Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1544 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1544 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROGLIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/01/2022 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 19 gennaio 2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Busto Arsizio in data 7 dicembre 2020 nei confronti di NOME COGNOME, con cui l’imputata è stata condannata alla pena di giustizia in ordine al concorso nel reato di truffa, di cui all’art. commi primo e secondo, n. 2, cod. pen..
Considerato che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in punto di trattamento sanzionatorio inflitto, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché meramente riproduttivo di profili di censura gi adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui la ricorrente omette di confrontarsi: si veda, i particolare, pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale, condividendo la motivazione del giudice di primo grado, non ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62 bis cod. pen., attesi i precedenti giudiziari dell’imputata (numerosi e della stessa specie del reato per cui si è proceduto), la peculiare pervicacia criminale (dimostrata dall’assenza di totale effetto deterrente e di risocializzazione che avrebbero dovuto scaturire dalla misura alternativa detenzione di cui ha beneficiato), nonché l’intensità del dolo ed il comportamento processuale negativo della prevenuta (improntato a negazione pur a fronte delle lampanti emergenze processuali a suo carico);
ritenuto, pure, che il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato dalla Corte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicat anzidetti, ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d’altra parte non è necessario, a soddisfare l’obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all’art 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l’indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa che ha determinato la causa di inammissibilità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 novembre 2022.