontavano criticamente con le argomentazioni della sentenza d’appello e mancavano di un’analisi puntuale degli elementi posti a fondamento della decisione. La Corte ha quindi confermato la logicità e la coerenza del ragionamento seguito dai giudici di merito, sia nella determinazione della pena sia nel negare le attenuanti.
Le Motivazioni: Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni che hanno portato al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Cassazione ha validato la scelta del giudice di merito, il quale aveva basato la sua decisione su una serie di elementi negativi prevalenti rispetto a qualsiasi aspetto positivo.
Nello specifico, sono stati considerati:
*   La gravità della condotta: L’attività di spaccio non era occasionale.
*   Le modalità di occultamento: Le tecniche utilizzate per nascondere la sostanza stupefacente sono state definite “callide”, ovvero astute e ingegnose.
*   I precedenti penali: L’imputato aveva già riportato condanne, anche per reati della stessa natura (recidiva specifica).
*   La professionalità dell’attività: La tenuta di una contabilità dello spaccio dimostrava un’organizzazione non rudimentale.
*   Il dato quantitativo: La quantità di droga sequestrata e il numero di dosi ricavabili erano significativi.
Questi fattori, nel loro complesso, sono stati ritenuti sufficienti a superare anche la confessione resa dall’imputato. Quest’ultima, infatti, non è stata considerata decisiva perché non ha fornito informazioni utili alla prosecuzione delle indagini. La Corte ha ribadito un principio consolidato: il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è legittimo quando mancano elementi di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma del 2008, per cui il solo stato di incensuratezza (che in questo caso non sussisteva) non è più sufficiente per ottenerle. La personalità dell’imputato, gravata da precedenti, e le modalità dell’azione hanno quindi giustificato ampiamente la decisione dei giudici di merito.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Sentenza
L’ordinanza in esame consolida un importante principio: le circostanze attenuanti generiche non sono un diritto automatico dell’imputato, ma una concessione che il giudice deve motivare sulla base di elementi concreti e positivi. La valutazione non può prescindere da un’analisi complessiva della personalità del reo e della gravità del fatto. Precedenti penali, professionalità nel commettere il reato e assenza di una reale collaborazione con la giustizia sono elementi che possono legittimamente portare a escludere qualsiasi sconto di pena. Per la difesa, ciò significa che una semplice confessione o una richiesta generica non sono sufficienti: è necessario fornire al giudice prove concrete di elementi meritevoli di una valutazione favorevole.
 
Quando il giudice può negare la concessione delle circostanze attenuanti generiche?
Il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi o circostanze di segno positivo. La decisione può essere basata su fattori come la gravità della condotta, i precedenti penali (soprattutto se specifici), la professionalità dell’attività criminale e le modalità particolarmente astute di esecuzione del reato.
Una confessione è sufficiente per ottenere le attenuanti generiche?
Non necessariamente. Come dimostra questo caso, una confessione può essere ritenuta non sufficiente se non fornisce informazioni utili alla prosecuzione delle indagini e se è controbilanciata da numerosi elementi negativi, come la gravità del fatto e i precedenti penali dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4056 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4056  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a BARI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/10/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 3 ottobre 2022 la Corte d’appello di Bari ha confermato la decisione del Tribunale di Bari, che aveva riconosciuto COGNOME NOME colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana e, ritenuta la recidiva, lo aveva condanNOME alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri più vicini alla parte bassa della forchetta edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della gravità della condotta ascritta, delle callide modalità di occultamento dello stupefacente, della ricorrenza di precedenti penali anche specifici, nonché del carattere professionale dell’attività svolta mediante la tenuta di contabilità e il dato ponderale dello stupefacente e delle dosi ricavabili, elementi riconosciuti idonei a prevalere sulla confessione intervenuta all’udienza di convalida senza peraltro fornire informazioni utili ai fini della prosecuzione delle indagini. Va riconosciuta la correttezza del ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale e non si pone in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto laddove il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell’art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza dell’imputato (sez.3, n.44071 del 25.9.2014 Papini, 260610; sez.4, n.32872 del 08/06/2022, COGNOME, Rv.283489). Il giudice distrettuale ha escluso profili di particolare meritevolezza e d’altro canto ha valorizzato la personalità dell’imputato gravato da precedenti penali e le modalità dell’azione in ragione del carattere affatto rudimentale dello spaccio e della rilevanza ponderale dello stupefacente Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il