Circostanze attenuanti generiche: i criteri per il diniego
Le circostanze attenuanti generiche rappresentano un elemento cardine del sistema penale italiano, permettendo al giudice di adeguare la sanzione alla reale gravità del fatto e alla personalità del reo. Tuttavia, il loro riconoscimento non è un atto dovuto, ma richiede una valutazione specifica che deve essere adeguatamente motivata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i confini entro cui il giudice di merito può legittimamente negare tali benefici, confermando la solidità dell’impianto motivazionale della sentenza impugnata.
Il caso e il ricorso in Cassazione
La vicenda trae origine dal ricorso presentato da un cittadino avverso una sentenza della Corte di Appello. L’unico motivo di doglianza riguardava il presunto vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione del trattamento sanzionatorio. Secondo la difesa, i giudici di secondo grado non avrebbero valutato correttamente gli elementi a favore dell’imputato, portando a una pena ritenuta eccessiva.
La valutazione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato la struttura della sentenza d’appello, verificando se il ragionamento seguito dai giudici di merito fosse esente da vizi logici. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale aveva esaminato puntualmente tutte le doglianze dell’imputato, spiegando in modo chiaro le ragioni del diniego. In particolare, è stato evidenziato come il giudice avesse già valorizzato la parziale rinuncia dell’imputato ad alcuni motivi di appello per ridurre la pena, assolvendo così all’onere argomentativo richiesto dalla legge.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella manifesta infondatezza del ricorso. La Corte di Cassazione ha chiarito che il sindacato di legittimità non può sovrapporsi alla valutazione di merito, a meno che non emergano contraddizioni logiche macroscopiche. Nel caso di specie, il giudice di merito ha utilizzato correttamente i criteri previsti dall’Art. 133 c.p. per determinare la pena, ritenendo che non vi fossero elementi positivi tali da giustificare l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La motivazione è stata giudicata congrua poiché ha preso in esame gli elementi decisivi del processo, disattendendo le richieste della difesa con argomentazioni giuridicamente solide.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Questo comporta non solo la conferma della sentenza di secondo grado, ma anche conseguenze economiche per il ricorrente. Oltre al pagamento delle spese processuali, l’imputato è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa decisione conferma un orientamento rigoroso: il ricorso per Cassazione non può essere utilizzato come un terzo grado di merito per ridiscutere la pena, se la motivazione del giudice precedente è logica, completa e aderente ai fatti documentati.
Il giudice è obbligato a concedere le attenuanti generiche?
No, il riconoscimento delle attenuanti generiche è facoltativo e dipende dalla valutazione del giudice su elementi positivi che rendano meritevole una riduzione della pena.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese del procedimento e solitamente viene condannato a versare una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle ammende.
Qual è l’onere motivazionale del giudice sulla pena?
Il giudice deve spiegare in modo logico e coerente i criteri utilizzati per determinare la sanzione, facendo riferimento agli elementi di gravità del reato e alla capacità a delinquere.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40179 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40179 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/07/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di COGNOME NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio della motiva ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determi del trattamento sanzioNOMErio, è manifestamente infondato in quanto la motivazione sul d delle predette circostanze è esente vizi logici e giuridici ed esamina punt disattendendole, le doglianze oggetto di appello (si vedano pagg. 4 e 5 della impugnata);
che nella specie l’onere argomentativo del giudice in ordine alla determinazione dell peraltro ridotta valorizzando la parziale rinuncia dell’imputato ai motivi di appe adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti de rilevanti (si veda, in particolare, pag. 5);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condan ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favo Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proc della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in data 11 luglio 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente