Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23869 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23869 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MARCIANISE il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE di APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per l’inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 3/10/2023, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi otto di reclusione pronunciata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 30/5/2022 nei confronti di COGNOME NOME in relazione al reato di cui agli artt. 31 e 76, comma4, D.Lgs 159 del 2011.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso l’imputata che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla quantificazione della pena. GLYPH
ÌIA
In data 8 febbraio 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con le quali il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all’art. 62 bis cod. pen. e alla commisurazione della pena.
La doglianza è infondata.
La sentenza impugnata, con riferimento alla misura della pena inflitta all’imputata, contenuta – per altro – entro limiti prossimi al minimo edittale, ha fatto buon governo dell legge penale dando sufficiente conto delle ragioni che hanno guidato, nel rispetto del principio di proporzionalità, l’esercizio del potere discrezionale ex art. 132 e 133 cod. pen. della Corte di merito, e ciò anche in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto, quanto a quest’ultimo aspetto, al fatto che la vita anteatta dell’imputata si salda con la condotta per cui si procede senza che appaia possibile alcuna ulteriore riduzione in ossequio ai principi di congruità e proporzionalità della pena.
La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell’art. 62 bis cod. pen., d’altro canto, è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell’interesse dell’imputato (Sez. Un. n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME, Rv. 266818 – 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, NOME, RV. 259899 01; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, COGNOME, RV. 248244; n. 42688 del 24/09/ 2008, COGNOME, RV 242419 -01).
Il giudice, nell’esercizio del suo potere discrezionale deve quindi motivare nei soli limit atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo. Pertanto, il diniego del circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull’apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, disattesi o superati da tale valutazione.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso a Roma il 1° marzo 2024.