Circostanze attenuanti generiche: la Cassazione chiarisce i limiti del ricorso
La concessione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più discrezionali del giudizio penale, spesso al centro di accesi dibattiti processuali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito con fermezza i confini del proprio sindacato su questo tema, specificando quando la decisione del giudice di merito di negare tali attenuanti diventa insindacabile. Il caso riguarda un uomo che, violando la sorveglianza speciale, ha cercato di ottenere uno sconto di pena appellandosi alla Suprema Corte, ma senza successo.
I fatti del processo
La vicenda giudiziaria trae origine dalla condotta di un individuo già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S., con l’obbligo di soggiorno nel proprio comune di residenza. Tra le varie prescrizioni imposte, vi era il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione in orario notturno, specificamente tra le 21:00 e le 7:30.
In una notte di aprile, l’uomo veniva sorpreso a bordo di un’autovettura intorno alle ore 1:20, in palese violazione della misura a cui era sottoposto. Per tale comportamento, veniva ritenuto responsabile del reato previsto dall’art. 75, comma 2, del D.Lgs. 159/2011. La sua condanna, pronunciata in primo grado dal Giudice per le indagini preliminari, veniva integralmente confermata dalla Corte d’Appello.
Il ricorso in Cassazione e le contestate circostanze attenuanti generiche
Non rassegnandosi alla doppia condanna, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandolo a un unico motivo. Egli lamentava l’erronea applicazione della legge penale e, soprattutto, una carenza di motivazione da parte dei giudici di merito. Il punto cruciale del suo ricorso era la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche previste dall’art. 62-bis del codice penale, o quantomeno il loro mancato riconoscimento in un giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva.
In sostanza, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello non avesse spiegato adeguatamente le ragioni per cui non riteneva di dover applicare uno sconto di pena, nonostante le argomentazioni presentate.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con una motivazione netta e perentoria. I giudici di legittimità hanno innanzitutto chiarito che il motivo del ricorso era ‘non consentito’. La doglianza, infatti, riguardava il trattamento sanzionatorio, un ambito che rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito e che non può essere oggetto di un nuovo esame in sede di Cassazione, se non in casi di manifesta illogicità o di motivazione assente.
Nel caso specifico, la Corte ha rilevato che la decisione dei giudici di merito era sorretta da una motivazione ‘sufficiente e non illogica’. La Corte d’Appello aveva adeguatamente esaminato le deduzioni difensive e aveva fornito ‘congrue argomentazioni’ per giustificare il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’elemento determinante, evidenziato dalla stessa Suprema Corte, era la luce dei ‘numerosi precedenti penali’ a carico del ricorrente. Questo dato, oggettivo e rilevante, era stato correttamente posto a fondamento della decisione di non concedere alcun beneficio, rendendo la motivazione del tutto immune da censure di legittimità.
Le conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la Corte di Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito. La valutazione circa la concessione delle circostanze attenuanti generiche è un potere discrezionale del giudice che ha esaminato i fatti e le prove. Tale valutazione può essere contestata in Cassazione solo se la motivazione è palesemente illogica, contraddittoria o del tutto assente. Se, come in questo caso, la decisione si basa su elementi concreti (come i precedenti penali) e viene spiegata in modo coerente, il ricorso è destinato all’inammissibilità. La conseguenza per il ricorrente è non solo la conferma della condanna, ma anche il pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
È possibile ricorrere in Cassazione per il semplice fatto che il giudice non ha concesso le circostanze attenuanti generiche?
No. Secondo la Corte, il ricorso non è ammissibile se si limita a contestare la valutazione del giudice sul trattamento sanzionatorio, a condizione che la decisione sia sorretta da una motivazione sufficiente, non illogica e che abbia esaminato le argomentazioni difensive.
Quale elemento è stato decisivo per negare le circostanze attenuanti generiche in questo caso?
L’elemento decisivo sono stati i numerosi precedenti penali del ricorrente. La Corte ha ritenuto che questo dato giustificasse pienamente la decisione del giudice di merito di non concedere le attenuanti.
Cosa succede quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, come avvenuto in questo caso.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 942 Anno 2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Data Udienza: 28/11/2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 942 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME COGNOME nato a BOLOGNA il 22/03/1976
avverso la sentenza del 15/03/2024 della Corte d’appello di Bologna; dato avviso alle parti;
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Esaminato il ricorso avverso la sentenza del 15 marzo 2024, con la quale la Corte di appello di Bologna confermava la pronuncia resa il 12 settembre 2023 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, che aveva ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di cui all’art. 75, comma 2, d. lgs. 159 del 2011 perchØ, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, aveva violato, in data 08/04/2022, la prescrizione di non allontanarsi dalla propria abitazione in orario compreso tra le ore 21.00 e le ore 7.30, venendo sorpreso a bordo di un’autovettura alle ore 01.20 circa;
Rilevato che, con l’unico motivo dedotto, si lamenta inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e processuale e violazione dell’art. 606, comma 1, lettera e ), cod. proc. pen., nonchŁ la carenza motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62bis cod. pen., quanto meno con giudizio di equivalenza sulla contestata recidiva;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Ritenuto che il ricorso si fonda su motivo non consentito in sede di legittimità, perchØ inerente al trattamento sanzionatorio, benchØ sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive, con congrue argomentazioni che hanno condotto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, anche alla luce dei numerosi precedenti penali già riportati dall’odierno ricorrente;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così Ł deciso, 28/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME