Circostanze Attenuanti Generiche: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli strumenti più significativi a disposizione del giudice per personalizzare la pena, adattandola alla specificità del caso concreto e alla personalità dell’imputato. Tuttavia, la discrezionalità del giudice di merito nel concederle o negarle non è illimitata, ma il suo sindacato in sede di legittimità è molto ristretto. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 47726/2023) chiarisce i confini entro cui un ricorso basato sulla loro mancata concessione può essere considerato ammissibile.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dalla condanna di un individuo per un reato previsto dall’art. 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990, in materia di sostanze stupefacenti. La Corte d’Appello di Firenze aveva confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Prato, che, tenendo conto della continuazione con un’altra sentenza irrevocabile, aveva determinato la pena in due anni e quattro mesi di reclusione e 3.000,00 euro di multa.
L’imputato, tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un unico motivo: la violazione dell’art. 62-bis del codice penale per il mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte di Cassazione: Inammissibilità del Ricorso
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nel nostro ordinamento processuale: il ruolo della Corte di Cassazione come giudice di legittimità. Questo significa che la Corte non può riesaminare i fatti del processo o sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione.
Nel caso specifico, i giudici hanno ritenuto che il motivo di ricorso non fosse deducibile in quella sede.
Le Motivazioni della Sentenza
Il fulcro della motivazione risiede nella natura del controllo esercitato dalla Cassazione. Il Collegio ha osservato come la Corte d’Appello avesse fornito una motivazione adeguata per giustificare il diniego delle attenuanti. La motivazione è stata giudicata “priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali”.
In altre parole, il giudice di secondo grado ha spiegato in modo razionale perché, nel caso specifico, non sussistevano i presupposti per una riduzione di pena ex art. 62-bis c.p. Una volta che tale motivazione esiste ed è immune da palesi illogicità o contraddizioni, essa diventa “insindacabile in sede di legittimità”. Non è compito della Cassazione stabilire se le attenuanti dovevano essere concesse, ma solo se il diniego è stato giustificato in modo legalmente e logicamente corretto.
La Corte ha inoltre condannato il ricorrente, a seguito della dichiarazione di inammissibilità, al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa pronuncia ribadisce un’importante lezione pratica per la difesa: impugnare una sentenza in Cassazione per il solo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è una strategia processuale ad alto rischio. Affinché un simile ricorso abbia una possibilità di successo, non è sufficiente lamentare la severità della decisione, ma è necessario dimostrare un vizio specifico nella motivazione del giudice di merito. Occorre evidenziare una manifesta illogicità, una contraddittorietà palese o un errore di diritto nell’argomentazione che ha portato al diniego del beneficio, elementi che in questo caso non sono stati riscontrati.
È possibile ricorrere in Cassazione per il solo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche?
Sì, è possibile, ma il ricorso può essere accolto solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o viziata da un errore di diritto. Non è sufficiente contestare la valutazione discrezionale del giudice se questa è adeguatamente giustificata.
Cosa significa che la Corte di Cassazione è un ‘giudice di legittimità’?
Significa che il suo compito non è riesaminare i fatti del caso (come farebbe un giudice di merito), ma controllare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non contraddittoria.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e, come nel caso di specie, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, poiché si ritiene che l’impugnazione sia stata proposta senza fondati motivi di diritto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47726 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47726 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/07/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
e
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con sentenza del 15 luglio 2022 la Corte di appello di Firenze ha confermato la pronuncia del G.U.P. del Tribunale di Prato dell’8 luglio 2021 con cui NOME, ritenuta la continuazione con altra sentenza irrevocabile del Tribunale di Prato del 18 maggio 2015, era stato condannato alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 3.000,00 di multa in ordine al reato di cui all’art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell’art. 62-bis cod. pen. per mancato riconoscimento in suo favore delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità.
Il Collegio osserva, infatti, come la motivazione resa dalla Corte di appello ben rappresenti e giustifichi, in punto di diritto, le ragioni per cui il giudic secondo grado ha ritenuto di negare il riconoscimento del beneficio ex art. 62-bis cod. pen. all’imputato, esprimendo una motivazione priva di vizi logici e coerente con le emergenze processuali, in quanto tale insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419-01).
All’inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 19 ottobre 2023
Il Consigliere estensore
Il presidente