Circostanze Attenuanti Generiche: La Cassazione Chiarisce i Limiti alla Discrezionalità
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati del processo penale, poiché affida al giudice un ampio potere discrezionale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre spunti fondamentali per comprendere quando e perché tale beneficio può essere negato, specialmente in presenza di una personalità dell’imputato ritenuta socialmente pericolosa e di precedenti penali.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in primo e secondo grado per un reato legato agli stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990. La condanna era stata aggravata dalla contestazione della recidiva reiterata, specifica e nel quinquennio.
L’imputato si è rivolto alla Corte di Cassazione lamentando due vizi principali nella sentenza della Corte d’Appello:
1. La mancata esclusione della recidiva.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Secondo la difesa, la motivazione dei giudici di merito su questi due punti sarebbe stata carente e in violazione di legge.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza, ma si concentra sulla correttezza giuridica e logica della sentenza impugnata e sulla validità dei motivi di ricorso. Secondo gli Ermellini, il ricorso non era in grado di confrontarsi efficacemente con l’articolato apparato motivazionale della Corte d’Appello, risultando generico e non specifico.
Le Motivazioni: Recidiva e Rifiuto delle Circostanze Attenuanti Generiche
La Corte ha analizzato separatamente i due motivi di ricorso, ritenendoli entrambi infondati e, di conseguenza, inammissibili.
La Giustificazione della Recidiva
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la Corte di Cassazione ha evidenziato come l’applicazione della recidiva fosse stata ampiamente giustificata. I giudici di merito non si erano limitati a prendere atto dei precedenti penali, ma avevano desunto una “accentuata pericolosità sociale” da una serie di elementi concreti:
* La gravità della condotta: le modalità di detenzione e spaccio della sostanza.
* La personalità negativa dell’imputato: delineata attraverso il suo comportamento e i suoi precedenti.
* Il contesto del reato: la sostanza era detenuta in una nota piazza di spaccio.
* Le modalità di confezionamento: la suddivisione in dosi e l’uso di involucri termosaldati.
* L’esito delle perquisizioni: sia personale che del veicolo, che avevano dato esito positivo.
* La presenza di denaro contante: ritenuto provento dell’attività illecita.
Questi fattori, uniti ai numerosi precedenti, hanno dimostrato che la recidiva non era un mero automatismo, ma il risultato di una valutazione concreta della pericolosità del soggetto.
Il Diniego delle Circostanze Attenuanti Generiche
Anche il secondo motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile. La Corte ha stabilito che la difesa non aveva attaccato in modo efficace gli argomenti logici e congrui usati dalla Corte d’Appello per negare il beneficio.
I giudici di merito avevano esercitato il loro potere discrezionale basandosi sugli elementi previsti dall’art. 133 del codice penale. In particolare, avevano considerato preponderanti gli elementi negativi, come i precedenti penali, escludendo l’esistenza di aspetti meritevoli di un apprezzamento favorevole. La Cassazione ha ribadito un principio consolidato: per escludere le circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice motivi la sua decisione facendo riferimento a elementi ritenuti ostativi, come, appunto, i precedenti penali.
Conclusioni
Questa ordinanza riafferma due principi chiave. In primo luogo, un ricorso per cassazione deve essere specifico e criticare puntualmente le argomentazioni della sentenza impugnata, non potendosi limitare a una generica doglianza. In secondo luogo, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto dell’imputato, ma una facoltà discrezionale del giudice, il cui esercizio è legittimo se fondato su una valutazione logica e completa degli elementi positivi e negativi che caratterizzano la condotta e la personalità del reo, come i suoi precedenti penali.
Quando i giudici possono applicare l’aggravante della recidiva?
La recidiva può essere applicata non solo sulla base dell’esistenza di precedenti condanne, ma quando il giudice desume una concreta e accentuata pericolosità sociale dell’imputato da elementi specifici come la gravità della condotta, la personalità del reo, il luogo del reato e altri indizi fattuali.
Perché possono essere negate le circostanze attenuanti generiche?
I giudici possono negare le circostanze attenuanti generiche quando, nell’esercizio del loro potere discrezionale, ritengono che gli elementi negativi (come i numerosi precedenti penali) siano preponderanti e che non sussistano elementi meritevoli di un giudizio favorevole che giustifichi una riduzione della pena.
Cosa rende un ricorso inammissibile secondo questa ordinanza?
Un ricorso è inammissibile quando non si confronta specificamente con l’articolato apparato motivazionale della sentenza impugnata, ma si limita a contestazioni generiche senza attaccare gli argomenti logici e congrui posti a fondamento della decisione del giudice di merito.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19220 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19220 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 13/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOMECUI 031NQDI) nato il 01/01/1972
avverso la sentenza del 06/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze di conferma della pronuncia del Tribunale locale in relazione al reato di cui all’art. 73, co. 5, D.P.R. n. 309/1990, con la recidiva reiterat specifica e nel quinquennio.
Rilevato che con i due motivi di ricorso è stata dedotta violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla mancata esclusione della recidiva e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con l’articolato apparato motivazionale posto a fondamento del giudizio espresso.
Con riferimento alla recidiva va rammentato che la maggiore pericolosità del reo, che ha giustificato l’applicazione della recidiva, si desume dalla complessiva struttura argonnentativa della sentenza impugnata, che ha evidenziato la gravità della condotta tenuta e la negativa personalità dell’imputato, evidenziando il luogo di detenzione della sostanza – una piazza nota quale luogo abituale di spaccio, la suddivisione in dosi di più involucri termosaldati, l’esit positivo della perquisizione personale e del veicolo dell’imputato oltre che la presenza di denaro contanti- elementi dai quali ha desunto, in uno ai numerosi precedenti penali annoverati dall’imputato, una accentuata pericolosità sociale del prevenuto e non un fattore meramente descrittivo della esistenza di precedenti condanne a carico dell’imputato.
Del pari inammissibile il secondo motivo con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in quanto non attacca gli argomenti logici e congrui posti dalla Corte distrettuale.
La Corte, dopo avere passato in rassegna nel corpo della motivazione, gli elementi rientranti nel novero di quelli previsti dall’art. 133 cod. pen. evidentemente considerati preponderanti nell’esercizio del potere discrezionale ad essa riservato (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 – 02; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269 – 01 che in motivazione ha ritenuto sufficiente ad escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il richiamo ai precedenti penali) ed escluso la sussistenza di elementi meritevoli di favorevole apprezzamento.
Alla inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e – non ricorrendo ragioni di esonero – al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso il 13 maggio 2025
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