Circostanze Attenuanti Generiche: Discrezionalità del Giudice e Limiti dell’Appello
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi di discrezionalità del giudice penale, permettendo di adeguare la pena alla specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i criteri che giustificano il loro diniego e ribadisce importanti principi procedurali sull’ammissibilità dei ricorsi.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato contro una sentenza della Corte d’Appello. Quest’ultima, pur riconoscendo l’esistenza di potenziali attenuanti, aveva negato che queste potessero prevalere sulle aggravanti contestate. La difesa dell’imputato si è quindi rivolta alla Corte di Cassazione, lamentando un’errata valutazione da parte dei giudici di merito.
I motivi del ricorso si concentravano su due punti principali: il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche e la giustificazione dell’applicazione della recidiva. L’obiettivo era ottenere una riduzione della pena attraverso un diverso bilanciamento delle circostanze del reato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulle circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando di fatto la decisione della Corte d’Appello. La decisione si fonda su due pilastri argomentativi distinti, uno di merito e uno di procedura.
Il Bilanciamento tra Attenuanti e Aggravanti
La Corte ha stabilito che la motivazione dei giudici di secondo grado era pienamente adeguata e logica. Per negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’Appello aveva valorizzato elementi concreti e negativi, quali:
*   La gravità e le modalità del reato commesso (nella fattispecie, un’evasione).
*   I precedenti penali dell’imputato, indicativi di una certa tendenza a delinquere.
Secondo la Cassazione, tale valutazione rientra nel legittimo esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che non può essere sindacato in sede di legittimità se, come in questo caso, è supportato da una motivazione coerente e non manifestamente illogica.
L’Inammissibilità dei Motivi Nuovi in Cassazione
Il secondo punto della decisione riguarda un principio fondamentale del processo penale. La Corte ha rilevato che le doglianze relative alla giustificazione della recidiva non erano mai state sollevate nell’atto di appello. In quella sede, la difesa si era limitata a chiedere la concessione delle attenuanti generiche proprio per bilanciare gli effetti della recidiva, senza contestarne l’applicazione in sé.
Introdurre questo argomento per la prima volta in Cassazione costituisce la proposizione di un “motivo nuovo”, che per legge non è ammissibile in questa fase del giudizio. Il ricorso per cassazione serve a controllare la corretta applicazione della legge da parte del giudice precedente sui punti già discussi, non a introdurre nuove questioni.
Le Motivazioni
La motivazione della Corte di Cassazione si articola su un doppio binario. Da un lato, riafferma che il giudizio sul bilanciamento delle circostanze è un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da una motivazione congrua. La gravità del fatto e la personalità dell’imputato, desunta dai suoi precedenti, sono elementi sufficienti a giustificare il diniego della prevalenza delle attenuanti generiche. Dall’altro lato, la Corte applica rigorosamente il principio procedurale che vieta di presentare motivi di ricorso non dedotti nel precedente grado di giudizio, garantendo così l’ordine e la progressione del processo.
Le Conclusioni
Questa ordinanza offre due importanti lezioni pratiche. In primo luogo, conferma che per ottenere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche come prevalenti non basta la loro mera esistenza, ma è necessario che non vi siano elementi di segno contrario di particolare peso, come la gravità della condotta e una storia criminale significativa. In secondo luogo, sottolinea l’importanza strategica di articolare tutte le proprie difese sin dai primi gradi di giudizio, poiché le omissioni non possono essere sanate presentando argomenti nuovi davanti alla Corte di Cassazione, con conseguente dichiarazione di inammissibilità e condanna al pagamento delle spese processuali.
 
Un giudice può negare la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche anche se le riconosce?
Sì, il giudice di merito può riconoscere l’esistenza di circostanze attenuanti generiche ma decidere che esse non prevalgano sulle aggravanti. Questa decisione è legittima se motivata adeguatamente, ad esempio facendo riferimento alla gravità del reato e ai precedenti penali dell’imputato.
Perché il motivo di ricorso sulla recidiva è stato ritenuto inammissibile?
È stato ritenuto inammissibile perché non era stato presentato nel precedente atto di appello. Nel processo penale, non è possibile introdurre per la prima volta in Cassazione motivi di ricorso che non siano stati oggetto del giudizio di secondo grado.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come stabilito nell’ordinanza.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3960 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 3960  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZ’A
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME pone questioni vagliate dai giudici di merito e, in particolare, che la Corte ha adeguatamente motivato disconoscimento delle (pur riconosciute) circostanze attenuanti generiche come prevalenti sulle aggravanti evidenziando in senso contrario la gravità e le modalità della evasione e precedenti penali dell’imputato;
rilevato che le deduzioni concernenti la giustificazione della applicazione della recidiv non erano presenti nell’atto di appello con il quale è stata chiesta soltanto la concess delle circostanze attenuanti generiche per bilanciare gli effetti della applicazione d recidiva sicché non sono in questa sede ammissibili;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
NOMEQ, NOME.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
li Consigli e estensore