Circostanze Attenuanti Generiche: Il Potere Discrezionale del Giudice
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche rappresenta uno degli aspetti più delicati e discrezionali del processo penale. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a ribadire i confini del proprio sindacato sulla valutazione compiuta dal giudice di merito, offrendo importanti chiarimenti su quando un ricorso su questo punto possa essere considerato inammissibile. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna per furto aggravato, si è visto negare il riconoscimento delle attenuanti in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate.
I Fatti del Caso
Un soggetto veniva condannato per il reato di furto pluriaggravato. La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, si limitava a rideterminare la pena inflitta. Avverso tale decisione, l’imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per cassazione, affidandosi a un unico motivo: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle circostanze aggravanti. La difesa sosteneva che il giudice di secondo grado non avesse adeguatamente ponderato gli elementi a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità: il giudizio di comparazione tra circostanze di segno opposto (aggravanti e attenuanti) è un’attività di valutazione squisitamente discrezionale, tipica del giudice di merito. Tale valutazione non può essere messa in discussione in sede di cassazione, a meno che non risulti viziata da palese arbitrarietà o da un ragionamento manifestamente illogico. Nel caso specifico, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte d’Appello fosse pienamente sufficiente e logica, escludendo quindi la possibilità di un intervento correttivo.
Il Bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche
Il cuore della questione risiede nella natura del cosiddetto “giudizio di bilanciamento” previsto dalla legge. Quando concorrono sia circostanze aggravanti che circostanze attenuanti generiche, il giudice deve decidere se:
1. Far prevalere le attenuanti, con conseguente diminuzione della pena;
2. Far prevalere le aggravanti, con un aumento della pena;
3. Considerarle equivalenti, applicando la pena che si sarebbe inflitta se non vi fosse stata alcuna circostanza.
La Cassazione, richiamando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite, ha sottolineato che è sufficientemente motivata la decisione che, per giustificare l’equivalenza, la ritenga la soluzione più idonea a garantire l’adeguatezza della pena al caso concreto.
Le motivazioni della Suprema Corte
La Corte ha specificato che la decisione del giudice di merito era tutt’altro che arbitraria. Infatti, nel negare il beneficio richiesto, la Corte d’Appello aveva valorizzato due elementi cruciali:
1. La mancanza di contributo all’accertamento dei fatti: l’imputato non aveva fornito alcuna collaborazione durante le indagini o il processo.
2. La presenza di plurime condanne irrevocabili: l’imputato aveva già riportato diverse condanne definitive per gravi reati contro il patrimonio.
Questi fattori, secondo la Cassazione, costituiscono una base logica e solida per negare la prevalenza delle attenuanti generiche e giustificare il giudizio di equivalenza, rendendo il ricorso privo di fondamento e, quindi, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale: non è sufficiente lamentare la mancata concessione di un beneficio per ottenere una riforma della sentenza in Cassazione. È necessario dimostrare che la decisione del giudice di merito sia affetta da un vizio logico talmente grave da renderla irragionevole o arbitraria. La valutazione sulla personalità dell’imputato, i suoi precedenti penali e il suo comportamento processuale sono elementi che il giudice può legittimamente utilizzare per calibrare la pena e decidere sul bilanciamento delle circostanze. Di conseguenza, per la difesa, diventa essenziale argomentare non solo sulla presenza di elementi favorevoli, ma anche sull’eventuale illogicità della decisione impugnata.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Perché il motivo del ricorso riguardava la valutazione discrezionale del giudice di merito sul bilanciamento delle circostanze, una valutazione che può essere contestata in Cassazione solo se palesemente illogica o arbitraria, vizio che la Corte non ha riscontrato nella sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato il giudice per negare la prevalenza delle attenuanti generiche?
Il giudice ha basato la sua decisione su due fattori principali: il fatto che l’imputato non avesse contribuito in alcun modo all’accertamento dei fatti e la presenza di numerose condanne definitive a suo carico per gravi reati contro il patrimonio.
È sufficiente la richiesta di attenuanti generiche per ottenere una riduzione di pena?
No. La concessione e il bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche sono frutto di una valutazione discrezionale del giudice, che deve considerare tutti gli aspetti del caso concreto. La semplice richiesta non garantisce l’ottenimento del beneficio se vi sono elementi di segno contrario, come i precedenti penali o la condotta processuale.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14201 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14201 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a FOGGIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/06/2022 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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RITENUTO IN FATTO
che, con l’impugnata sentenza, la Corte di Appello di Bari, in parziale riforma del sentenza di condanna pronunciata nei confronti di COGNOME NOME per il reato di cui agli artt. 61 n. 7, 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 5 cod. pen., ha rideterminato la pen inflittagli (fatto commesso in Foggia il 6 aprile 2016);
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il proposto motivo, con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza,è articolato senza tener conto che, per diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circosta implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato d legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorr da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzio dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della p irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaido,Rv. 245931);
che, pertanto, poiché la motivazione rassegnata dal giudice censurato è esente da profili di palese illogicità, né emerge alcun aspetto di arbitrarietà nel procedimento seguito giungere alla decisione in concreto assunta (vedasi pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha valorizzato a sostegno del diniego del beneficio richiesto il fatt l’imputato non aveva fornito alcun contributo all’accertamento dei fatti e che avesse riporta plurime condanne irrevocabili per gravi reati contro il patrimonio) tutti i rilievi al r formulati non sono consentiti in questa sede;
rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31gennaio2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente