Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Conferma il ‘No’ in Caso di Rapina Aggravata
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena in base alle specificità del caso concreto. Tuttavia, questa discrezionalità non è illimitata. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i paletti normativi che ne governano la concessione, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato condannato per rapina aggravata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per un grave reato: una rapina perpetrata all’interno di una banca con l’uso di un taglierino. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato, determinando una pena ritenuta congrua alla luce della gravità dei fatti e dei precedenti penali, anche specifici, del soggetto.
L’imputato ha proposto ricorso in Cassazione, articolando due principali motivi di doglianza:
1. Una presunta violazione di legge nel calcolo della pena base, ritenuta eccessiva.
2. Un vizio di legge e di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
L’Analisi della Corte e le circostanze attenuanti generiche
La Suprema Corte ha respinto entrambi i motivi, qualificandoli come ‘manifestamente infondati’ e dichiarando, di conseguenza, l’inammissibilità del ricorso. Vediamo nel dettaglio il ragionamento seguito dai giudici.
Sulla Congruità della Pena
Riguardo al primo motivo, la Cassazione ha sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata e logica. La pena era stata giudicata proporzionata non solo alla modalità dell’azione criminosa (rapina in banca con un’arma impropria), ma anche alla personalità del reo, desunta dai suoi precedenti penali. La valutazione del giudice di merito sulla congruità della pena, se correttamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
Sul Diniego delle Attenuanti Generiche
Il punto centrale della decisione riguarda il secondo motivo, quello relativo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato la decisione dei giudici di merito, i quali avevano correttamente applicato il divieto previsto dall’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma stabilisce che, in determinati casi (come la presenza di specifiche aggravanti o la recidiva reiterata), le circostanze attenuanti non possono essere considerate prevalenti sulle aggravanti contestate, limitando di fatto la discrezionalità del giudice nel ridurre la pena.
Le Motivazioni della Decisione
La decisione di inammissibilità si fonda sulla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso. La Corte di Cassazione non ha ravvisato alcuna violazione di legge né alcun vizio logico nella sentenza impugnata. I giudici di merito avevano applicato correttamente i principi che regolano la commisurazione della pena e la valutazione delle circostanze. Il ricorso, pertanto, non mirava a far emergere un errore di diritto, ma tentava di ottenere una nuova e diversa valutazione del merito della vicenda, attività preclusa alla Corte di Cassazione.
La condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende è la conseguenza diretta della declaratoria di inammissibilità, sanzionando l’abuso dello strumento processuale.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre importanti spunti di riflessione. In primo luogo, riafferma che la determinazione della pena è un’attività discrezionale del giudice di merito, il cui esito è difficilmente contestabile in Cassazione se supportato da una motivazione congrua e immune da vizi logici. In secondo luogo, e più specificamente, chiarisce che il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà del giudice, soggetta a precisi limiti normativi. La presenza di un quadro normativo restrittivo, come quello delineato dall’art. 69 c.p., può legittimamente portare al diniego di tali benefici, specialmente in contesti di particolare gravità criminale e di pregressa condotta illecita.
È possibile contestare in Cassazione la quantità della pena decisa dal giudice?
Sì, ma solo se si dimostra una chiara violazione di legge o un vizio logico nella motivazione. Se il giudice, come in questo caso, ha giustificato la pena in modo adeguato basandosi sulla gravità del fatto e sui precedenti dell’imputato, il ricorso viene considerato manifestamente infondato.
Le circostanze attenuanti generiche devono essere sempre concesse?
No, la loro concessione non è automatica ma è una scelta discrezionale del giudice. Inoltre, come stabilito in questa ordinanza, esistono specifici divieti legali, come quello previsto dall’art. 69, comma 4, del codice penale, che possono impedire al giudice di concederle o di ritenerle prevalenti sulle circostanze aggravanti.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso in Cassazione?
Comporta che la sentenza impugnata diventi definitiva e non più modificabile. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per aver proposto un ricorso privo dei requisiti di legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4955 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4955 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a APRILIA il 21/02/1984
avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione al calcolo della pena base per il reato più grave – rapina aggravata – è manifestamente infondato in quanto come chiarito dalla Corte d’appello a pagina 2 della sentenza impugnata la pena deve ritenersi congrua stante la gravità del fatto commesso (rapina in banca mediante l’utilizzo di un taglierino) e i precedenti penali anche specifici annoverati dal ricorrente;
ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato stante il divieto previsto all’art. 69, comma 4, cod. pen., per come correttamente individuato dai giudici del merito;
rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024
Il Consigliere COGNOME
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La Presidente