Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 9484 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 9484 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/03/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
Sul ricorso proposto da:
NOME, nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d’appello di Roma dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell’interesse di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello, hanno congruamente assolto all’onere argomentativo sul punto, rilevando, quali ragioni ostative al riconoscimento delle invocate diminuenti, la negativa personalità dell’imputato e i suoi numerosi e gravi precedenti penali, anche specifici (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata);
che , infatti, a tal proposito, deve ribadirsi che, secondo l’indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, non occorre che il giudice di merito, nel motivare il diniego della diminuenti in esame, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, e potendosi valorizzare, al fine della non applicazione, anche i soli precedenti penali a carico del prevenuto (cfr. Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282693 – 01; Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, COGNOME, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269);
che le doglianze risultano altresì aspecifiche, laddove censurano la discrasia tra quanto desumibile dal casellario giudiziario alla data dei fatti e a quella della pronuncia, omettendo di segnalare qualsiasi dato informativo rilevante sul punto;
rilevato , pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
Ord. n. sez. 3602/2026
CC – 03/03/2026
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processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così Ł deciso, 03/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME